Scatti di anzianità, 3 errori frequenti da evitare

Paolo Ballanti

19/06/2024

Gli scatti di anzianità sono una voce retributiva solo in apparenza di facile gestione. Essendo il risultato di tre elementi diversi, il datore di lavoro è di frequente esposto ad errori in cedolino

Scatti di anzianità, 3 errori frequenti da evitare

Gli scatti di anzianità sono una voce retributiva riconosciuta al dipendente in funzione dei periodi di permanenza in azienda, la cui disciplina è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Quest’ultima si preoccupa di fissare, principalmente:

  • L’ammontare dello scatto singolo, differenziato in funzione del livello di inquadramento;
  • Il periodo di maturazione di ciascun scatto;
  • Il numero massimo di scatti maturabili dal dipendente.

Ad esempio il Ccnl Terziario e commercio - Confcommercio prevede dieci scatti maturabili ciascuno ogni tre anni di permanenza del dipendente in azienda.

L’ammontare di ogni singolo scatto è pari a:

  • Euro 25,46 per un livello quadro;
  • Euro 24,84 per un livello 1°;
  • Euro 22,83 per un livello 2°;
  • Euro 21,95 per un livello 3°;
  • Euro 20,66 per un livello 4°;
  • Euro 20,30 per un livello 5°;
  • Euro 19,73 per un livello 6°;
  • Euro 19,47 per un livello 7°;
  • Euro 15,50 per un operatore di vendita 1;
  • Euro 14,46 per un operatore di vendita 2.

Dal momento che gli scatti di anzianità sono il risultato di tre elementi diversi, come importo del singolo scatto, periodo di maturazione, numero massimo di scatti, l’azienda è facilmente esposta ad una serie di errori nell’elaborazione delle buste paga. Analizziamo in dettaglio quali.

Attenzione ai passaggi di livello

Dal momento che gli scatti di anzianità differiscono in base al livello di inquadramento del dipendente, in caso di passaggio di livello è opportuno verificare attentamente cosa prevede il Ccnl applicato.

Di norma questi ultimi dispongono che, in caso di attribuzione al lavoratore di un livello superiore, gli scatti già maturati vengono assorbiti e non possono essere riportati in cifra o conservati per intero.

Per comprendere la portata di quanto appena descritto ipotizziamo che il dipendente Mario, inquadrato al livello C1, abbia maturato tre scatti di anzianità, ciascuno di importo pari a 20,50 euro per un valore complessivo di 20,50 * 3 = 61,50 euro lordi.

A decorrere dal 1° maggio 2024 Mario è inquadrato al livello D1, per il quale spetta uno scatto singolo di 30,22 euro lordi.

L’azienda, dopo aver verificato quanto prevede il Ccnl applicato, nello specifico l’assorbimento degli scatti già maturati, è tenuta a ricalcolare gli scatti in questo modo:

  • Considerare il numero di scatti maturati in ragione dell’anzianità aziendale, nello specifico tre;
  • Moltiplicare i tre scatti maturati per l’importo del singolo scatto attribuito al livello D1 (30,22 euro);
  • Attribuire il nuovo totale tra gli elementi fissi della retribuzione, corrispondente a 30,22 * 3 = 90,66 euro.

I contratti collettivi possono, al contrario, prevedere, in alternativa all’assorbimento, il ricalcolo degli scatti. In queste situazioni il datore di lavoro non deve comportarsi come nell’esempio precedente ma:

  • Assumere il valore complessivo degli scatti maturati sino a quel momento;
  • Dividere il valore complessivo degli scatti per l’importo corrispondente al nuovo scatto;
  • Ottenere dal risultato il numero di scatti maturati nel nuovo livello.

Consideriamo l’esempio del dipendente Caio il quale ha maturato (livello C1) due scatti di anzianità per un totale di 50,00 euro (25,00 * 2). Il livello di inquadramento superiore (D1) riconosce un valore dello scatto singolo pari a 50,00 euro.

A questo punto si divide 50,00 euro di scatti totali / 50,00 euro scatto singolo = 1.

