Rimborso Tari, chi ne ha diritto e come richiederlo

Redazione Fisco

5 Giugno 2026 - 17:17

La quota variabile della TARI va calcolata una sola volta e non anche sulle pertinenze come garage e cantine. Chi ha pagato una tassa rifiuti gonfiata può chiedere il rimborso degli ultimi 5 anni.

Rimborso Tari, chi ne ha diritto e come richiederlo

Ti sei accorto di aver pagato una TARI gonfiata dal Comune? Se l’avviso di pagamento ha addebitato la quota variabile anche sulle pertinenze dell’abitazione, come il garage o la cantina, puoi presentare domanda di rimborso per gli importi versati negli ultimi cinque anni.

Il principio nasce dalla risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) all’interrogazione parlamentare n. 5-10764 e dalla successiva Circolare 1/DF del 20 novembre 2017: il Comune deve calcolare la quota variabile della tassa rifiuti una sola volta per utenza, sull’intera superficie dell’immobile, e non moltiplicarla per ciascuna pertinenza. È un’interpretazione ancora attuale, che continua a fondare le richieste di rimborso dei contribuenti.

Vediamo come capire se la bolletta è stata gonfiata e come presentare domanda.

Perché la quota variabile sulle pertinenze è illegittima

La TARI si compone di una quota fissa, legata alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, e di una quota variabile, legata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti dall’utenza. La regola di calcolo è contenuta nel punto 4.2 dell’allegato 1 al DPR n. 158/1999, secondo cui la parte variabile dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

Il MEF ha chiarito che, se un’utenza è composta ad esempio da un appartamento, un garage e una cantina, la parte variabile va considerata una sola volta: applicarla separatamente anche alle pertinenze non trova alcun supporto normativo. Molti Comuni, invece, hanno per anni sommato la quota variabile dell’abitazione a quella delle pertinenze, facendo lievitare l’importo dovuto, in alcuni casi in misura molto rilevante.

Attenzione a non equivocare: le pertinenze restano soggette alla TARI e concorrono al calcolo della quota fissa in base alla loro superficie, come confermato anche dalla giurisprudenza di Cassazione. Ciò che è illegittimo è soltanto la ripetizione della quota variabile per ogni pertinenza: la parte variabile è unica per l’intera utenza.

Rimborso TARI: chi può richiederlo

Per capire se hai diritto al rimborso devi controllare gli avvisi di pagamento ricevuti dal Comune. Nel dettaglio dei costi, la quota variabile deve risultare addebitata una sola volta e non duplicata sulle pertinenze come box auto, garage o cantina.

Attenzione al limite temporale: il rimborso può essere richiesto soltanto per i versamenti effettuati negli ultimi 5 anni. Per i tributi locali vige infatti un termine di decadenza quinquennale (articolo 1, comma 164, della Legge n. 296/2006), che decorre dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Come presentare domanda di rimborso TARI

La domanda va presentata al Comune, se è l’ente titolare della riscossione, oppure direttamente alla società o al gestore incaricato della riscossione della tassa rifiuti.

L’istanza va inviata tramite PEC o raccomandata A/R, indicando nell’oggetto il riferimento all’interrogazione parlamentare n. 5-10764 e allegando copia degli avvisi di pagamento TARI che si contestano, con il calcolo della quota variabile applicata sulle pertinenze.

Nell’istanza è utile quantificare la somma di cui si chiede la restituzione, distinguendo per ciascuna annualità l’importo della quota variabile indebitamente addebitata.

Cosa succede dopo la domanda: tempi e ricorso

Una volta ricevuta l’istanza, l’ente ha 90 giorni per provvedere. Si possono verificare tre scenari:

  • accoglimento: in caso di esito positivo, il rimborso delle somme deve essere erogato, di norma, entro 180 giorni dalla presentazione della domanda;
  • diniego espresso: se il Comune rigetta l’istanza, il contribuente può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (la denominazione che ha sostituito le vecchie Commissioni Tributarie Provinciali dopo la riforma della Legge n. 130/2022) entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto;
  • silenzio-rifiuto: se trascorrono 90 giorni senza risposta, la domanda si intende respinta. Il ricorso può essere proposto a partire dal 90° giorno e fino al termine di prescrizione del diritto alla restituzione.

Assistenza e tutela del contribuente

Diverse associazioni dei consumatori offrono supporto nella verifica delle bollette e nella predisposizione delle istanze di rimborso. Le indicazioni del MEF aprono anche alla possibilità di richieste collettive e di ricorsi per la disapplicazione delle delibere comunali illegittime, qualora la risposta dell’ente sia negativa.

A questa vicenda si affiancano altre questioni che hanno riguardato importi non dovuti sulla tassa rifiuti, come il rimborso dell’IVA applicata in passato su TIA, TARES e TARSU: anche in questi casi conviene verificare con attenzione gli avvisi di pagamento ricevuti.

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