L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti e le istruzioni per la determinazione del reddito agrario in base alle novità introdotte a fine 2024 dal decreto Ires - Irpef.
La riforma del reddito agrario è stata introdotta dalla riforma fiscale che ha previsto importanti novità sul reddito dominicale e il reddito agrario. La modifica ha introdotto nuove categorie di reddito che prevedono regole ben precise nella determinazione dell’imponibile. Con la circolare 12 del 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni e i chiarimenti sul contenuto e sulla portata dei provvedimenti del decreto legislativo 192 del 2024 che potrebbero comportare una nuova presentazione del modello 730/2025 o del Redditi Persone Fisiche. Nella circolare sono contenute anche le istruzioni per la dichiarazione correttiva.
Il decreto 192 del 2024 si inserisce nel vasto programma di riforma fiscale previsto dalla Legge di Delega 111 del 2023 e ha introdotto vantaggi fiscali sui redditi agrari per i soggetti che effettuano investimenti in nuove tecnologiee soluzioni green. Con la Circolare n° 12 dell’8 agosto 2025 l’Agenzia delle Entrate ha reso tutte le istruzioni operative per l’applicazione delle novità, in modo specifico per il riordino del regime di tassazione dei terreni agricoli.
Per chi non ha correttamente indicato il reddito agrario c’è la possibilità di rimediare utilizzando le istruzioni dell’AdE per il modello 730/2025 e per la dichiarazione correttiva.
Revisione redditi agrari
L’intervento si propone di agevolare e semplificare l’imposizione dei redditi che derivano da alcune attività agricole estendendo la determinazione catastale del reddito anche ad attività finora escluse dal regime dei redditi agrari. Si tratta di quelle attività che, pur non essendo svolte con lo sfruttamento dei terreni, hanno come obiettivo la cura del ciclo biologico grazie a tecniche di coltivazione moderne o prevedono la cessione di beni derivanti da attività agricole.
Per il reddito agrario la novità più rilevante riguarda l’introduzione di una nuova fattispecie, quella dei redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali con l’utilizzo di immobili censiti al catasto dei fabbricati che rientrino in una delle seguenti categorie:
- C/1;
- C/2;
- C/3;
- C/6;
- C/7;
- D/1;
- D/7;
- D/8;
- D/9;
- D/10.
Per rientrare nella nuova fattispecie è necessario che il limite della superficie utilizzata per la produzione non sia superiore al doppio della superficie agraria. Si tratta delle attività che producono vegetali grazie a tecniche evolute come le vertical farm, le colture idroponiche, la micropropagazione in vitro o che avvengono nelle serre che si sviluppano in immobili agricoli, industriali, commerciali e artigianali. Vi rientrano, inoltre, anche le attività volte alla produzione di beni derivanti da attività agricole
Redditi agrari, la nuova disciplina
La prima novità introdotta dal decreto 192 del 2024 è l’assoggettamento alla stessa tassazione dei redditi agrari, anche dei redditi di natura diversa (ad esempio la cessione di beni immateriali o di crediti di carbonio), trattati come redditi agrari
Rientrano tra i redditi agrari anche quelli prodotti non direttamente dallo sfruttamento del suolo, ad esempio nel caso di coltivazioni fuori suolo, in verticale (vertical farm), colture idroponiche (in acqua) e micropropagazione in vitro.
Sono trattati fiscalmente come reddito agrario i redditi derivanti dalla cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, mediante le più moderne tecniche di coltivazione, realizzate in immobili accatastati.
Il decreto introduce, inoltre, importanti semplificazioni per l’aggiornamento delle colture al catasto con una semplice procedura telematica senza oneri aggiuntivi. La modifica può essere effettuata entro il 31 dicembre.
Reddito agrario, cos’è e tassazione
Per capire i vantaggi della disciplina occorre ritornare al reddito agrario previsto per le attività elencate nell’articolo 32 del Tuir, la determinazione del reddito agrario è fissata dall’articolo 34 del Tuir che prevede che il reddito agrario sia determinato in base alle tariffe d’estimo.
Prima della modifica il reddito agrario era determinato solo dalle attività di:
- coltivazione del terreno;
- silvicoltura;
- allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
- attività di produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili;
- attività agricole dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dal bosco o dall’allevamento di animali.
