INPS, omesse ritenute previdenziali: elevate le sanzioni minime

Giuseppe Guarasci

7 Luglio 2016 - 12:19

Nuova circolare dell’INPS sulle sanzioni minime per omesse ritenute previdenziali. Ecco tutte le istruzioni e la sintesi della circolare INPS.

INPS, omesse ritenute previdenziali: elevate le sanzioni minime

L’INPS con la circolare del 5 luglio 2016 n. 121 analizza, alla luce della nuova e parziale depenalizzazione operata dall’art. 3 comma 6 del DLgs n. 8/2016 attuativo della L. n. 67/2014, nonchè in ottemperanza alle indicazioni già fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la disciplina dell’omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983).
L’istituto si occupa di esplicare tale disciplina anche in ragione del fatto che in capo ad esso è stata accentrata la gestione degli illeciti in questione.
Sicuramente tra le principali novità, vi è l’innalzamento delle sanzione minime a 16.666 euro per omesse ritenute previdenziali.

Ecco tutti i dettagli della recente circolare dell’INPS in materia di omesse ritenute previdenziali e relativo innalzamento delle sanzione minime.

Omesse ritenute previdenziali: sanzioni penali e sanzioni amministrative

L’INPS nella sua circolare citando l’art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983 ricorda che a decorrere dal 6 febbraio 2016, se l’ammontare dei contributi previdenziali omessi è:

  • superiore a 10.000 euro annui, è previsto un illecito penale punibile, come in passato, con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro
  • inferiore ai 10.000 euro annui, l’inadempimento è depenalizzato dal punto di vista penale ed è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro.

Resta ferma la previsione di non punibilità sia con sanzione penale per le omissioni più gravi, che con sanzione amministrativa per quelle sotto soglia, se il versamento delle ritenute omesse è effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
In ordine al limite temporale per la determinazione dell’importo di 10.000 euro annui, spartiacque fondamentale tra illecito penale ed illecito amministrativo, bisogna far riferimento alle date del 16 gennaio e del 16 dicembre di ciascun anno, termini entro i quali effettuare i versamenti relativi al mese di dicembre dell’anno precedente l’annualità considerata e al mese di novembre della medesima annualità.

Attenzione poi agli illeciti commessi prima e dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, questi infatti verranno accorpati in un’unica attività, ad esempio, sia nel caso di violazioni effettuate entro il 6 febbraio 2016 ancora non oggetto di notifica della contestazione nei confronti del responsabile e sia di gestione delle violazioni per le quali, al 6 febbraio 2016, si era già proceduto alla contestazione della violazione, essendo ancora in corso l’attività diretta ad effettuare la denuncia all’autorità giudiziaria.

Omesse ritenute previdenziali: il procedimento sanzionatorio

L’INPS si occupa di illustrare infine le fasi del procedimento sanzionatorio.
Nel caso di importi non superiori a 10.000 euro, il procedimento sanzionatorio è cosi tracciato:

  • notifica dell’accertamento della violazione effettuata entro 30 giorni dalla notifica dell’atto gli interessati per il quale possono far pervenire scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione;
  • termine dei tre mesi per il versamento delle ritenute omesse con conseguente non punibilità, con relativo avviso che in mancanza di tale pagamento troverà applicazione la sanzione amministrativa e precisazione che nei 60 giorni successivi ai citati 3 mesi, sarà possibile pagare la sanzione amministrativa nella misura ridotta pari a 16.666 euro più le spese del procedimento;
  • applicazione di una sanzione amministrativa di importo superiore a quello ridotto, in caso di mancato pagamento della sanzione ridotta.

In ordine, invece, all’ipotesi di omissione delle ritenute previdenziali già nel corso dell’annualità considerata dell’importo dei 10.000 euro, pur trattandosi di illecito con rilevanza penale, occorrerà comunque attendere la conclusione dell’anno di riferimento per procedere alla configurazione piena del reato.

Anche in presenza di condotta penalmente rilevante, poi, con l’atto di notifica dell’avvenuto accertamento della violazione viene assegnato il termine dei tre mesi per il versamento delle ritenute omesse e la regolarizzazione effettuata nei termini costituisce causa di non punibilità.

Ulteriori approfondimenti, infine, riguardano l’indicazione in base alla quale, a conclusione del procedimento di regolarizzazione si darà corso alla denuncia del reato all’autorità giudiziaria anche per l’ipotesi in cui, nei termini assegnati, sia intervenuto il pagamento delle omissioni accertate.

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