Quinto quesito referendum giustizia: testo, cosa significa e conseguenze del voto

Antonella Ciaccia

1 Giugno 2022 - 10:00

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Quinto quesito referendario: si chiede di rimuovere l’obbligo di un magistrato a raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura.

Quinto quesito referendum giustizia: testo, cosa significa e conseguenze del voto

Per l’ultimo tema sul tavolo referendario, si vanno a toccare le cosiddette «correnti» che dividono il Consiglio Superiore della Magistratura, massimo organo del potere giudiziario italiano, presieduto di diritto dal Presidente della Repubblica.

Le modalità di elezione dei componenti togati del Csm sono da anni argomento di duro dibattito politico e accademico e il tema caldo è già interno alla proposta della “riforma Cartabia”, la riforma del Consiglio Superiore della magistratura che, ricordiamo, andrà in Aula al Senato il 14 giugno. Quindi dopo il voto sui referendum sulla giustizia di domenica 12 giugno, in accoppiata con il voto amministrativo.

Noi saremo chiamati dunque a esprimerci sul quesito referendario n. 5; con la scheda di colore verde in cui si chiede l’"Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura"

Approfondiamo in questo articolo come dovrebbe essere l’elezione dei membri “togati” del Csm con l’abolizione delle firme a sostegno delle loro candidature.

Testo del quinto quesito (Scheda verde))

Il testo del quinto quesito referendario è il seguente:

Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta”?

Cosa significa il quinto quesito

Il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) è presieduto dal Presidente della Repubblica che è membro di diritto al pari del Presidente della Suprema Corte di Cassazione e del Procuratore Generale presso la stessa corte. Gli altri 24 componenti sono eletti per due terzi dai magistrati, scelti tra i magistrati, mentre il restante terzo viene eletto dal Parlamento in seduta comune.

Per l’elezione dei membri togati esiste una procedura particolare, regolata dall’art. 25 della Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura). Un magistrato che voglia candidarsi a far parte del Csm deve raccogliere dalle 25 alle 50 firme a suo sostegno e, pertanto, nei fatti deve avere l’appoggio di altri magistrati.

Il referendum indetto propone, di eliminare l’obbligo, per i magistrati che si candidino, di presentare questo numero minimo di firme a sostegno della propria presentazione all’elezione. Senza questo obbligo, qualsiasi magistrato potrebbe candidarsi anche se privo dell’ausilio dei colleghi.

Questo quesito si muove contro le cosiddette «correnti» che dividono il Consiglio superiore della magistratura. Esse rendono l’organo una sorta di piccolo Parlamento diviso in partiti, e in questa modalità i diversi orientamenti politici potrebbero influenzare il processo decisionale.

Analisi delle norme del testo

La norma interessata dal quesito referendario è l’art. 25 comma 3 della legge 195/1958 che fa parte della disciplina del procedimento per l’elezione dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura e regola in particolare le modalità di presentazione delle candidature.

La norma vigente richiede che l’aspirante candidato raccolga le adesioni di almeno 25 magistrati “presentatori”.

Che succede se voto SÌ

I sostenitori del SÌ evidenziano che il sistema con cui vengono candidati i magistrati è stato bersagliato sempre dalle critiche per il ruolo che in esso possono assumere le cosiddette correnti politiche. La magistratura e la politica sono due mondi distinti; si tratta di poteri che, Costituzione alla mano, dovrebbero vivere separati.

L’abrogazione della norma quindi consentirebbe al singolo di presentare la propria candidatura senza ricercare preliminarmente il supporto di alcuno. Si andrebbe a indebolire il peso delle correnti nella individuazione dei candidati e, in prospettiva, nell’operare del Consiglio dopo le elezioni.

Secondo i promotori, le correnti interne al Csm sono diventate i “partiti” dei magistrati e influenzano le decisioni prese dall’organo, intervengono per favorire l’assegnazione di incarichi ai suoi componenti, decidono trasferimenti e nuove destinazioni. Si muovono in un’ottica di promozione del gruppo e non sono certo utili per garantire giustizia ai cittadini.

Con l’abrogazione dell’obbligo della raccolta firme, si tornerebbe alla legge del 1958, che prevedeva che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi come membri del Csm presentando semplicemente la propria candidatura. Questa modalità favorirebbe le qualità professionali del candidato, rimettendo dunque al centro la valutazione professionale e personale del singolo al di là dei suoi diversi orientamenti politici.

Che succede se voto NO

Chi vota NO sceglie di mantenere in vigore il sistema attuale. Chi si oppone al referendum mette in dubbio il fatto che l’eliminazione dell’obbligo di presentare le firme possa essere risolutiva rispetto alla questione delle correnti, ritenendo che il referendum intervenga su una questione minima che non porterebbe a cambiamenti rilevanti.

Nella magistratura le correnti svolgono una funzione di mediazione, e continuerà a essere svolta, anche se si cambierà il nome, da inevitabili forme di associazione, che sperabilmente si realizzeranno intorno a ideali e non a interessi. Se la proposta trovasse applicazione, risulterebbe forse non dannosa ma decisamente inefficace.

Il tema del sistema elettorale per il Csm dovrebbe essere affrontato a detta di alcuni, in maniera organica all’interno di un più ampio intervento sul complesso dell’ordinamento giudiziario, come è stato fatto all’interno della riforma Cartabia.

Ad oggi nella suddetta riforma, che ricordiamo sarà all’esame del Senato il 14 giugno 2022, non è previsto l’argomento sulla raccolta firme: si introducono candidature individuali e un sistema misto proporzionale maggioritario.

Il ministro competente Cartabia ha sempre fatto riferimento a un obiettivo più modesto rispetto alla eliminazione delle correnti, e cioè la riduzione dell’influenza delle stesse.

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