Entro il 16 marzo deve essere versato il saldo Iva 2026 relativo alle operazioni del 2025. Ecco come chiedere la rateizzazione, il numero delle rate e gli interessi.
Entro il 16 marzo 2026 è in cassa il saldo Iva per l’anno precedente. L’obbligo di versamento ricade su tutte le partite Iva, esclusi i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario e coloro che hanno effettuato solo operazioni non soggette a Iva.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione oppure a rate (massimo 10) di cui l’ultima in scadenza il 16 dicembre 2026.
Vediamo la scadenza del saldo Iva, come effettuare il versamento degli importi e come accedere alla rateizzazione con i costi relativi a tale scelta.
Dichiarazione e saldo Iva: termini
Per i titolari di partita Iva, esclusi i forfettari, questo è un periodo ricco di impegni. É scaduto il 28 febbraio 2026 il termine per la presentazione delle comunicazioni Lipe relative al quarto trimestre del 2025. I contribuenti possono inviare in via autonoma la liquidazione periodica oppure possono trasmetterla, sempre entro il 28 febbraio, insieme alla dichiarazione Iva. In ogni caso entro il 16 marzo 2026 è necessario versare il saldo Iva o, in alternativa, la prima rata del saldo Iva.
Si ricorda che per i versamenti periodici Iva, l’importo minimo è stato elevato a 100 euro dal decreto Semplificazioni, D.Lgs 1/2024.
La dichiarazione Iva 2026 può essere presentata dal 1° febbraio al 30 aprile. Ricordiamo che si tratta di un riepilogo di quanto già dichiarato nelle liquidazioni periodiche. Al termine della dichiarazione Iva può emergere un credito Iva, un debito Iva oppure che nulla è dovuto e nulla si deve avere dall’Agenzia delle Entrate, un saldo pari. Solo nel caso di un debito Iva è necessario effettuare il versamento del saldo.
Il saldo Iva può essere visualizzato al rigo VL38 della dichiarazione Iva.
Rateizzazione saldo Iva, ecco come funziona
Il saldo Iva deve essere versato nel caso in cui l’importo sia superiore a 10,33 euro. Il versamento può essere dilazionato in un numero minimo di 2 rate e massimo di 10 rate. Dalla seconda rata si applicano però degli interessi ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
| Rata | Scadenza | Interessi |
|---|---|---|
| 1 | 16 marzo 2026 | interessi 0 |
| 2 | 16 aprile 2026 | 0,33% |
| 3 | 18 maggio 2026 | 0,66% |
| 4 | 16 giugno 2026 | 0,99% |
| 5 | 16 luglio 2026 | 1,32% |
| 6 | 20 agosto 2026 (sospensione feriale) | 1,65% |
| 7 | 16 settembre 2026 | 1,98% |
| 8 | 16 ottobre 2026 | 2,31% |
| 9 | 16 novembre 2026 | 2,64% |
| 10 | 16 dicembre 2026 | 2,64% |
Il saldo Iva deve essere versato utilizzando il modello F24 ed evidenziando il codice tributo 6099 specifico per questo versamento.
Nel caso in cui si opti per la rateizzazione, gli interessi devono essere versati usando il codice tributo 1668.
In alternativa è possibile versare l’Iva entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno 2026). Anche in questo caso si può versare in un’unica soluzione, ma con una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese, oppure a rate.
Ad esempio, se il debito Iva è di 1.000 euro, l’importo da versare deve essere maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese, pagando entro il 30 giugno la maggiorazione è 1,60% diventa, quindi, 1,016 euro.
Lo stesso deve essere diviso in rate in base al numero che si sceglie e l’importo di ciascuna rata deve essere ulteriormente maggiorato degli interessi, seguendo lo schema visto sopra, cioè 0,33% per la seconda, 0,66% per la terza…
Infine, è possibile avvalersi di un ultimo differimento di 30 giorni che fa slittare il pagamento al 30 luglio.
Qualunque sia la soluzione adottata, il pagamento rateale deve terminare entro il 16 dicembre.
Il numero di rate in cui si divide l’importo deve essere scelto attraverso il modello F24. Ad esempio, se si decide di rateizzare l’importo in quattro rate nello spazio “rateazione”, per la prima rata si scrive 0104, mentre per la seconda rata 0204.
Scadenza Iva soggetti Ires
Per i soggetti Ires si prende come punto di riferimento l’approvazione del bilancio.
I soggetti Ires che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento del saldo Iva:
- entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, che per le società con esercizio coincidente con l’anno solare coincide con il 30 giugno 2026.
- dal 30 giugno al 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l’anno solare (differimento di 30 giorni).
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