Ecco come si dividono le spese e chi deve pagare per il restauro di un immobile ricevuto in eredità.
Tutti sognano di ereditare una casa, magari un bell’immobile storico in centro città, ma pochi sanno quanto può diventare complessa la gestione degli immobili ereditari. Le case presenti nel patrimonio ereditario sono generalmente i beni più appetibili, ma anche quelli che richiedono interventi più lunghi e costosi. Nel caso di un immobile con vincolo storico e artistico la questione è ancora più delicata, perché gli eredi sono obbligati dalla legge a preservare la casa in uno stato ottimale il più vicino possibile alla versione originale dell’edificio.
Spesso si è chiamati al restauro conservativo, che non comporta le modifiche previste dalla ristrutturazione ma punta a preservare il valore storico-artistico del bene. Ci sono tante variabili che influenzano il costo finale, tra cui lo stato di conservazione del bene ed eventuali agevolazioni pubbliche, perciò non esiste una differenza di costo stabile tra i due interventi. Le quasi sempre presenti liti tra coeredi sull’esecuzione dei lavori e la divisione delle spese diventano così ancora più spinose, soprattutto quando ci si fa cogliere alla sprovvista.
Per quanto la gestione dell’eredità possa spaventare, tanto più con immobili storici, con i giusti mezzi può essere affrontata serenamente. Oltre a rivolgersi a professionisti è utile conoscere le regole generali di riferimento per avere le idee chiare e superare più facilmente anche le controversie tra coeredi. Ecco cosa c’è da sapere sulle spese di restauro.
Chi paga il restauro della casa ereditata
Per capire chi deve sostenere le spese relative a un immobile ereditato bisogna innanzitutto distinguere tra la casa in comunione o già divisa. Nel primo caso, sono responsabili tutti gli eredi che hanno accettato l’eredità, ognuno in proporzione alla propria quota ereditaria. Se il bene è già stato diviso, tramite accordo o su decisione del tribunale, ne rispondono invece soltanto i proprietari effettivi, in questo caso in base alla propria quota sulle parti comuni e alla frazione di propria spettanza. Di conseguenza, tutti concorrono al pagamento delle spese di restauro, indipendentemente da chi abbia deciso di eseguire gli interventi e se ne sia occupato.
Neanche il consenso di coeredi e comproprietari rileva, visto che si tratta spesso di un vero e proprio obbligo legale in capo ai titolari di immobili dal valore storico-artistico. Anche se un solo erede ha pagato, quindi, gli altri dovranno corrispondergli un rimborso pro quota. Saperlo risolve un grande problema per gli eredi che sanno di dover eseguire il restauro conservativo ma non riescono a ottenere la collaborazione da parte degli altri, temendo così il declino del bene, oltre le conseguenze legali. Lo stesso principio vale per tutti gli interventi obbligatori per i proprietari immobiliari e in generale tutti quelli indispensabili all’uso sicuro e ottimale dell’immobile, compreso il risanamento, indipendentemente da eventuali vincoli. Di fatto, anche la ristrutturazione è quasi sempre da dividere tra i coeredi o comproprietari.
Chi paga per la ristrutturazione della casa ereditata
Tendenzialmente, gli interventi di ristrutturazione devono essere concordati dalla maggioranza qualificata dei coeredi, ovviamente prima che vi sia stata la divisione. In mancanza della maggioranza o addirittura del consenso altrui, tuttavia, chi ha eseguito i lavori ha comunque diritto al rimborso della spesa sopportata (senza rivalutazione monetaria) secondo la giurisprudenza, perché ha agito nell’interesse e per conto degli altri. Per lo stesso motivo, all’erede non spetta il riconoscimento dell’aumento di valore dell’immobile, che viene ripartito tra tutti i coeredi in fase di divisione della casa.
Deve però trattarsi di opere indispensabili per la conservazione del bene o comunque di migliorie apprezzabili. Questo è quanto si apprende dalle recenti sentenze della Cassazione, che equiparano il coerede a un utile gestore della casa ereditata. Naturalmente, a divisione già avvenuta si fa riferimento esclusivamente a eventuali interventi su parti comuni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA