Reato di pericolo: cos’è e differenza con i reati di danno

Isabella Policarpio

27 Novembre 2019 - 13:43

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Nei reati di pericolo il bene giuridico tutelato dalla legge non è leso ma è messo a rischio. In questa guida definizione, disciplina e differenze tra pericolo astratto e concreto e reati di danno.

Reato di pericolo: cos’è e differenza con i reati di danno

Cosa sono e quali sono i reati di pericolo e che differenza c’è con i reati di danno? Entrambe sono classificazioni dei reati elaborate dalla dottrina e servono a chiarire il rapporto tra la condotta del colpevole e la concreta lesione del bene tutelato dal nostro ordinamento giuridico.

Nei reati di pericolo il bene giuridico oggetto della norma non è concretamente leso ma è messo a rischio dalla condotta dell’agente; si pensi all’inquinamento dell’acqua pubblica, agli incendi e all’omissione di soccorso, tanto per fare degli esempi. I reati di pericolo possono poi essere divisi a loro volta in reati di pericolo astratto e pericolo concreto, come andremo ad approfondire. Cerchiamo di vedere insieme cosa sono i reati di pericolo e la loro disciplina.

Reato di pericolo: cos’è, disciplina ed esempi

Sulla definizione di reato di pericolo c’è molta confusione, spesso se ne sente parlare ma pochi ne conoscono il significato, a meno che non si abbiamo un excursus giuridico.

Il reato di pericolo, difatti, non è un delitto ma una classificazione che la dottrina ha elaborato negli anni per mettere ordine tra le molteplici fattispecie di reato. Esso si contrappone al reato di danno, come andremo ad approfondire più avanti.

Sono reati di pericolo tutti quelli che mettono in pericolo un bene giuridico tutelato dall’ordinamento, senza però provocarne la concreta lesione. Questi a loro volta si dividono in reati di pericolo concreto e di pericolo astratto, distinzione che andremo a specificare nel prossimo paragrafo.

Per chiarire meglio il concetto di reato di pericolo facciamo degli esempi. Sono compresi in questa categoria:

  • omissione di soccorso, articolo 593 del Codice penale;
  • strage, articolo 422 del Codice penale;
  • associazione per delinquere, articolo 416 del Codice penale;
  • avvelenamento di acque, articolo 439 del Codice penale.

Naturalmente questa è una elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva.

Reato di pericolo: differenza tra pericolo concreto e astratto

All’interno dei reati di pericolo è possibile individuare una classificazione ulteriore: quella tra reati di pericolo concreto e reati di pericolo astratto in base alla concretezza e possibilità che il bene tutelato sia messo in pericolo.

Quindi, ad esempio, rientrano nelle ipotesi di pericolo concreto tutti i reati contro la salute e l’incolumità pubblica, il reato di strage e di disastro ambientale. In questi casi il giudice sarà chiamato ad accertare se il bene tutelato dall’ordinamento (la salute pubblica, l’integrità fisica e così via) sia stato concretamente messo in pericolo dalla condotta dell’agente oppure no.

Invece nei reati di pericolo astratto o pericolo presunto la condotta illecita viene sanzionata anche se il bene tutelato dalla legge non è messo concretamente in pericolo, basta che il colpevole ponga in essere la condotta descritta dalla norma.
Tipico esempio è il reato di incendio (articolo 423 del Codice penale) che è giuridicamente rilevante anche se l’incolumità di cose e persone non viene concretamente compromessa e messa in pericolo.

Qual è la differenza con i reati di danno?

I reati di pericolo sono la categoria opposta dei reati di danno; questi ultimi infatti sono quelli dai quali deriva una lesione concreta e reale ad un bene tutelato dall’ordinamento. Tipici reati di danno sono quelli che causano lesioni alla vittima, come omicidio, rissa, maltrattamenti e così via. Invece nei reati di pericolo, come abbiamo visto, manca il danno vero e proprio, anche se potenziale.

Argomenti

# Reato

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