Ricaduta infortunio Inail, guida completa

Paolo Ballanti

18 Dicembre 2023 - 08:51

Gli eventi di ricaduta di un precedente infortunio meritano particolare attenzione in sede di elaborazione del cedolino, sia per la gestione degli importi conto Inail che di quelli a carico azienda

Ricaduta infortunio Inail, guida completa

Nell’esecuzione delle prestazioni lavorative i dipendenti sono esposti al rischio di subire infortuni sul lavoro da intendersi come ogni lesione originata in occasione di lavoro, da una causa violenta, da cui può derivare un’inabilità al lavoro permanente (assoluta o parziale) o temporanea assoluta (con astensione dal lavoro per più di tre giorni).

Al verificarsi degli eventi di infortunio l’assicurazione Inail interviene garantendo prestazioni sanitarie ed economiche. Queste ultime, in particolare, si concretizzano in un’indennità a carico dell’Istituto cui si possono aggiungere, in base a quanto previsto dal Ccnl applicato, una serie di importi in capo all’azienda.

La gestione in busta paga degli eventi di infortunio, già di per sé delicata per la presenza di importi dovuti dall’Inail e altresì dal datore di lavoro, si complica ulteriormente nelle ipotesi di ricaduta.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Attenzione alla retribuzione media globale giornaliera

Per gli eventi di infortunio che provocano uno stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro la retribuzione è a carico:

  • Dell’azienda per il giorno dell’infortunio ed i tre successivi, in misura pari al 100% del guadagno medio giornaliero;
  • Del datore di lavoro (cosiddetto periodo di carenza) dal 1° al 3° giorno successivi quello dell’evento, in misura pari al 60% del guadagno medio giornaliero (i Ccnl hanno comunque la possibilità di prevedere condizioni di maggior favore);
  • Dell’Inail dal 4° al 90° giorno (anche non continuativi), in misura corrispondente al 60% della retribuzione media giornaliera;
  • Dell’Inail dal 91° giorno alla guarigione, in misura pari al 75% della retribuzione media giornaliera.

I contratti collettivi possono altresì prevedere, nel corso dei periodi a carico dell’Inail, un’integrazione conto azienda delle somme dovute dall’Istituto. In queste situazioni si calcola la retribuzione teoricamente spettante se il dipendente fosse stato regolarmente al lavoro (o una percentuale della stessa) e si sottrae l’indennità Inail aumentata dei contributi a carico del dipendente (cosiddetta «lordizzazione»). Il risultato della sottrazione esprime l’integrazione dovuta dal datore di lavoro, da liquidare in busta paga.

Da notare che l’indennità a carico dell’Inail è liquidata, come anticipato, in base ad una determinata percentuale della retribuzione media giornaliera (RMG), calcolata con riferimento agli ultimi 15 giorni immediatamente precedenti quello dell’infortunio.

In caso di ricaduta (anche a distanza di mesi) è necessario riferirsi alla RMG applicata per l’evento precedente e, non al contrario, quella «nuova» relativa ai 15 giorni precedenti la ricaduta stessa.

Prendiamo l’esempio del dipendente Caio il quale è stato assente per infortunio dal 1° maggio 2023 al 19 maggio 2023. In tal caso la RMG è determinata in ragione dei 15 giorni (di aprile) immediatamente precedenti l’evento.

A distanza di mesi, Caio è interessato da una ricaduta del precedente infortunio dal 2 ottobre 2023 al 13 ottobre 2023. In questa situazione, il calcolo dell’indennità Inail si basa non sui 15 giorni antecedenti il 2 ottobre, bensì sulla RMG dell’evento verificatosi in maggio quella, per intenderci, calcolata con riguardo alla quindicina precedente il 1° maggio.

Alla luce di quanto appena descritto, l’azienda, per gli eventi di ricaduta, è tenuta a verificare attentamente la RMG calcolata dal software paghe, effettuando, se necessarie, le dovute modifiche. Queste ultime possono essere applicate ricopiando semplicemente la RMG determinata con riferimento all’evento precedente.

Attenzione alla carenza

Come sopra anticipato, i periodi di assenza per infortunio sono a carico dell’Inail a partire dal 4° giorno successivo quello dell’evento. I giorni precedenti, infatti, sono economicamente a carico dell’azienda. Per gli stessi, eccezion fatta per eventuali condizioni di maggior favore previste dai singoli Ccnl, è prevista una copertura conto datore di lavoro pari a:

  • 100% del guadagno medio giornaliero, per il giorno dell’infortunio;
  • 60% del guadagno medio giornaliero, dal 1° al 3° giorno successivi quello dell’evento (cosiddetto periodo di carenza).

Tuttavia, quanto descritto vale esclusivamente per il primo evento di infortunio. Sono infatti esclusi dall’operatività della carenza i periodi di ricaduta e di ricovero per accertamenti.

Di conseguenza, il datore di lavoro deve verificare la corretta elaborazione del cedolino da parte del programma paghe, in merito a quelli che sono non solo gli importi a carico dell’Inail ma altresì in capo all’azienda stessa.

Attenzione alle modalità di pagamento delle somme

Le somme a carico dell’Inail a titolo di indennità infortunio vengono di norma versate direttamente al lavoratore, a mezzo bonifico domiciliato presso gli uffici postali.

Tuttavia, previa richiesta all’Inail, l’azienda può ottenere l’autorizzazione all’anticipo in busta paga degli importi in parola. In tal caso, le somme vengono liquidate dall’Istituto al datore di lavoro, utilizzando le coordinate bancarie indicate da quest’ultimo nella denuncia di infortunio.

Può accadere che il datore di lavoro ottenga l’autorizzazione Inail tra il primo evento di infortunio e la ricaduta.

In queste situazioni è opportuno prestare la massima attenzione, dal momento che vale la modalità di pagamento dell’indennità indicata nel corso del primo evento e non, al contrario, quella utilizzata alla data in cui si verifica la ricaduta.

Facciamo l’esempio del lavoratore Mario assente in infortunio dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023. In tal caso l’indennità Inail viene liquidata direttamente a Mario.

Successivamente, nel mese di agosto, l’azienda inoltra all’Istituto richiesta di autorizzazione all’anticipo in busta paga dell’indennità. Richiesta che viene accolta il 31 agosto 2023.

Dal 1° ottobre 2023 al 15 ottobre 2023 Mario è assente per una ricaduta dell’infortunio di maggio - giugno. In questo frangente:

  • Il trattamento in busta paga dell’assenza deve rispettare la modalità di pagamento dell’indennità Inail utilizzata per il primo evento (pagamento diretto);
  • Mario dovrà attendersi le somme direttamente dall’Istituto e non, al contrario, dal datore di lavoro;
  • In busta paga saranno liquidati esclusivamente gli importi che il Ccnl applicato pone in capo al datore di lavoro, nello specifico l’integrazione dell’indennità Inail;
  • Il soggetto incaricato dell’elaborazione paghe dovrà considerare, nel calcolo dell’integrazione, l’indennità Inail «simulata», salvo conguaglio da effettuarsi quando saranno note le somme che l’Istituto ha liquidato a Mario.

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