Rivoluzione dalla Cassazione. Finisce direttamente in manette chi può delinquere di nuovo

Giorgia Dumitrascu

8 Marzo 2026 - 14:15

L’interrogatorio preventivo non blocca la custodia cautelare. In presenza di rischio concreto di reiterazione il giudice può applicare subito la misura cautelare.

Rivoluzione dalla Cassazione. Finisce direttamente in manette chi può delinquere di nuovo

L’interrogatorio preventivo introdotto dalla riforma Nordio non blocca l’arresto quando c’è un rischio concreto di reiterazione del reato. Secondo quanto emerge dall’informazione provvisoria delle Sezioni Unite della Cassazione, nei procedimenti con più indagati il giudice può differenziare tempi e modalità di applicazione delle misure cautelari. In altre parole, la garanzia del confronto anticipato non opera in modo uniforme. L’art. 274 c.p.p. continua a prevalere quando sussistono esigenze cautelari urgenti.

Quando non si fa l’interrogatorio preventivo prima della misura cautelare?

L’interrogatorio preventivo, introdotto dalla riforma Nordio, è previsto (in determinati casi) prima dell’applicazione di una misura cautelare personale. La regola generale è che prima di disporre la custodia cautelare, il giudice deve sentire l’indagato. Questa garanzia si inserisce nel sistema degli artt. 291 e 294 c.p.p., rafforzando il contraddittorio anticipato. Tuttavia, la disciplina delle misure cautelari resta ancorata all’art. 274 c.p.p., che individua le esigenze cautelari legittimanti la restrizione della libertà.
Secondo quanto emerge dall’informazione provvisoria delle Sezioni Unite, l’interrogatorio preventivo non è dovuto quando il suo svolgimento rischierebbe di compromettere l’efficacia della misura cautelare. In pratica:

“Se c’è un rischio concreto e attuale di reiterazione del reato, il giudice può disporre immediatamente la custodia cautelare, senza interrogatorio preventivo”.

Il giudice deve motivare in modo puntuale: la concretezza del pericolo, la sua attualità e il collegamento con il reato contestato.

Che cos’è il rischio di reiterazione del reato?

Il rischio di reiterazione del reato è una delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p. La norma consente l’applicazione della custodia cautelare quando sussiste il pericolo concreto e attuale che l’indagato commetta gravi delitti della stessa specie. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’attualità non coincide con l’imminenza, ma richiede una probabilità reale e non astratta di nuovi reati (Cass. pen., sez. III, n. 16591/2022).
La valutazione del giudice si fonda su: modalità del fatto, personalità dell’indagato, precedenti specifici e contesto ambientale.

Si consideri ad esempio un caso di atti persecutori (art. 612-bis c.p.):

  • un indagato per mesi di messaggi minatori e appostamenti sotto casa della persona offesa, con ultima condotta recente e precedenti diffide ignorate. Non occorre che stia per inviare un nuovo messaggio “nelle prossime ore” per parlare di pericolo attuale. Il rischio è attuale perché la condotta è stata reiterata, il contatto con la vittima è ancora possibile e non vi sono segnali di cessazione del comportamento;
  • diverso sarebbe il caso di un episodio isolato, risalente a molti mesi prima, seguito da un effettivo allontanamento e dall’assenza di ulteriori iniziative moleste. In quel contesto il pericolo potrebbe essere solo ipotetico, non concreto e attuale.
    In altre parole, l’attualità non richiede un reato imminente, ma un rischio reale e persistente di nuove condotte della stessa specie.

Cosa cambia nei procedimenti con più indagati?

Nei casi di procedimenti con più indagati per reati connessi, l’introduzione dell’interrogatorio preventivo ha sollevato un problema pratico: è possibile applicare la stessa scansione temporale a tutti gli indagati? Secondo quanto anticipato dall’informazione provvisoria delle Sezioni Unite, la gestione può avvenire “a tempi diversi”, in base alla posizione concreta di ciascun indagato.

In altre parole, nei procedimenti con più indagati, ad esempio per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) o reati economici commessi in concorso, le misure cautelari non devono seguire un calendario unico. Cioè, il giudice può applicare la custodia cautelare in momenti diversi, in base alla posizione del singolo indagato.
Infatti, la valutazione delle esigenze cautelari è personale e fondata sull’art. 274 c.p.p. Questo non viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) che consente trattamenti differenziati quando le situazioni sono oggettivamente diverse.

In questo quadro, la riforma Nordio che ha introdotto l’obbligo di interrogatorio preventivo prima dell’applicazione delle misure cautelari, trova un’interpretazione giurisprudenziale che ne chiarisce l’applicazione nei procedimenti con più indagati, ammettendo una gestione flessibile della regola:

“Se il pericolo di reiterazione è immediato solo per uno di essi, la misura può essere emessa senza attendere l’interrogatorio degli altri”.

Evitando che la garanzia preventiva paralizzi l’azione cautelare quando il rischio di reiterazione è immediato per uno solo degli indagati.

Interrogatorio preventivo e interrogatorio di garanzia: qual è la differenza?

L’interrogatorio preventivo si inserisce nella fase che precede l’adozione della misura cautelare, nell’ambito della richiesta formulata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 291 c.p.p.
Diverso è l’interrogatorio di garanzia, disciplinato dall’art. 294 c.p.p., che interviene dopo l’esecuzione della misura cautelare. Inoltre, prevede che l’indagato sottoposto a custodia cautelare sia interrogato dal giudice entro cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione.

In sintesi:

  • interrogatorio preventivo: prima della misura;
  • interrogatorio di garanzia: dopo l’applicazione della misura.

La differenza non è solo cronologica. Nel primo caso, l’indagato può offrire chiarimenti che incidono sulla decisione stessa di applicare la misura. Nel secondo, il giudice verifica la legittimità e la persistenza delle esigenze cautelari già poste a fondamento del provvedimento.

“L’interrogatorio di garanzia non sostituisce quello preventivo: è un controllo successivo sulla misura già eseguita”.

Anche quando l’interrogatorio preventivo non viene svolto per la presenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, resta fermo l’obbligo dell’interrogatorio di garanzia.

Interrogatorio preventivo, discovery e tutela delle indagini: cosa cambia con la riforma Nordio

Le indagini preliminari sono coperte da segreto fino alla chiusura delle indagini (art. 329 c.p.p.). Anticipare il confronto con l’indagato significa, in parte, anticipare anche la “discovery” degli elementi su cui si fonda la richiesta di misura cautelare. Il rischio è che consenta strategie difensive coordinate tra coindagati o comprometta l’efficacia dell’intervento cautelare.

“Per discovery si intende la conoscenza, da parte della difesa, degli atti e degli elementi di prova raccolti dal pubblico ministero, che diventano accessibili in una determinata fase e consentono di conoscere l’impianto accusatorio”.

La riforma Nordio, letta alla luce dell’orientamento giurisprudenziale, non elimina le garanzie difensive, ma ne delimita l’operatività quando l’urgenza cautelare richiede un intervento immediato. Evitando che la conoscenza anticipata degli atti incida sull’effettività della tutela. Il diritto al confronto anticipato resta la regola, ma non può trasformarsi in un fattore di indebolimento delle indagini quando il rischio di reiterazione è concreto e attuale. È questa lettura che tiene insieme art. 24 Cost., segretezza delle indagini e tutela della collettività, offrendo una chiave interpretativa sistemica della riforma.

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