Regime forfettario, Iva versata si recupera con istanza di rimborso

Nadia Pascale

7 Marzo 2023 - 08:51

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Nel passaggio dal regime ordinario al regime forfettario il contribuente può maturare dei crediti. L’Iva versata si può recuperare con un’istanza di rimborso

Regime forfettario, Iva versata si recupera con istanza di rimborso

Il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario impone attenti calcoli, può essere necessario regolarizzare la propria posizione versando l’Iva detratta o recuperando l’Iva versata attraverso un’istanza di rimborso. Ecco come procedere.

L’articolo 19-bis 2) del DPR n. 633/72 prevede che, nel passaggio dal regime ordinario a un regime semplificato, debba essere obbligatoriamente operata la rettifica delle detrazioni Iva fruite per i beni ammortizzabili e per i beni non ceduti o non ancora utilizzati.

La rettifica delle detrazioni Iva nel regime forfettario

Il comma 62 dell’articolo 1 della legge 190 del 2014 nel disciplinare il passaggio dal regime ordinario al forfettario stabilisce che

Nell’ultima liquidazione relativa all’anno in cui e’ applicata l’imposta sul valore aggiunto e’ computata anche l’imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità

Nel caso in cui dovesse risultare un’imposta a debito la stessa deve essere versata in un’unica soluzione. La rettifica delle detrazioni ha quindi ad oggetto l’Iva che il lavoratore autonomo-professionista che ha optato per il regime forfettario aveva in precedenza detratto sui beni in magazzino non ancora ceduti e sui beni ammortizzabili. Per questi ultimi ricordiamo che non si considerano ammortizzabili i beni di valore inferiore a 516,46 euro e quelli con coefficiente di ammortamento superiore al 25%.

La rettifica della detrazione deve essere operata attraverso la dichiarazione Iva relativa all’ultimo anno di attività con il regime ordinario.

La rettifica si applica anche nel caso in cui il contribuente abbia esercitato l’opzione “Iva per cassa”, o cash accounting, prevista dall’articolo 32 bis del decreto legge 83 del 2012.

Istanza di rimborso per Iva versata in eccesso nel regime forfettario

Abbiamo parlato del caso in cui per il passaggio al regime forfettario sia necessario versare imposte precedentemente detratte, si può verificare anche il caso contrario, cioè che colui che effettua il passaggio da un regime all’altro abbia maturato dei crediti, ad esempio per versamenti in acconto in eccesso rispetto quelli che sono stati gli effettivi risultati di esercizio o vi sia stata una maggiore detraibilità Iva rispetto a quella fatta valere.
In questo caso trova applicazione il comma 63 dell’articolo 1 della Legge 190 del 2014 che stabilisce:

l’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfettario, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni

Emerge che vi sono strade per il recupero delle somme indebitamente versate:

  • istanza di rimborso nella dichiarazione Iva;
  • utilizzo in compensazione.

Deve essere ricordato che in base all’30-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 il soggetto passivo deve presentare la domanda per il recupero dell’Iva versata e non dovuta entro 2 anni dalla data del versamento e, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Istanza di rimborso Iva nel passaggio dal Forfettario al regime ordinario

Abbiamo parlato dell’esigenza di regolarizzare la posizione Iva nel passaggio dal regime ordinario al forfettario, ma le regole valgono anche in senso contrario: può essere necessario effettuare il recupero delle detrazioni Iva non godute in regime forfettario e a cui si ha diritto con il regime ordinario. La rettifica delle detrazioni Iva deve essere effettuata nella prima dichiarazione Iva in regime ordinario.

Il recupero delle detrazioni Iva può essere effettuato su beni acquistati in regime forfettario e in rimanenza al 31 dicembre che si riportano nel regime ordinario e beni strumentali acquistati in forfettario e ancora ammortizzabili. Il recupero delle detrazioni Iva sui beni ammortizzabili è in proporzione alle quote ancora fruibili.

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