Reddito di cittadinanza: quando bisogna fare una nuova domanda

Antonio Cosenza

25 Ottobre 2019 - 15:48

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Reddito di cittadinanza: per comunicare una variazione del nucleo familiare bisogna fare una nuova domanda (ma prima è necessario aggiornare l’ISEE).

Reddito di cittadinanza: quando bisogna fare una nuova domanda

Reddito di cittadinanza: come noto dalla domanda alla scadenza del beneficio possono passare fino a 18 mesi. Il RdC, infatti, decade automaticamente dopo un anno e mezzo, con il nucleo familiare che può fare nuovamente la domanda dopo aver rispettato un mese di sospensione.

Ebbene, nei 18 mesi (massimi) di fruizione del reddito di cittadinanza molte cose potrebbero cambiare: potrebbe succedere che alcuni componenti del nucleo familiare trovino un nuovo lavoro incrementando così la misura del reddito familiare, oppure che nel frattempo due coniugi decidano di separarsi o che uno o più figli decidano di trasferirsi costituendo un loro nucleo familiare.

Come previsto dalla normativa in essere, qualsiasi variazione che potrebbe comportare la riduzione o la perdita del reddito di cittadinanza va segnalata entro 30 giorni dall’evento; potete farlo, tramite il modello Com-Esteso SR181 messo a disposizione dall’Inps che va compilato e presentato tramite un centro di assistenza fiscale.

Non sempre, però, il modello SR181 è il mezzo adeguato per comunicare la variazione. Come spiegato dall’Inps, infatti, ci sono dei casi in cui bisogna fare nuovamente domanda per il reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza: per quali variazioni bisogna fare nuovamente domanda

Qualora la variazione comporti l’aumento - o la riduzione - del numero di componenti del nucleo familiare non è possibile sanare la situazione presentando il modello SR181 al CAF.

La circolare INPS 43/2019, nella quale vengono date delle importanti informazioni ai fini del reddito di cittadinanza, ci dice infatti che in caso di “variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio”.

Pensiamo, ad esempio, a due coniugi che si separano e cambiano residenza, andando così a formare due diversi nuclei familiari: questi devono come prima cosa presentare una nuova DSU ai fini ISEE e solo allora potranno regolarizzare la situazione relativa alla fruizione del reddito di cittadinanza.

A tal proposito, la circolare Inps chiarisce che una volta aggiornato l’ISEE bisognerà fare una nuova domanda di reddito di cittadinanzaaffinché il nucleo modificato (o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione) possa continuare a beneficiare della prestazione”. La nuova domanda potrà essere presentata senza la necessità di rispettare un intervallo temporale minimo.

Non è necessario presentare una nuova domanda nel caso in cui il nucleo familiare venga modificato in seguito a decesso di uno dei componenti, o per una nuova nascita.

Nuova domanda: quanto dura il reddito di cittadinanza?

Nei casi suddetti il reddito di cittadinanza riconosciuto in seguito alla nuova domanda ha una durata differente dai 18 mesi. Il beneficio, infatti, sarà riconosciuto per la durata residua, calcolata sottraendo dai 18 mesi il numero di mesi in cui il nucleo familiare originale ha fruito del beneficio.

È bene sottolineare che la durata residua vale per qualsiasi nucleo formatosi a seguito della variazione.

Reddito di cittadinanza: per quali variazioni non bisogna rifare la domanda

Non per tutte le variazioni, però, è necessario rifare domanda del reddito di cittadinanza. Ad esempio, il richiedente può comunicare - utilizzando il modello SR181 - l’eventuale sopravvenienza nel nucleo familiare di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza (o anche in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di un’altra amministrazione pubblica). Lo stesso modello va utilizzato in caso di cessazione dello stato detentivo o del ricovero.

Il modello SR181 è il riferimento anche per quei nuclei familiari dove uno o più componenti abbiano presentato le dimissioni - ad eccezione di quelle per giusta causa - volontarie dal lavoro. Sempre con questo va comunicato l’inizio di un’attività lavorativa, sia se di tipo subordinato che come lavoratore autonomo.

Entro 15 giorni dall’evento vanno comunicate, invece, le variazioni patrimoniali che comportino la perdita dei requisiti previsti.

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