Riscossione tributi regionali 2027, torna l’aggio

Patrizia Del Pidio

28 Agosto 2026 - 11:29

Riscossione tributi regionali 2027, cosa cambia con il D.Lgs. 175/2026? Guida ad atti esecutivi, calcolo degli interessi di mora e ritorno dell’aggio.

Riscossione tributi regionali 2027, torna l’aggio

Cambiano le regole per la riscossione dei tributi regionali: con l’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2026 cambiano le procedure di incasso per le tasse regionali. I tributi regionali, infatti, vengono allineati alla disciplina prevista per quelli statali e viene introdotta l’esecutività diretta degli atti. Inoltre viene previsto il ritorno dell’onere di riscossione in capo al contribuente.

Le nuove regole si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2027 (o dalla data stabilita da ogni Regione con legge locale). Vediamo cosa cambia per i tributi regionali come il bollo auto, l’IRAP e le addizionali regionali.

Atti di accertamento: esecutività immediata

La principale novità che introduce il decreto sul federalismo fiscale è la natura degli avvisi trasmessi dalle Regioni. Ogni atto di accertamento (anche i provvedimenti sanzionatori) non è più soltanto un avviso, ma diventerà un atto di vero e proprio titolo esecutivo.

Nell’atto dovranno essere indicati obbligatoriamente:

  • l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento entro i termini previsti;
  • l’espressa natura di titolo esecutivo che può far scattare pignoramenti o fermi amministrativi;
  • l’indicazione del soggetto affidatario che prenderà in carico il recupero una volta decorso il termine di 60 giorni per effettuare il pagamento.

Come si calcolano gli interessi di mora?

Decorsi 30 giorni dalla data in cui l’atto è divenuto esecutivo (cioè trascorso il termine per il ricorso) le somme dovute saranno maggiorate dagli interessi di mora. Le Regioni applicheranno il tasso di interesse legale (che per il 2026 è del 1,6%) che,ogni Regione potrà maggiorare di un massimo di due punti percentuali, portando il tasso di mora complessivo fino al 3,6%. L’Agenzia delle Entrate, ad esempio, applica un tasso, nel 2026, del 2,68%.

Ritorno dell’aggio

Il decreto reintroduce gli oneri di riscossione, una voce che grava sul contribuente e che ricalca l’aggio. L’onere di riscossione è la remunerazione che spetta all’agente di riscossione per l’attività svolta nel recuperare i tributi per conto dello Stato e degli enti locali. È una percentuale calcolata sulle somme iscritte a ruolo che il contribuente deve pagare in aggiunta al debito originario. L’aggio, definitivamente abolito dal 1° gennaio 2022 per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione con gli oneri che sono stati trasferiti direttamente a carico del bilancio dello Stato. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, quindi, il contribuente non ha più pagato la percentuale variabile per compensare l’esattore, ma solo le spese vive di notifica, le sanzioni e gli interessi.

Dal 1° gennaio 2027 gli oneri di riscossione vengono reintrodotti e la quota a carico del debitore sarà calcolata in base a due scaglioni:

  • se il pagamento avviene entro 60 giorni dall’esecutività dell’atto la quota è pari al 3% delle somme dovute con un limite massimo fissato a 300 euro;
  • se il pagamento avviene dopo 60 giorni dall’esecutività dell’atto la quota è pari al 6% delle somme dovute con un limite massimo fissato a 600 euro.