Regime forfettario: come conteggiare le stock option?

Claudia Cervi

19/05/2022

27/12/2022 - 14:49

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Le stock option ricevute dall’imprenditore in regime forfettario come pagamento per la consulenza resa vanno conteggiate nel reddito.

Regime forfettario: come conteggiare le stock option?

Le stock option ricevute dall’imprenditore in regime forfettario per effetto dell’esercizio del diritto di opzione, costituiscono un corrispettivo «in natura», qualificato come i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettera a), del Tuir. Vanno dunque conteggiate nel reddito forfettario.

Stock option conteggiate nel reddito forfettario

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 271 del 18 maggio 2022, ha fornito importanti precisazioni:

  • sul momento impositivo;
  • sul trattamento fiscale dell’assegnazione di azioni;
  • sul regime da applicare alla successiva cessione.
Agenzia delle Entrate - interpello n. 271 del 18 maggio 2022
Trattamento fiscale in capo a un imprenditore individuale che applica il regime forfetario dell’attribuzione di stock option

Stock option: momento impositivo

Nella prima parte della risposta, l’Agenzia richiama alcune risposte precedenti (n. 23/2020 e 854/2021), ricordando quando sorge il momento impositivo: se il diritto di opzione non è liberamente cedibile a terzi, il valore diventa fiscalmente rilevante nel momento di esercizio del diritto (exercising).

In generale i piani di assegnazione di stock option prevedono tre momenti fondamentali:

- il granting, rappresenta il momento in cui viene assegnato al beneficiario il diritto a diventare azionista della società. In questa fase viene stabilito lo strike price, ovvero il prezzo di esercizio. Non è una fase rilevante ai fini impositivi;
- il vesting period è il periodo di maturazione che intercorre tra l’offerta dell’opzione (granting) e il termine di maturazione per il suo esercizio;
- l’exercising è la data in cui viene effettivamente esercitato il diritto di opzione. È in questo momento che l’azione diventa effettivamente disponibile per il beneficiario e diventa rilevante ai fini fiscali.

Stock option: trattamento fiscale

Con riferimento al trattamento ai fini Irpef dell’attribuzione di piani di stock option, l’assegnazione delle azioni effettuata nei confronti di un imprenditore in regime forfettario va considerato come un corrispettivo «in natura» per la consulenza svolta alla società. L’ufficio spiega inoltre che per determinare la base di calcolo non si deve tenere conto di quanto versato a titolo di strike price, ma solo del valore normale delle azioni assegnate a seguito dell’esercizio e determinato ai sensi dell’art. 9 Tuir.

Al valore normale così determinato si applica il coefficiente di redditività ordinariamente previsto per l’attività esercitata in regime forfettario, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%.

Secondo l’amministrazione finanziaria il valore normale va considerato per la verifica del rispetto del limite di 65.000 euro previsto per la permanenza nel regime forfettario.

Ricordiamo infatti che i soggetti che aderiscono al il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività, che varia in base al codice Ateco che descrive l’attività esercitata. Tra i requisiti previsti dalla legge n. 190/2014 (art. 1, commi da 54 a 89) che ha introdotto il regime agevolato, quello di rispettare il limite di ricavi conseguiti nell’anno di competenza di 65.000 euro.

Stock option: calcolo della plusvalenza

Al momento della cessione delle azioni, l’imprenditore in regime forfettario deve pagare l’eventuale plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67, comma 6, del Tuir e soggetta all’imposizione sostitutiva del 26%.

Il presupposto di questa disposizione è che si tratti di un’operazione estranea all’attività di impresa svolta in regime forfettario.

La base imponibile per il calcolo della plusvalenza è determinato dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione e il costo di acquisto. Il valore di quest’ultimo è determinato come differenza tra il valore normale descritto prima e lo strike price.

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