Il rientro al luogo di domicilio o residenza è sempre consentito durante le festività, ma non nel coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Ci sono, però, alcune eccezioni. Ecco quali.

Tornare al domicilio o alla residenza può significare affrontare un viaggio di molte ore attraverso comuni e regioni, con mezzi pubblici o privati.
Il rientro al luogo di domicilio, residenza e abitazione è tra i pochi spostamenti ammessi dal decreto Natale, anche nei giorni festivi segnati “zona rossa”; eppure, nemmeno per tornare a casa propria, si può violare il coprifuoco nazionale e partire di notte (magari per evitare il traffico).
Chi, a Natale, vuole raggiungere il luogo in cui è domiciliato o ha fissato la residenza, non può farlo tra le 22 e le 5 del mattino. Unica eccezione chi non può rispettare il coprifuoco per comprovati motivi di necessità, salute e lavoro, da dichiarare nell’autocertificazione.
Possibile il rientro al domicilio/residenza durante il coprifuoco?
Sappiamo che il rientro alla propria “residenza, domicilio o abitazione” è sempre ammesso, anche nei giorni festivi dal 24 dicembre al 6 gennaio, quando in tutta Italia valgono le regole della zona rossa.
Ciò non esonera dall’obbligo di rispettare il coprifuoco, pena la multa da 400 a 1.000 euro.
Infatti, le norme in vigore (DPCM 4 dicembre 2020) prevedono che:
“Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.”
Il governo non ha previsto il “rientro al domicilio/residenza” tra i motivi che ammettono lo spostamento nel coprifuoco, sia con i mezzi pubblici (treni e aerei) che con l’automobile privata.
Eccezioni: quando si può tornare al luogo di domicilio/residenza dopo le 22
Ogni regola ha le sue eccezioni, e così si può violare il coprifuoco per raggiungere il domicilio o la residenza per comprovati motivi di urgenza e necessità (oltre che di lavoro e salute). Vuol dire che lo spostamento dopo le 22 o prima delle 5 del mattino è consentito soltanto se è concretamente impossibile viaggiare in un’altra fascia oraria.
In altre parole, si può violare il coprifuoco per tornare a casa solo se è impossibile/estremamente complesso partire quando è consentito, per motivi, di salute, urgenza o lavoro.
A titolo di esempio, un addetto alle consegne a domicilio che lavora di notte può mettersi in viaggio verso casa dopo le 22 senza rischiare la multa; stessa cosa per chi finisce il turno di lavoro alle 21 e (per motivi da dichiarare) non può affrontare un viaggio di molte ore il giorno successivo.
Nel modulo di autocertificazione si dovrà provare il motivo di necessità o urgenza che ha reso necessario lo spostamento nelle ore del coprifuoco (ad esempio dichiarare turni e calendario di lavoro). E in caso di falsa dichiarazione si rischia il carcere da 1 a 6 anni.
Domicilio, residenza, abitazione: come riconoscerli
Come individuare correttamente il luogo di domicilio, residenza e abitazione è spiegato nelle FAQ del Ministero dell’Interno. Precisamente, il rientro nei giorni di festa è sempre consentito verso l’indirizzo in cui il soggetto ha:
- la residenza, intesa come il luogo di dimora abituale giuridicamente rilevante e, quindi, risultante dai registri anagrafici e verificabile in ogni momento dalle Forze dell’ordine;
- il domicilio, ovvero il luogo in cui il cittadino ha stabilito “la sede principale dei suoi affari e interessi”, che può non coincidere con la residenza (esempio tipico è lo studente universitario fuori sede che conserva la residenza nella città di origine);
- abitazione, concetto previsto dal DPCM in vigore anche se non vi è una precisa definizione tecnico-giuridica. Questo va inteso come il luogo in cui una persona abita di fatto, con stabilità e continuità per periodi continuativi nell’arco dell’anno. Non ne fanno parte le seconde case di villeggiatura.
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