San Francesco diventa festa nazionale: ecco cosa cambia nella busta paga di ottobre 2026, a chi spetta un importo in più e come viene pagato chi lavora.
Quest’anno il calendario delle festività si arricchisce di una nuova giornata: il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. A introdurla è la legge n. 151 dell’8 ottobre 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, che riconosce alla ricorrenza gli effetti civili e lavorativi delle altre festività previste dalla legge.
Una scelta il cui significato va oltre la sola celebrazione religiosa: attraverso la figura di San Francesco, infatti, la nuova festa nazionale intende valorizzare anche il suo messaggio di pace e fratellanza, insieme all’attenzione per l’ambiente e alla solidarietà.
Per i lavoratori, la conseguenza è il diritto di astenersi dal lavoro conservando la retribuzione, mentre a chi presta servizio si applicano le regole sul lavoro festivo e il trattamento previsto dal contratto collettivo. Scuole e uffici pubblici saranno quindi chiusi, fatte salve le attività e i servizi che devono essere garantiti anche durante le festività.
Quest’anno, però, c’è una particolarità: il 4 ottobre 2026 cade di domenica. Per chi normalmente non lavora in questa giornata, quindi, il primo giorno di riposo aggiuntivo arriverà soltanto nel 2027, quando San Francesco cadrà di lunedì.
Questo non significa, però, che per vedere gli effetti della novità in busta paga si debba necessariamente aspettare un altro anno. La coincidenza con la domenica pone infatti il tema della festività non goduta, che può dare diritto a una somma aggiuntiva secondo le regole applicabili al rapporto di lavoro.
Vediamo quindi cosa cambia nella busta paga di ottobre 2026, a chi spetta un importo in più e quale trattamento è previsto per chi lavorerà anche il giorno di San Francesco.
San Francesco non goduto, spetta un bonus in busta paga?
In genere, quando una festività coincide con una giornata normalmente lavorativa, il dipendente può astenersi dal lavoro conservando il diritto alla piena retribuzione. Chi percepisce uno stipendio fisso mensile, quindi, non subisce decurtazioni per la giornata di riposo; per chi viene pagato a ore è invece previsto il pagamento della festività secondo le regole applicabili.
Quest’anno, però, San Francesco cade di domenica: per molti lavoratori, quindi, il 4 ottobre coincide con il riposo settimanale e non comporta una giornata libera in più.
Diversa è la situazione di chi presterà comunque servizio, per il quale bisognerà considerare anche il trattamento previsto per il lavoro festivo, come vedremo nel capitolo successivo.
Concentriamoci adesso su chi resterà a casa e per il quale il 4 ottobre si configura come una festività non goduta. Spetta qualcosa in più in busta paga?
Nel settore privato, la regola generale è il riconoscimento di una quota di retribuzione per la festività coincidente con la domenica. Per capire quanto spetta, bisogna distinguere tra chi percepisce una retribuzione fissa mensile e chi viene pagato a ore.
Nel primo caso, alla normale mensilità si aggiunge una quota giornaliera di retribuzione, generalmente pari a 1/26 della retribuzione mensile utile al calcolo, salvo il diverso criterio previsto dal contratto collettivo. Ad esempio, con una retribuzione di riferimento di 1.950 euro lordi e un divisore contrattuale pari a 26, la festività non goduta vale 75 euro lordi in più.
Per i lavoratori retribuiti a ore, invece, viene riconosciuto il pagamento della festività anche se non è stata svolta alcuna attività. Il criterio ordinario prende come riferimento 1/6 dell’orario settimanale contrattuale, da moltiplicare per la retribuzione oraria utile. Con un orario di 40 ore settimanali, quindi, la festività corrisponde a 6 ore e 40 minuti di paga: ipotizzando 12 euro lordi l’ora, l’importo è di 80 euro lordi. Restano ferme le disposizioni più favorevoli del contratto collettivo.
Il cosiddetto “bonus” per San Francesco, quindi, non ha un importo uguale per tutti: dipende dalla retribuzione e dalle regole contrattuali. Questi criteri riguardano il lavoro privato e non vanno estesi automaticamente al pubblico impiego, che segue una disciplina specifica.
Cosa spetta a chi lavora
Come anticipato, un discorso diverso riguarda chi lavorerà il 4 ottobre. Nel 2026, infatti, questa giornata coincide sia con la domenica sia con la nuova festività nazionale di San Francesco: una circostanza che incide sul trattamento economico della prestazione.
In generale, nel settore privato, oltre al trattamento spettante per la festività, sono dovuti il pagamento delle ore effettivamente lavorate e la maggiorazione prevista dal contratto collettivo. Non esiste, quindi, una percentuale uguale per tutti.
Attenzione, però: la maggiorazione domenicale e quella festiva non sempre si sommano. Bisogna verificare le disposizioni del proprio Ccnl, che può prevedere l’applicazione della sola percentuale più alta.
Un esempio è il Ccnl Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo sottoscritto da Fipe, per il quale l’articolo 132 riconosce, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore di servizio effettivamente prestate con una maggiorazione del 20%. L’articolo 130 precisa però che questa non si cumula con l’indennità per il lavoro ordinario domenicale, pari al 10% della quota oraria di paga base e contingenza: la maggiore assorbe la minore.
Ipotizzando una retribuzione oraria utile al calcolo di 10 euro lordi, ogni ora di lavoro festivo vale 12 euro lordi. Per 8 ore, il compenso per la prestazione è quindi di 96 euro lordi, di cui 16 di maggiorazione, oltre al trattamento della festività.
Un altro esempio riguarda colf, badanti e babysitter. Il Ccnl Lavoro domestico, all’articolo 16, prevede che chi presta servizio durante una festività riceva, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con una maggiorazione del 60% sulla retribuzione globale di fatto.
Con una base oraria di 10 euro lordi, quindi, ogni ora lavorata vale 16 euro lordi: 4 ore corrispondono a 64 euro, oltre alla retribuzione della festività. Restano ferme le specifiche tutele contrattuali sul riposo domenicale.
Va infine distinta la prestazione festiva svolta entro l’orario ordinario dallo straordinario festivo, che può avere percentuali differenti. Per calcolare quanto spetta bisogna quindi considerare il contratto applicato, le ore lavorate e la loro collocazione nell’orario settimanale, oltre agli eventuali accordi aziendali più favorevoli.