In attesa della sanatoria, il contribuente seguendo alcuni accorgimenti potrebbe riprendere a circolare con il mezzo
La nuova rottamazione-quinquies consente di ottenere gli stessi vantaggi che erano stati riconosciuti a coloro i quali avevano sfruttato le vecchie sanatorie.
Infatti, con la presentazione dell’istanza di rottamazione entro il 30 aprile 2026, il contribuente si mette a riparo da procedure cautelari ed esecutive dell’Agenzia delle entrate-riscossione.
Così ad esempio, dopo la presentazione della domanda di rottamazione, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; non possono essere avviate nuove procedure esecutive; ecc.
Potrebbe succedere che il contribuente con una cartella scaduta abbia già subito un fermo amministrativo ovvero sia stato destinatario di un preavviso di fermo amministrativo in pendenza del quale, l’omesso pagamento del debito comporterà il divieto di circolazione con il mezzo di sua proprietà e oggetto di fermo; per le auto a noleggio a lungo termine o in leasing il problema non si pone posto che la proprietà non è riconducibile al debitore ma alla società che ha messo il mezzo a disposizione.
In attesa di presentare istanza di rottamazione, cosa può fare il contribuente per riprendere a circolare con la propria auto?
La rottamazione-quinquies
Grazie alle previsioni di cui all’art.23 del DdL di bilancio 2026, i contribuenti potranno aderire a una nuova pace fiscale: la c.d. rottamazione-quinquies.
Presentando istanza entro il prossimo 30 aprile 2026, il contribuente si assicura rispetto al debito indicato nella cartella, l’annullamento di sanzioni; degli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; delle somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); dell’aggio della riscossione.
Dovrà invece pagare: il capitale ossia l’imposta, i contributi previdenziali, le spese di rimborso per le procedure esecutive;
le spese di notifica della cartella di pagamento; gli interessi di dilazione al 4% in caso di richiesta di rateazione del quantum dovuto.
Come bloccare ora il fermo amministrativo
Una volta presentata istanza di rottamazione, tra i vari vantaggi riservati al contribuente, è previsto che non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione dell’istanza.
E allora cosa può fare un contribuente per riprendere già da ora a circolare con il mezzo oggetto di fermo amministrativo?
Ebbene, il consiglio è quello di agire seguendo le seguenti indicazioni:
- presentare una richiesta di rateazione ai sensi dell’art.19 del DPR 602/1973;
- in tal modo, il contribuente, dopo il pagamento della 1° rata della rateazione ottiene la sospensione del fermo e potrà tornare a circolare con il mezzo.
Dopodiché, per lo stesso debito rispetto al quale era stato posto il fermo amministrativo, presenterà istanza di rottamazione-quinquies.
Il fermo si estinguerà con il pagamento di tutte le rate della sanatoria.
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