Cedolare secca, ravvedimento operoso: tempi, sanzioni e codici tributo. La guida

Patrizia Del Pidio

30 Gennaio 2024 - 16:02

condividi

Anche in ambito cedolare secca è possibile applicare il ravvedimento operoso per i mancati adempimenti. Vediamo tempi, sanzioni e codici tributo da inserire nel modello F24.

Cedolare secca, ravvedimento operoso: tempi, sanzioni e codici tributo. La guida

Anche in caso di omessa registrazione di contratti di locazione per i quali si è esercitata l’opzione della cedolare secca è possibile utilizzare il ravvedimento operoso. Quest’ultimo si usa anche per ravvedersi per la mancata comunicazione per prorogare l’opzione stessa. Quanto tempo si ha a disposizione per il ravvedimento, a quanto ammontano le sanzioni e quali codici tributo vanno utilizzati nel modello F24?

Anche con un contratto di affitto per il quale si è optato per la cedolare secca, infatti, c’è l’obbligo di registrare il contratto di locazione entro 30 giorni dalla stipula, in caso di registrazione tardiva il proprietario dell’immobile è chiamato a pagare una sanzione amministrativa.

Se per un contratto di affitto assoggettato all’Irpef il calcolo si effettua sull’imposta di registro omessa, nell’articolo 69 del Tuir non viene specificato come procedere nel calcolo dell’importo dovuto qualora si registri oltre i termini un contratto con opzione di cedolare secca.

Per capire come procedere, in ogni caso, si può fare riferimento a una circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2011, la numero 26/E.

Contratto cedolare secca con tardiva registrazione, quali sanzioni?

Se non si effettua la registrazione del contratto con cedolare secca entro 30 giorni dalla stipula è dovuto il pagamento di una sanzione. La disposizione normativa, però, stabilisce quali sono le sanzioni previste in caso di contratto di locazione ordinario, ovvero sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta dovuta per omessa registrazione del contratto (con un minimo di 200 euro), che viene ridotta dal 60% al 120% se il ritardo non supera i 30 giorni.

Nel caso di contratto in regime di cedolare secca l’imposta di registro non è dovuta. Come si calcola la sanzione?

L’Agenzia delle Entrate nella sopra citata circolare 26/E del 2011 chiarisce che nel caso di contratto con cedolare secca la sanzione va parametrata sulla base di una ipotetica imposta di registro che andrà calcolata sul corrispettivo pattuito per il canone di locazione di tutta la durata contrattuale (non annuo, quindi, ma per tutta la durata del contratto).

Anche nel caso di cedolare secca, quindi, si dovrà calcolare l’imposta di registro (che non va pagata nel caso di scelga il regime di imposta sostitutiva al 10% o al 21%). L’Agenzia delle Entrate riporta, nella stessa circolare, un esempio di calcolo:

Contratto di locazione stipulato il 30 dicembre 2010, di durata pari a 4 anni, i cui termini di registrazione sono decorsi il 29 gennaio 2011.
Corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto 40.000 euro. Registrazione effettuata in data 31 luglio 2011 e opzione per il regime della cedolare secca per l’intera durata del contratto.
Si applica la sanzione minima del 120 per cento.
Imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito = 40.000 € x 2 per cento = 800 €
Sanzione = 800 € x 120 per cento = 960 €

Nel caso di tardiva registrazione, però, il contribuente può ricorrere anche al ravvedimento operoso che consente di versare la sanzione in misura ridotta. Vediamo cosa prevede e quanto si risparmia.

Ravvedimento operoso cedolare secca: tempi e sanzioni previste

Per versare sanzioni in misura ridotta, anche per quel che riguarda la tardiva registrazione del contratto con cedolare secca, il contribuente può utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso.

Per calcolare le sanzioni bisogna tenere conto dello schema seguente:

  • se si effettua la registrazione con un ritardo entro i 30 giorni: la sanzione è del 6%, ovvero di 1/10 del 60% con importo minimo della sanzione di 20 euro (un decimo di 200 euro che è la sanzione minima);
  • se la registrazione si effettua entro i 90 giorni di ritardo la sanzione prevista è del 13.3%, ovvero 1/9 del 120%;
  • se si effettua la registrazione entro un anno di ritardo la sanzione è del 15%, ovvero 1/8 del 120%;
  • se la registrazione avviene dopo un anno ma prima che ne siano trascorsi due, la sanzione è del 17,4%, 1/6 del 120%;
  • se, invece, avviene dopo i due anni la sanzione è del 20%, 1/6 del 120%;
  • se si regolarizza l’omissione dopo la constatazione della violazione la sanzione è del 24%, ovvero 1/5 del 120%.

Codici tributo ravvedimento operoso cedolare secca

Per il versamento della cedolare secca i codici tributo da utilizzare nella compilazione del modello F24 sono:

  • 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata.
  • 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione.
  • 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo.

Qualora si utilizzi il ravvedimento operoso per indicare sanzioni e interessi sono previsti appositi codici tributo:

  • 8913 per la sanzione;
  • 1992 per gli interessi.

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO