Rottamazione 2023 avvisi bonari, definizione agevolata o conviene il ravvedimento operoso?

Patrizia Del Pidio

25 Gennaio 2023 - 10:21

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Per chi deve ancora ricevere un avviso bonario la scelta migliore è quella dell’adesione alla definizione agevolata o conviene maggiormente il ravvedimento operoso?

Rottamazione 2023 avvisi bonari, definizione agevolata o conviene il ravvedimento operoso?

La definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2023 è sicuramente conveniente per chi ha una rateazione degli avvisi bonari già in corso. Ma lo è allo stesso modo per chi è un potenziale destinatario di un avviso bonario? Perchè la Manovra prevede l’applicazione della definizione agevolata per avvisi bonari relativi al periodo di imposta in corso al:

  • 31 dicembre 2019
  • 31 dicembre 2020
  • 31 dicembre 2021.

Ed è valida sia per quelli per i quali è in corso già una rateazione il cui termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1 gennaio 2023, sia per quelli che saranno recapitati successivamente all’entrata in vigore della Legge di Bilancio. E proprio per questi ultimi sorge un dubbio sulla reale convenienza della definizione agevolata.

Ravvedimento operoso o definizione agevolata?

Per chi deve ancora ricevere l’avviso bonario ma sa di dover sanare un debito per il periodo preso a riferimento dalla rottamazione 2023, la scelta è tra due strade:

  • attendere che arrivi l’avviso bonario e optare per la definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio
  • non attendere e sanare subito la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso.

    Ricordiamo, infatti, che i carichi che possono essere inclusi nella definizione agevolata non possono rientrare nel ravvedimento speciale previsto dalla Legge di bilancio 2023, che prevede sanzioni ridotte all’1,67%. E quindi questa tipologia di sanatoria va esclusa a priori.

La differenza tra le due scelte

Per gli avvisi non ancora ricevuti la strada più conveniente, spesso, è quella del ravvedimento operoso. E andiamo a vedere il perchè. Per la definizione agevolata le sanzioni sono ridotte al 3%, con il ravvedimento operoso, invece, le sanzioni hanno una percentuale che varia dal 3,75% (se sono trascorsi più di 90 giorni dalla scadenza del pagamento ed è sicuramente così) al 4,29% (se la regolarizzazione avviene entro la presentazione delle dichiarazione successiva).

Sulle sanzioni, quindi, a convenire è sicuramente la definizione agevolata. Ma bisogna mettere in conto anche gli interessi. Che per la definizione agevolata sono al 3,5% fino all’ultimo giorno delmese che precede la comunicazione. A cui bisogna aggiungere anche gli interressi per la rateizzazione, che sono sempre al 3,5%.

Per il ravvedimento operoso, invece, gli interessi vanno calcolati al tasso legale in base alle seguenti aliquote:

  • per il 2020 allo 0,05%
  • per il 2021 allo 0,01%
  • per il 2022 all’1,5%
  • per il 2023 al 5%.

Se si combinano, quindi, le percentuali di sanzioni e di interessi da corrispondere, in molti casi il ravvedimento operoso sembrerebbe essere più conveniente. Soprattutto se riferito ad avvisi bonari con scadenza originaria più recente. Ovviamente più la scadenza originaria dell’avviso si allontana meno questa scelta risulterà cara. In ogni caso è sempre bene fare delle di capire quale delle due scelte può essere quella maggiormente conveniente caso per caso.

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