Se hai lavorato all’estero potresti aver pagato più tasse: ecco come recuperarle

Nadia Pascale

30 Marzo 2023 - 11:53

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Quando si lavora all’estero può verificarsi la doppia imposizione fiscale con la possibilità di recuperare le eccedenze. Ecco come procedere nel caso in cui siano state pagate più tasse del dovuto

Se hai lavorato all’estero potresti aver pagato più tasse: ecco come recuperarle

I redditi degli italiani prodotti all’estero devono essere dichiarati e tassati in Italia quando il contribuente ivi risiede per la maggior parte dell’anno fiscale, oppure, se lavoratore autonomo, non ha una stabile organizzazione all’estero. La modalità e l’entità della tassazione dei redditi percepiti all’estero soggiace a un insieme di norme eterogenee che dipendono da diversi fattori, tra cui le eventuali norme convenzionali adottate tra i due Paesi.

Proprio per questo motivo potrebbero verificarsi eccedenze nei versamenti di imposte. Il caso che ci occupa riguarda il soggetto che, pur avendo la residenza in Italia produce redditi anche all’estero ed è tenuto a versare le imposte in Italia. Se invece il contribuente trasferisce la residenza all’estero e si iscrive correttamente all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) le imposte restano nel Paese in cui il soggetto si è trasferito.

Dove pago le tasse se lavoro all’estero?

L’articolo 2 del Tuir stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti in Italia coloro che per almeno 183 giorni l’anno hanno in Italia:

  • residenza;
  • domicilio;
  • iscrizione all’anagrafe dei residenti.

Questi tre condizioni sono alternative tra loro, basta quindi che se ne verifichi una e il contribuente è tenuto alla dichiarazione in Italia dei redditi anche se prodotti all’estero.

Il comma 2-bis dell’articolo 2 del Tuir stabilisce inoltre che si considerano residenti in Italia anche coloro che trasferiscono la residenza in uno dei Paesi della Black list. Naturalmente il contribuente può dimostrare che non trattasi di un trasferimento fittizio.

La prima cosa da sottolineare è che l’Italia ha sottoscritto la Convenzione Ocse i cui articoli 14, redditi professionisti, e 15, redditi lavoratori dipendenti, stabiliscono che i redditi che il residente in uno Stato, in questo caso Italia, percepisce da attività svolte all’estero sono tassati nel Paese di residenza, tranne nel caso in cui il soggetto abbia una sede fissa nel Paese estero in cui ha prodotto reddito (lavoratori autonomi/professionisti) o risieda per più di 183 giorni nell’anno fiscale all’estero.

Per sede fissa si intende un ufficio a disposizione del lavoratore in cui svolga prevalentemente la propria prestazione nel territorio dello Stato estero. In questo secondo caso i redditi sono tassati dove sono stati prodotti.

Possono però verificarsi casi di doppia imposizione fiscale, questo se nello “Stato alla Fonte”, in base al sistema fiscale ivi previsto, si applichi comunque la tassazione di tali redditi, ad esempio una ritenuta effettuata nello Stato in cui si sta lavorando.

Al verificarsi di ciò è necessario comunque dichiarare le somme anche in Italia e quindi per evitare di pagare due volte le tasse sullo stesso reddito, è necessario recuperare le somme. In contribuente può avere diritto anche al rimborso delle eccedenze. Ricordiamo che nei Paesi con cui sono in vigore accordi, l’Agenzia delle Entrate provvede a recuperare le somme indebitamente incassate dallo Stato Fonte.

Come recuperare le eccedenze di imposte sui redditi pagate all’estero

L’articolo 165, comma 1, del Tuir (Testo unico imposte sui redditi) prevede che nel caso in cui alla formazione del reddito concorrano anche redditi prodotti all’estero per i quali il contribuente abbia pagato imposte a titolo definitivo all’estero, le somme ivi pagate possono essere portate in detrazione dall’imposta netta dovuta.

Nel caso in cui concorrano redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica per ciascuno separatamente.
La detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione del periodo di imposta a cui si riferiscono i redditi. Ad esempio nella dichiarazione del 2023 devono essere portate in detrazione le imposte versate nel 2022 per i redditi prodotti all’estero. Ciò a condizione che il pagamento dell’imposta sia avvenuto comunque prima della presentazione della dichiarazione. In questo caso la detrazione non può avere valore maggiore rispetto all’imposta netta dovuta in Italia.

In caso contrario, si genera un credito di imposta da sfruttare nel primo periodo di imposta successivo in compensazione. Nel caso in cui il credito di imposta sia maggiore rispetto all’imposta netta dovuta nell’anno di fruizione, il credito può essere usato in compensazione per più periodi di imposta successivi, ma sempre entro i limiti dell’imposta netta dell’anno di percezione del reddito estero.

Naturalmente il diritto a ottenere il rimborso delle eccedenze nasce solo nel caso in cui l’imposta definitiva pagata all’estero sia eccedente rispetto all’imposta che dovrebbe essere pagata in Italia, ad esempio nel caso in cui all’estero sia applicata un’aliquota maggiore.

Si considerano definitive le imposte diventate irripetibili, non sono tali le imposte versate a titolo di acconto, in via provvisoria o quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
La detrazione non può essere sfruttata in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta a cui tali redditi si riferiscono, oppure nel caso in cui la dichiarazione sia stata presentata, ma sia stata omessa l’indicazione dei redditi prodotti all’estero.

Il recupero delle somme pagate in eccedenza si effettua compilando il Quadro CE del modello Redditi Persone Fisiche.

Recupero eccedenze imposte pagate all’estero con istanza di rimborso: in quali casi?

Vi è un caso particolare che non prevede il recupero delle eccedenze con detrazione o credito di imposta. Si verifica quando tra i due Paesi vi sia una convenzione sulla tassazione dei redditi prodotti all’estero e la stessa preveda un’aliquota massima di imposta. In questo caso, se lo Stato in cui è stato prodotto il reddito applica un’aliquota più elevata rispetto all’aliquota massima fissata per convenzione, le eccedenze devono essere recuperate con un’apposita istanza di rimborso da presentare alle autorità fiscali estere seguendo le procedure previste nel Paese estero.

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