Non si fa quindi riferimento al reale reddito prodotto, ma a un reddito potenziale. Le tariffe d’estimo devono però essere rimodulate con decreto interministeriale, in attesa si applica una disciplina transitoria per la determinazione del reddito che a breve vediamo.
Generalmente redditi diversi da quelli previsti dall’articolo 32 Tuir sono da trattare fiscalmente come redditi di impresa. Estendere l’applicazione del reddito agrario ad attività diverse dalla semplice coltivazione del terreno e allevamento, comporta un vantaggio fiscale.
Sono però previsti dei limiti, infatti, si considerano produttive di reddito agrario le attività sopra descritte, dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di sistemi di coltivazione evoluti all’interno degli immobili in argomento, entro il limite della superficie produttiva, che non può eccedere il doppio della «superficie agraria di riferimento»
Come si rientra nel reddito agrario?
Per rientrare nel reddito agrario per queste nuove forme di coltivazione è necessario che coesistano due condizioni:
- l’attività deve essere svolta per produrre vegetali grazie ai più evoluti sistemi di coltivazione;
- la coltivazione deve avvenire utilizzando immobili iscritti al catasto dei fabbricati e rientrare in una delle categorie catastali riportate sopra. Per la determinazione della superficie agraria di riferimento è necessario attendere un nuovo decreto ministeriale. Il testo di legge, infatti, prevede che la superficie utilizzata per le produzioni non debba eccedere il doppio della superficie agraria di riferimento (il reddito della produzione che eccede tale limite sarà da considerare come reddito di impresa).
Reddito dominicale, atteso il decreto
Il nuovo decreto che dovrà chiarire la determinazione della superficie agraria di riferimento, dovrà dettare anche le regole per la determinazione del reddito dominicale. In regime transitorio e in attesa del decreto, quest’ultimo si calcolerà applicando la tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia aumentata del 400% alla superficie della particella catastale.
Per eseguire correttamente il calcolo il reddito dominicale deve essere rivalutato dell’80% e del 30% e poi confrontato con la rendita catastale rivalutata del 5%: se il reddito dominicale risulta più basso si deve considerare pari alla rendita catastale rivalutata.
Le altre attività agricole
Rientrano nella fattispecie del reddito agrario anche le attività che tutelano l’ambiente e lottano contro il cambiamento climatico. In questo caso viene considerato reddito agrario il reddito nel limite dei corrispettivi delle cessioni di beni che derivano dalle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile.
I redditi che eccedono questo limite devono essere considerati di impresa (si determina il reddito di imprese applicando un coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi dell’attività. A rilevare è sempre l’anno di cessione dei beni e non quello di produzione).
Modello 730/2025, come indicare il reddito agrario
In attesa del decreto interministeriale che fissi nuovi criteri di determinazione della rendita catastale, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate fissa per l’anno di imposta 2024 i criteri di determinazione del reddito agrario.
In caso di redditi da coltivazione con l’uso di moderne tecnologie:
se dal confronto tra la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, e il reddito dominicale, rivalutato dell’80 % e di un ulteriore 30%, risulta maggiore la rendita catastale rivalutata, il contribuente è tenuto a esporre in dichiarazione, nella colonna 1 del quadro A del modello 730/2025, la rendita catastale dell’immobile aumentata del 5% e divisa per il coefficiente “2,34”, che permette di neutralizzare le rivalutazioni dell’80% e del 30% che sono calcolate in via automatizzata dal software di compilazione.
Per chi utilizza il modello Redditi Persone Fisiche deve essere compilata la colonna 1 del quadro RA.
Chi ha già presentato la dichiarazione dei redditi, indicando per intero la rendita catastale, può presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa, compilando la colonna 1 del quadro A come sopra descritto e richiedendo il rimborso o riportando come eccedenza l’eventuale minor debito o maggior credito risultante da tale dichiarazione correttiva o integrativa.
Se dal confronto risulta maggiore (o uguale) il reddito dominicale rivalutato, la colonna 1 del quadro A del modello 730/2025 va compilata secondo le regole ordinarie, ossia indicando il reddito dominicale al netto delle rivalutazioni dell’80% e del 30%, che vengono operate in via automatizzata dal software di compilazione.
Per informazioni di dettaglio ed esempi di calcolo si invita a leggere la circolare 12 dell’8 agosto 2025.
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