Quando l’assicurazione non paga i danni da incidente stradale

Ilena D’Errico

8 Marzo 2023 - 23:17

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Incidente stradale, ecco quando l’assicurazione non paga i danni e quando può pretendere il rimborso dal conducente.

Quando l’assicurazione non paga i danni da incidente stradale

In caso di incidente stradale il primo pensiero va agli eventuali feriti e alle loro condizioni e il secondo problema immediato è il risarcimento da parte dell’assicurazione, fondamentale per coprire i costi di danni causati o subiti ai mezzi, alle persone e ad altri oggetti coinvolti. Oltre a seguire la procedura corretta e avvisare l’assicurazione per tempo, bisogna poi considerare che in alcuni casi l’assicurazione non paga i danni dell’incidente stradale}. In altre situazioni ancora, invece, l’assicurazione copre i danni ma si rivale poi sull’assicurato.

Polizza scaduta o veicolo non assicurato

Il caso più comune in cui l’assicurazione non paga è quello in cui la polizza è scaduta e sono già trascorsi i 15 giorni di comporto al momento dell’incidente. In questa situazione è possibile rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada, in modo che la controparte possa ottenere il risarcimento. Il Fondo, tuttavia, non risarcisce i danni alle cose se l’incidente si è verificato tra parenti fino al 3° grado, limitandosi a risarcire i danni alle persone. Ovviamente non si tratta di una soluzione a costo zero per il conducente non assicurato, sul quale il Fondo si può rivalere (entro 10 anni dal sinistro) per pretendere il pagamento del risarcimento sborsato. Oltre questo, il conducente non assicurato rischia anche una multa piuttosto salata e il sequestro del mezzo. In ogni caso, la mancanza della copertura assicurativa è l’unica circostanza in cui il problema riguarda anche il risarcimento della controparte.

Guida senza cintura di sicurezza

La seconda ipotesi più comune in cui l’assicurazione può ridurre il risarcimento o non pagarlo del tutto è quella in cui l’assicurato coinvolto (a prescindere dalla colpa) era senza cintura di sicurezza. In tal caso, però, bisogna dimostrare il nesso fra il danno da risarcire e il mancato utilizzo del dispositivo di sicurezza. In altre parole, se utilizzare la cintura di sicurezza avrebbe potuto evitare il danno l’assicurazione può non pagarlo. Di pari passo, se indossare la cintura avrebbe invece limitato il danno subito si avrà diritto a un risarcimento ridotto in modo congruo. Il trattamento è analogo in caso di incidente stradale in moto senza casco.

Procedure burocratiche non rispettate e ritardi

L’assicurazione non paga i danni dell’incidente anche quando il sinistro non viene denunciato per tempo in maniera dolosa, ossia nel tentativo di nascondere la propria colpa. Lo stesso accade quando è passato il termine di prescrizione per richiedere il risarcimento, pari a 2 anni per gli incidenti su strada. L’assicurazione, comunque, dovrebbe essere avvertita entro 3 giorni dall’incidente stradale, a meno che ci siano motivazioni atte a giustificare tale ritardo. Anche eventuali errori burocratici compiuti dai vigili o dall’assicurazione stessa possono causare il mancato pagamento, ma in questo caso l’assicurato avrà la possibilità di ottenerlo, anche se con ritardo, ed eventualmente richiedere un ulteriore risarcimento.

Rivalsa contro il conducente

La compagnia assicurativa ha la facoltà di rivalersi contro il conducente che ha causato l’incidente stradale violando il Codice della strada o i termini contrattuali con l’assicurazione. In genere, si tratta di casi in cui l’assicurato:

  • Non era abilitato alla guida del veicolo coinvolto, è il caso del conducente con patente scaduta o addirittura mai conseguita.
  • Il carico trasportato non era conforme alle indicazioni del libretto di circolazione.
  • La revisione dell’auto era scaduta.
  • Il mezzo coinvolto nell’incidente era stato sottoposto a fermo amministrativo.
  • Il guidatore era in stato d’ebbrezza o alterato da sostanze stupefacenti.
  • I passeggeri a bordo erano di più rispetto a quelli concessi dal libretto di circolazione.
  • Il veicolo era stato guidato da una persona diversa dall’assicurato con polizza a guida esclusiva.
  • Era terminato il periodo previsto dalla polizza temporanea.

In questi casi la compagnia assicurativa risarcisce completamente i danni, salvo poi pretendere dall’assicurato il rimborso totale o parziale delle spese sostenute, a seconda delle circostanze. In tal proposito, bisogna far riferimento alla politica contrattuale, in quanto ogni compagnia può decidere liberamente la procedura da adottare. In ogni caso, non si deve confondere questi casi con la colpa degli incidenti che determina l’aumento dell’assicurazione. Quest’ultimo, infatti, non costituisce in alcun modo un rimborso dovuto al risarcimento erogato.

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