Regime forfettario, cosa fare in caso di trasferimento all’estero?

Nadia Pascale

10 Giugno 2025 - 12:19

Quando si verifica la decadenza dal regime forfettario per il trasferimento all’estero e iscrizione all’AIRE? I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Regime forfettario, cosa fare in caso di trasferimento all’estero?

Cosa fare in caso di trasferimento di residenza all’estero se si è in regime forfettario?

Il cambio della residenza con trasferimento non porta alla perdita dei benefici del regime forfettario, a chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a Interpello 149 del 2025. Dal punto di vista temporale occorre però prestare attenzione perché non tutte le cause di decadenza hanno effetto immediato.

Tra le cause di decadenza dal regime forfettario c’è il trasferimento all’estero? Ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in caso di iscrizione all’AIRE e i suoi effetti sulla partita IVA.

Trasferimento all’estero e decadenza dal regime forfettario

La perdita della residenza fiscale in Italia comporta la decadenza dal regime forfettario, ma da quale momento ha effetto la decadenza? Dal trasferimento o dall’anno di imposta successivo?
Il regime forfettario è un regime agevolato per titolari di partita IVA. Prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota al 5% per i primi 5 anni di attività, aliquota che sale al 15% successivamente.

Trattandosi di un regime fiscale particolarmente vantaggioso sono previsti dei criteri restrittivi, in primo luogo l’ammontare di compensi e ricavi, in questo caso è prevista una doppia quota:

  • 85.000 euro, fuoriuscita dall’anno di imposta successivo;
  • 100.000 euro, fuoriuscita immediata.

É prevista la fuoriuscita dal forfettario anche nel caso in cui sia superato il limite dei 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori.

In secondo luogo, tra i requisiti vi è la residenza fiscale in Italia. Ma cosa succede se nell’arco dell’anno fiscale il contribuente titolare di partita Iva trasferisce la residenza e si iscrive all’AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero)? C’è la fuoriuscita immediata dal forfettario e quindi è necessario provvedere agli adempimenti IVA alla regolarizzazione delle fatture già emesse, oppure la fuoriuscita dal regime forfettario entra in vigore dall’anno successivo? Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate, iscrizione all’AIRE non ha effetto immediato per la decadenza dal forfettario

A presentare istanza di Interpello all’Agenzia delle Entrate è un professionista in regime forfettario che risulta residente all’estero dal 15 maggio 2024, ma la comunicazione dell’effettiva formalizzazione del cambio di residenza gli è avvenuta a febbraio 2025.
Il trasferimento della residenza all’estero comporta la decadenza dal regime forfettario, ma essendo venuto a conoscenza solo nel 2025 dell’effettivo cambio di residenza, lui nel periodo che possiamo definire “transitorio” ha continuato a emettere fatture con la regolamentazione prevista dal regime forfettario e quindi chiede se è necessario intervenire sulle fatture emesse in tale periodo transitorio.

L’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello ricorda che dal 1° gennaio 2023 sono entrate in vigore nuove norme inerenti le cause di decadenza dal regime forfettario. Sottolinea che con la Circolare 32 del 2023 l’Agenzia ha provveduto a chiarire meglio l’effetto del verificarsi delle cause di decadenza dal regime forfettario.

Ricorda che proprio in tale Circolare è specificato che l’unica causa di decadenza a effetto immediato che obbliga quindi a sostenere in modo immediato gli adempimenti previsti per una partita IVA ordinaria, è il superamento della soglia di ricavi e compensi di 100.000 euro.
Ne consegue che il trasferimento all’estero non comporta in modo immediato la decadenza dal regime forfettario, quindi, le fatture emesse dal 15 maggio 2024 sono regolari e non devono essere corrette.

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