Riforma fiscale, autotutela più definizione agevolata con sanzioni ridotte

Nadia Pascale

19 Giugno 2025 - 11:14

In caso di annullamento parziale di una cartella esattoriale in autotutela, sanzioni ridotte e possibilità di accedere alla definizione agevolata con ulteriori sconti.

Riforma fiscale, autotutela più definizione agevolata con sanzioni ridotte

La riforma fiscale colpisce gli atti in autotutela, quali sono gli effetti di un annullamento in autotutela di un atto dell’amministrazione finanziaria, o più semplicemente annullamento parziale di una cartella esattoriale? A dirimere la questione interviene il decreto fiscale 81 del 2025 che colma una lacuna legislativa. Sanzioni ridotte per chi aderisce alla definizione agevolata.

Vediamo i vantaggi per il contribuente di una definizione agevolata in caso di annullamento parziale in autotutela di una cartella esattoriale.

Ridotti gli importi delle sanzioni in caso di autotutela parziale

L’Amministrazione finanziaria adotta un atto di autotutela quando si rende conto di aver commesso un errore. Praticamente in autonomia cancella l’errore e questo può portare in caso di cartelle esattoriali a cancellare in tutto o in parte il debito fiscale.

L’amministrazione può adottare un atto in autotutela anche su istanza di parte, si tratta di una procedura volta a evitare il contenzioso tributario.

Nel caso in cui l’atto sia un atto impositivo, naturalmente devono essere nuovamente calibrati gli effetti nei confronti del contribuente. Se la cartella esattoriale viene del tutto annullata, il contribuente non deve più adempiere e viene comunicato lo sgravio.
In caso di autotutela parziale, quindi, l’atto viene annullato in modo parziale, solo una parte della maggiore imposta dovuta viene annullata. Resta in vigore la parte rimanente, così come restano in vigore le sanzioni.

La novità principale del decreto 81 del 2025 è che esso viene coordinato con il decreto Sanzioni, decreto 87 del 2024. Questo ridefinisce le sanzioni e soprattutto ne riduce gli importi. Entra in vigore però dal 1° settembre 2024, quindi in teoria non è applicabile agli atti precedenti a tale data.

Con le nuove norme, il legislatore prevede la possibilità per il contribuente di accedere alla definizione agevolata delle sanzioni a condizione che rinunci al ricorso e quindi paghi le somme oggetto di definizione della cartella esattoriale.

Definizione agevolata in caso di annullamento parziale di un atto

Gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 472 del 1997 prevedono la riduzione a 1/3 della sanzione per chi accede alla definizione agevolata.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 173 del 2024 (intervenuto sul decreto legislativo 472 del 1997) in caso di annullamento parziale in autotutela si applicano le sanzioni in vigore al momento dell’autotutela, della notifica del nuovo atto e, quindi, anche se la violazione e l’atto precedente poi annullato solo in parte era precedente al 1° settembre 2024, si applicano le nuove sanzioni ridotte, con ulteriore riduzione di un terzo con la definizione agevolata (comma 5, articolo 20, decreto legislativo 173 2024).

Il comma 5 bis precisa che in caso di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 5 solo quando l’istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso.

In pratica il contribuente riceve una cartella esattoriale il giorno 20 luglio 2024 (non si applicano le riduzioni delle sanzioni entrate in vigore il 1° settembre 2024). L’amministrazione finanziaria in autotutela annulla parzialmente il debito fiscale e notifica l’atto con riduzione degli importi dovuti il 1° luglio 2025. Ai nuovi importi applica la sanzione del 25% e non del 30% (effetto del decreto Sanzioni). A questo punto le sanzioni così ridotte, sono nuovamente tagliate a 1/3 se il contribuente rinuncia al ricorso.

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