Cassazione: il senzatetto che entra in casa altrui non commette reato

Simone Micocci

08/09/2017

08/09/2017 - 09:13

condividi

Per la Corte di Cassazione non è punibile il clochard che entra in casa d’altri per proteggersi dal freddo, ma c’è il rischio di un pericoloso precedente.

Cassazione: il senzatetto che entra in casa altrui non commette reato

La violazione di domicilio è sempre reato?

È stata pubblicata nella giornata di ieri un’importante sentenza della Corte di Cassazione, che siamo certi farà molto discutere. Gli ermellini hanno riconosciuto un’eccezione per il reato di violazione di domicilio, previsto dall’articolo 614 del Codice Penale, dichiarando innocente un senzatetto entrato in casa altrui per proteggersi dal freddo invernale.

Una sentenza rivoluzionaria per la quale sono già emerse le prime polemiche; consentire al clochard di violare la proprietà altrui in casi di particolare necessità, infatti, potrebbe creare un pericoloso precedente.

Ma la Corte di Cassazione non ha sentito ragioni, annullando la sentenza della Corte di Appello di Brescia con cui un homeless di origini straniere era stato condannato a 3 mesi e 10 giorni di reclusione per essere stato riconosciuto colpevole di violazione di domicilio.

Cos’è la violazione di domicilio?

Prima di vedere quali sono le motivazioni che hanno portato i giudici della Corte di Cassazione ad annullare la pena per il senzatetto, dobbiamo approfondire il concetto di “violazione di domicilio”.

Questo è un reato riconosciuto dall’articolo 614 del Codice Penale in tutti i casi in cui una persona si “introduce o si trattiene nell’abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno”.

Quindi qualsiasi persona che contro il volere del reale proprietario si introduce clandestinamente in un luogo privato commette una violazione di domicilio, sanzionata con la reclusione da sei mesi a tre anni. Sanzione più severa qualora per violare la proprietà altrui siano state utilizzate armi; in tal caso il reato è perseguibile d’ufficio e la pena va da un anno a cinque di reclusione.

Perché per la Cassazione il senzatetto non ha commesso reato?

Come abbiamo appena visto ogni persona che si introduce in una proprietà privata senza il consenso del legittimo proprietario commette il reato di violazione di domicilio. Tuttavia dal combinato disposto con l’articolo 2045 del Codice Civile la Corte di Cassazione ha riconosciuto come eccezione quella dell’homeless (il senzatetto) che entra in casa d’altri in casi di stretta necessità.

Questo articolo, infatti, stabilisce che non commette alcun indennizzo colui che provoca un danno ad altri nel caso in cui sia stato costretto dalla “necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile”.

Sulla base della lettura di questi due articoli la Suprema Corte ha dichiarato non punibile il fatto per cui il senzatetto era stato condannato per ben due volte. Nel primo grado, infatti, l’uomo era stato condannato per il reato di furto in abitazione, mentre nel secondo l’imputazione è stata riqualificata come semplice violazione di domicilio.

Adesso per il clochard cade anche l’ultima imputazione poiché - come possiamo leggere nelle motivazioni della sentenza 40827/2017 - bisogna prendere in considerazione le “condizioni e particolari circostanze di miseria ed emarginazione” in cui si trovava il senzatetto alle prese con il freddo della notte invernale. Quindi bisogna escludere una “spiccata capacità a delinquere e una maggiore gravità soggettiva” poiché la sua condizione “giustifica ampiamente la valutazione di particolare tenuità del fatto”.

La sentenza della Cassazione potrebbe costituire un pericoloso precedente, poiché pensate a quello che potrebbe succedere se tutti i senzatetto presenti in Italia - nel 2016 se ne contavano più di 50mila - decidessero di alloggiare clandestinamente in una proprietà privata per ripararsi dal freddo.

Per non parlare delle seconde case inabitate per la maggior parte del tempo, per le quali sarebbe impossibile stabilire con precisione se un occupante si trova lì da una sola notte - e di conseguenza non è punibile per il reato di violazione di domicilio - o da un tempo più lungo.

Qualsiasi denuncia sarebbe inutile, perché il comportamento del senzatetto non sarebbe punibile.

Con questo non vogliamo puntare il dito contro tutte quelle persone in difficoltà che si trovano a vivere per strada - per le quali ci auguriamo verrà trovata presto una sistemazione - ma non possiamo che essere in disaccordo con questa sentenza della Cassazione. Perché un libero cittadino ha pieno diritto di godere della sua proprietà e di essere tutelato dai casi di violazione della stessa, anche per una sola notte.

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO