Quando non serve l’avvocato?

Antonella Ciaccia

22 Luglio 2022 - 15:17

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Quando si può fare a meno dell’avvocato? Vediamo quali sono i casi in cui il cittadino può andare davanti al giudice o ad altre autorità e difendere i suoi diritti senza la difesa di un legale.

Quando non serve l’avvocato?

La figura dell’avvocato è fondamentale per il funzionamento dell’intero sistema giudiziario. Il diritto di difesa è infatti contemplato nella nostra Costituzione dal secondo comma dell’art 24, che così dispone: «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.»

Il legale dunque è una figura di riferimento a cui ricorrere ogni volta che si ha bisogno anche solo di una consulenza; preparazione e professionalità, in particolare in alcune circostanze sono obbligatorie, come le cause penali e i giudizi di secondo e terzo grado. In condizioni molto complesse e intricate dal punto di vista giuridico è impossibile fare a meno del sostegno questo professionista.

A queste però si affiancano delle circostanze più semplici, che prevedono anche meno formalità da rispettare, in cui è possibile andare da soli davanti a un giudice o a un soggetto che ha funzione di mediare gli interessi delle parti. Fare causa senza avvocato quindi si può ma la tipologia di controversia deve essere di semplice risoluzione.

Vediamo in questo articolo alcuni dei casi in cui è possibile fare a meno dell’assistenza dell’avvocato in giudizio.

Cause davanti al Giudice di pace

Per alcune tipologie di controversie è possibile fare causa davanti al Giudice di pace senza avvalersi della difesa tecnica di un avvocato. Ovviamente non si tratta di un obbligo ma di una possibilità: questo significa che se il cittadino lo desidera potrà sempre rivolgersi all’avvocato di fiducia, a prescindere dal valore e dalla motivazione della controversia.

Nelle cause e le procedure d’ingiunzione che si svolgono davanti al Giudice di Pace, qualora queste abbiano un valore che non supera i 1.100 euro, il cittadino può stare da solo senza avvocato.

A stabilirlo è l’art 82 c.p.c che disciplina il patrocinio e che recita:

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte di appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo.

Come leggiamo nella norma, lo stesso Codice prevede un’eccezione alla regola. Infatti se il Giudice di pace non ritiene la difesa tecnica necessaria potrà escludere l’obbligo dell’avvocato anche quando la controversia supera la cifra di 1.100 euro.

Si può andare da soli davanti al Giudice di Pace anche quando si prende una multa per la violazione di qualche regola del Codice della Strada, che tra l’altro disciplina proprio il procedimento davanti al Giudice di Pace in questi casi.

L’opposizione a sanzioni amministrative e multe stradali, per esempio, in caso di vizi formali (come l’erronea indicazione del veicolo), la notificazione di una multa già pagata, il passaggio in una zona ZTL, e così via, può essere sostenuta di persona senza essere affiancati da un legale.

Controversie in materia amministrativa

In alcuni casi, anche nel processo amministrativo, il cittadino può stare in stare in giudizio senza avvocato. Lo sancisce l’articolo 23 del Codice di procedura amministrativa.

Si tratta in particolare di controversie che insorgono con la pubblica amministrazione nelle seguenti materie:

  • accesso e trasparenza amministrativa;
  • materia elettorale;
  • giudizi in cui si controverte del diritto dei cittadini dell’UE e dei loro familiari di circolare soggiornare nel territorio dei vari Stati membri.

Giudizio nelle cause tributarie

Per quanto attiene alle cause tributarie, il cittadino può stare da solo in giudizio senza avvalersi della difesa tecnica per le controversie che non superano i 3.000 euro. Questo limite è stato stabilito dal d.lgs. n. 156/2015, il quale ha innalzato la soglia precedente, che era 2.582 euro.

Si possono intraprendere senza il patrocinio di un avvocato cause ove la competenza delle controversie è distribuita tra le Commissioni Tributarie provinciali, che fungono da giudici di prima istanza e le Commissioni Tributarie regionali, innanzi alle quali si possono impugnare le decisioni di primo grado. In genere si attivano questi procedimenti per contestare cartelle esattoriali o accertamenti fiscali.

Causa davanti al Giudice del Lavoro

Nelle controversie di lavoro, si può stare senza avvocato dinanzi al Giudice del Lavoro nelle cause di valore non superiore a € 129,11.

Tali limiti sono stabiliti dall’articolo 417 del Codice di procedura civile e riguardano oltre alle cause di lavoro, anche le controversie previdenziali, cause di locazione, comodato e affitto di aziende.

Conciliazioni davanti all’Arbitro bancario e finanziario

La normativa speciale che disciplina il ricorso alla Camera Consob e all’arbitro bancario e finanziario (Abf) non prevede la necessaria assistenza tecnica.

Negli ultimi anni i titolari di conti correnti, si sono informati e attivati, soprattutto per contestare l’applicazione di tassi usurari ai prestiti loro erogati. Attorno a questo sono sorte pertanto varie società e associazioni che forniscono assistenza in materia.

In realtà però, se si agisce contro un istituto di credito, lo si può fare da soli, rivolgendosi all’Arbitro bancario e finanziario.

L’Abi è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che consente di risolvere, mediante la presentazione di un ricorso, le liti insorte tra clienti e intermediari bancari o finanziari in materia di operazioni e servizi bancari, finanziari (come conto corrente, mutuo, prestito personale) e servizi di pagamento.

È possibile ricorrere all’Arbitro in modo semplice, senza l’assistenza di un professionista o avvocato, compilando il modulo disponibile online. La procedura è poco costosa, appena 20 euro, che vengono rimborsati a chi presenta il ricorso in caso di decisione favorevole anche solo in parte.

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