Regime forfettario: cosa fare se si superano i 100mila euro nel 2024

Patrizia Del Pidio

15 Febbraio 2024 - 17:52

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Anche per il 2024 resta il limite dei 100.000 euro per permanere nel regime forfettario. Cosa succede se si supera detto limite in corso di anno?

Regime forfettario: cosa fare se si superano i 100mila euro nel 2024

La legge di bilancio 2023 ha portato importanti novità per le partite Iva che hanno scelto il regime forfettario, tra queste l’aumento dei limiti per ricavi e compensi per restare nel particolare regime fiscale di favore. Ma cosa succede nel caso in cui nel 2024 si superano i limiti e cosa si deve fare per regolarizzare la posizione? Tutte le ipotesi a confronto.Non solo, il Ddl ha introdotto anche una clausola antielusiva, fissata a 100mila euro, che impone la fuoriuscita immediata al suo superamento, anche in corso d’anno dal regime forfettario.

Il forfettario è un particolare regime fiscale di favore che prevede una tassazione agevolata dei ricavi (al 5% per i primi 5 anni di attività e 15% negli altri casi) che prevede però la deduzione delle spese non con il metodo analitico, quindi voce per voce, ma con il metodo forfettario.

La deduzione delle spese forfettaria viene effettuata applicando il coefficiente di redditività, lo stesso cambia in base al settore/codice Ateco dell’attività ed è determinato avendo in considerazione i costi medi generalmente dichiarati dalle imprese/partite Iva di quel settore.

Come cambiano gli obblighi nel caso in cui in corso di anno sono superati i limiti?

Semplificazioni per il regime forfetario

Appare di tutta evidenza che il forfettario oltre a poter determinare un risparmio di imposta, porta anche a una notevole semplificazione burocratica.
Le semplificazioni sono soprattutto in materia di Iva, infatti i contribuenti che hanno scelto il forfettario:

  • non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti;
  • non detraggono l’iva sugli acquisti;
  • non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva;
  • non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva;
  • non comunicano le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
  • non hanno l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute;
  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

Vi sono comunque degli obblighi da rispettare, in particolare:

  • numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • certificare i corrispettivi;
  • integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

Vedremo a breve perché è importante ricordare la lista delle semplificazioni che si applicano al regime forfettario perché in alcuni casi vengono meno in modo immediato.

Chi può aderire al regime forfettario nel 2024

Il contribuente con partita iva che nel 2023 ha superato il limite dei 65mila euro, rimanendo entro gli 85mila di ricavi o compensi, può aderire o rimanere nel regime forfettario.

Per la verifica del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento: per chi già opera in regime di vantaggio, l’ammontare dei ricavi deve essere verificato applicando il criterio di cassa. Al contrario, per le partite Iva in contabilità ordinaria la verifica segue il criterio di competenza.

Il passaggio dal regime ordinario a quello forfettario potrebbe tuttavia essere ostacolato dalla presenza delle altre cause ostative previste dalla legge 190/2014:

  • aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori superiori a 20mila euro (comma 54, lettera b)
  • avere partecipazioni in società di persone, associazioni, imprese familiari (comma 57, lettera d) o in associazioni professionali di cui all’art. 5 del TUIR ovvero che controllano direttamente o indirettamente una srl o associazioni in partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quelle esercitate individualmente;
  • aver percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (tranne quando il rapporto di lavoro è cessato);
  • aver percepito ricavi e compensi per più del 50% dall’ex datore di lavoro o soggetto ad esso riconducibile.

Infine, chi decide di passare dal regime ordinario al forfettario considerando la nuova soglia di 85mila euro di ricavi conseguita nel 2023, deve considerare l’eventuale costo di rettifica dell’Iva, che nel passaggio diventa indetraibile.

Cosa fare al superamento della soglia di 85mila euro

Il contribuente che sta già applicando il regime forfettario e dovesse superare nel corso del 2024 la soglia di 85mila euro, uscirà dal regime agevolato a partire dal 2025 portando all’applicazione dell’Iva in fattura e versamento delle imposte con le aliquote ordinarie, oltre che alla perdita di altri privilegi contributivi.

In questa eventualità, la variazione del regime fiscale deve essere confermata formalmente in sede di dichiarazione, compilando il rigo VO33 del modello Iva.

Cosa fare se si superano i 100mila euro nel 2023

Si è detto che la legge di Bilancio 2023 ha previsto l’innalzamento della soglia dei ricavi e compensi che consentono di restare nel regime di favore, la stessa non è più di 65.000 euro ma di 85.000 euro. Superata questa soglia, dall’anno di imposta successivo rispetto a quello in cui si è verificato tale superamento, deve essere applicato il regime ordinario a cui conseguono tutti gli obblighi generalmente previsti per costoro sia per quanto riguarda l’Iva sia per quanto riguarda la tenuta delle scritture contabili.

La stessa legge di Bilancio ha però introdotto una norma antielusione infatti nel caso in cui il volume dei ricavi/compensi superi i 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario è immediata. Questo implica in primo luogo che è necessario prestare molta attenzione al volume dell’attività durante l’anno in corso e in secondo luogo che con l’uscita vengono ripristinati gli obblighi tipici del regime ordinario.

L’uscita istantanea dal regime agevolato comporta l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per tutte le operazioni effettuate dopo il superamento del predetto limite. Per tutto il periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi superano i 100mila euro, il reddito su cui calcolare le imposte è determinato con le modalità ordinarie e devono essere rispettati tutti gli adempimenti fiscali previsti da questo regime.

Anche in questo caso sarà necessario comunicare la variazione con la prima dichiarazione annuale utile: per esempio, se il passaggio al regime ordinario avviene nel 2024 dovrà essere comunicato nel modello Iva 2024.

Come regolarizzare la posizione in caso di uscita immediata dal forfettario?

La prima cosa da sottolineare è che la legge di Bilancio 2023 modifica l’articolo 1 della legge 190 del 2014 che disciplina il regime forfettario. La norma prevede

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Questo implica che per le operazioni compiute prima non riprendono vita le norme sull’Iva, quindi nello stesso anno di imposta saranno applicati due «regimi», ma non si tratta di adempimenti impossibili da effettuare.

Problemi potrebbero esservi nel caso in cui siano superati i limiti visti, ma il contribuente non se ne accorge e continua a operare come se fosse ancora in forfettario. In questo caso infatti occorre regolarizzare la posizione.

Le fatture emesse devono essere regolarizzate attraverso delle note di credito con la correzione della fattura già emessa e registrata al fine di rettificare il compenso del 22% di Iva ed emettere poi una nota di debito per l’Iva in precedenza non addebitata.

Nel momento in cui si superano i limiti scatta anche l’obbligo di applicare le ritenute di imposta, ma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questo obbligo non può essere applicato retroattivamente per tutto l’anno di imposta, ma solo dal momento del superamento dei limiti.

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