Dopo quanto tempo arriva una denuncia?

Ilena D’Errico

24 Gennaio 2026 - 00:23

Temi di essere stato denunciato e vuoi eliminare l’incertezza oppure hai sporto una querela e non sai se l’altro è stato informato: ecco cosa sapere. Quando e dopo quanto arrivano denunce e querele.

Dopo quanto tempo arriva una denuncia?

Contrariamente da ciò che si potrebbe pensare, il soggetto denunciato o querelato non viene a saperlo subito. Per un primo periodo, quindi, la persona accusata è all’oscuro della denuncia e delle relative indagini. Ciò è fondamentale proprio per garantire lo svolgimento delle indagini, ma naturalmente l’interessato deve essere avvisato per tempo utile a garantire l’equità del processo. Esistono quindi delle tempistiche da aspettare per scoprire eventuali denunce o querele a proprio carico, oltre a un metodo per avere qualche informazione preventiva.

Le tempistiche di una notifica di una denuncia (dopo quanto tempo arriva al denunciato?)

Per la denuncia, così come per la querela, in realtà la legge non impone l’obbligo di informazione. Come si spiega questa scelta in un sistema garantista nel processo penale come il nostro? Semplicemente con il fatto che la denuncia e la querela non hanno altri effetti se non l’avvio delle indagini a riguardo. Il soggetto accusato, perciò, non ha particolari interessi da tutelare in questo momento, che è precedente al vero e proprio processo. L’indagine di per sé, infatti, non pregiudica alcunché. Allo stesso tempo, non si può escludere che il soggetto denunciato ostacoli in qualche modo le indagini. Si tratta di un interesse decisamente predominante per garantire l’applicazione della giustizia.

Al fine di garantire un processo penale equo, tuttavia, la legge obbliga di notificare al soggetto interessato il termine delle indagini preliminari. Passato questo momento, infatti, non c’è più alcun rischio considerevole riguardo alle azioni sulle indagini e oltretutto è corretto che l’accusato sia informato sull’esito. Si scopre una denuncia, o una querela, quindi soltanto quando si riceve l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Quest’ultimo può essere eventualmente accompagnato anche da un rinvio a giudizio se il procedimento penale arriva in tribunale.

Il momento in cui si può scoprire una denuncia è prevedibile, perché pari al termine di notifica per l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Questo termine è di norma pari a 6 mesi, ma bisogna anche considerare che:

  • per i reati più gravi le indagini preliminari possono perdurare anche 1 anno.
  • il Pubblico ministero può richiedere delle proroghe per giusta causa.

In ogni caso, il termine non può mai essere inferiore a 6 mesi. Non esiste inoltre un tempo massimo per la trasmissione della denuncia/querela al Pm, per quanto dovrebbe idealmente essere ridotto, tranne che nei casi di Codice Rosso.

Nonostante le indagini preliminari non possano concludersi prima dei 6 mesi, non si può escludere che l’interessato venga a conoscenza della denuncia anche prima del dovuto. Questo accade quando le indagini entrano in contrasto con alcuni diritti dell’accusato, che pertanto deve essere informato a riguardo. Un esempio di questo genere si ha quando la Procura ha la necessità di notificare degli atti alla persona accusata e quest’ultima sarà pertanto invitata a eleggere un domicilio per la ricezione e a nominare un avvocato difensore.

Si può scoprire una denuncia o una querela anche attraverso l’avviso di garanzia. Si tratta di un atto notificato alla persona accusata, necessario quando per gli atti che deve compiere il Pm c’è l’obbligo (o anche solo il diritto) di assistere da parte dell’avvocato difensore. In genere, si ha l’avviso di garanzia per:

  • arresto;
  • perquisizione;
  • sequestro.

Come arriva una denuncia

Abbiamo ora compreso che la denuncia non viene notificata all’interessato, per via della segretezza degli atti di indagine. Chi si aspetta di ricevere una raccomandata con la denuncia o, in qualità di persona offesa, teme che il presunto autore del reato sia subito informato è quindi in errore. Spesso ciò causa preoccupazione, ma è bene sottolineare che durante le indagini e a maggior ragione prima delle stesse non c’è necessità di difendersi.

Una persona può essere denunciata e indagata senza saperlo, tant’è che la legge non obbliga nemmeno a notificare l’avviso di garanzia, che informa appunto delle indagini in corso. Come abbiamo visto, l’avviso di garanzia è obbligatorio soltanto in alcune particolari circostanze, quando la legge ritiene che l’indagato abbia diritto al proprio difensore per ragioni di equità. Altrimenti, si riceve soltanto l’avviso di conclusione delle indagini, un atto completo con cui si viene informati dell’avvio di un procedimento penale per l’assenza di condizioni per l’archiviazione secondo la valutazione del Pubblico ministero. Sia l’avviso di garanzia che quello di conclusione delle indagini, comunque, sono consegnati dalla polizia giudiziaria:

  • direttamente, recandosi personalmente al domicilio;
  • più raramente affidandosi al servizio postale;
  • invitando l’interessato a ritirare la comunicazione presso i propri uffici, anche con telefonate.

Come sapere se si è stati denunciati (o se si ha una denuncia pendente)

Esiste poi un metodo legale per individuare delle denunce o delle querele a proprio carico. Ogni cittadino ha infatti la facoltà si sapere se è stato avviato un procedimento penale nei suoi confronti. Per saperlo, è necessario presentare un’istanza ai sensi dell’articolo 334 del Codice di procedura penale al tribunale, precisamente all’ufficio della procura della repubblica. In seguito, la Procurà comunicherà all’interessato l’eventuale presenza di procedimenti, a meno che siano coperti dal segreto istruttorio. In ogni caso, in seguito a questa richiesta, l’accusato potrà conoscere esclusivamente:

  • Il numero del procedimento.
  • La data di apertura del procedimento.
  • Il nome del Pubblico ministero a cui è stato assegnato il fascicolo.

Per tutti gli altri dettagli è comunque necessario attendere il termine delle indagini o l’invito a nominare un difensore. È però bene sapere che la Procura potrebbe mantenere la riservatezza sulla denuncia nonostante l’istanza, per un massimo di 3 mesi. Non a caso, quando la persona non risulta iscritta nel registro degli indagati non si ritiene opportuno comunicarlo si usa la medesima formula: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”. In ogni caso, la richiesta può essere presentata tanto dall’interessato quanto dalla persona offesa, anche senza l’intervento di un legale. Nel primo caso, comunque, è quanto meno utile attendere che siano trascorsi i termini previsti dalla legge per i reati procedibili a querela di parte.

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