Il dipendente passa al nuovo livello mantenendo uno scatto di anzianità.

Attenzione ai periodi di non maturazione dell’anzianità

Gli scatti di anzianità maturano in relazione ai periodi di permanenza in azienda.

In base a quanto disposto dal Ccnl applicato, l’anzianità utile alla maturazione degli scatti può essere legata esclusivamente alla vigenza del contratto di lavoro, a prescindere da eventuali periodi non retribuiti.

Al contrario, il Ccnl può escludere la maturazione dell’anzianità aziendale e, di conseguenza, dell’anzianità utile alla maturazione degli scatti, a fronte di determinate assenze, come, ad esempio:

  • Aspettativa non retribuita;
  • Permessi non retribuiti;
  • Assenza ingiustificata.

Il datore di lavoro non deve cadere nell’errore di applicare regole di maturazione degli scatti che non rispettino il Ccnl applicato.

Nelle ipotesi in cui il contratto collettivo disciplini la non maturazione dell’anzianità aziendale in presenza di determinate assenze, si preoccupa di norma di fissare il criterio da adottare. Ad esempio il Ccnl può prevedere la non maturazione del mese di anzianità per le frazioni dello stesso interessate da assenze di durata superiore a quindici giorni di calendario.

Attenzione alle condizioni di maggior favore per i neo assunti

In sede di assunzione datore di lavoro e dipendente possono accordarsi per riconoscere condizioni di maggior favore rispetto ai minimi retributivi fissati dalla contrattazione collettiva.

Ad esempio, è possibile mantenere gli scatti di anzianità maturati nella precedente esperienza lavorativa.

In queste situazioni, peraltro frequenti nella vita aziendale, il datore di lavoro non deve erroneamente considerare gli scatti in parola come tali ma, al contrario, quali superminimo assorbibile o meno.

Gli scatti veri e propri saranno infatti quelli che il dipendente maturerà in funzione dei periodi di permanenza presso la nuova azienda, in ottemperanza agli importi e alle tempistiche fissati dalla contrattazione collettiva ivi applicata.

Per meglio comprendere quanto descritto, facciamo l’esempio del dipendente Carlo assunto dal 1° giugno 2024 dall’azienda Alfa S.r.l.

A seguito delle intese intercorse tra le parti, in aggiunta alla retribuzione minima disciplinata dalla contrattazione collettiva, pari a 1.350,00 euro lordi a titolo di paga base, vengono mantenuti gli scatti di anzianità, corrispondenti a 40,50 euro, maturati da Carlo nel corso del precedente rapporto di lavoro con l’azienda Beta S.p.a., rapporto interrottosi per dimissioni, ultimo giorno di lavoro il 31 maggio 2024.

I 40,50 euro lordi non devono tuttavia essere considerati come scatti di anzianità da Alfa S.r.l. ma, al contrario, come una voce aggiuntiva della retribuzione, ad esempio superminimi assorbibili o non assorbibili.

Carlo maturerà infatti gli scatti di anzianità in funzione dei periodi di permanenza presso Alfa S.r.l., in ottemperanza al Ccnl dalla stessa applicato, a nulla rilevando i 40,50 euro di scatti maturati presso Beta S.p.a. mantenuti ma come superminimo.

Se il contratto collettivo di Alfa S.r.l. riconosce, per il livello di inquadramento di Carlo, uno scatto di anzianità corrispondente a 30,40 euro, trascorsi due anni di permanenza in azienda, l’interessato avrà una retribuzione fissa mensile di:

  • 1.350,00 euro di paga base;
  • 30,40 euro di scatti di anzianità;
  • 40,50 euro di superminimo non assorbibile (ex scatti maturati presso Beta S.p.a.).

Naturalmente, nell’ambito della dialettica tra azienda e dipendente, gli scatti di anzianità maturati nel corso della precedente esperienza lavorativa possono essere qualificati ad esempio come indennità ad personam. In tal caso, tuttavia, l’importo non può essere assorbito in caso di rinnovo contrattuale o passaggio di livello, non trattandosi formalmente di superminimo.