Quali video privati non si possono condividere su Whatsapp e Telegram?

Ilena D’Errico

21/08/2023

21/08/2023 - 22:04

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Ecco quali video privati non possono essere condivisi sui social network come Telegram e Whatsapp e cosa si rischia in caso di violazione.

Quali video privati non si possono condividere su Whatsapp e Telegram?

Quando si parla della condivisione di video altrui spesso si pensa ai video intimi, che riprendono la vittima durante atti sessuali o comunque in circostanze hot. Indubbiamente la diffusione senza consenso di questo tipo di video è gravemente lesiva, tanto che individua uno specifico reato. Questo però non significa che sia l’unica circostanza in cui la legge si opponga alla condivisione di video altrui, che invece può riguardare anche video non compromettenti o privati nel senso stretto del termine.

Condividere video privati su Whatsapp e Telegram

Molto spesso l’attenzione si concentra sulla diffusione dei contenuti altrui su larga scala, ad esempio utilizzando social network e raggiungendo un pubblico potenzialmente illimitato. Si usa meno cautela, invece, quando si condividono i contenuti sulle chat private, come su Whatsapp, Telegram o nei direct di Instagram.

In questi casi la diffusione avviene su base ristretta, ma non per questo controllabile dall’autore. Pur condividendo il video a una sola persona, infatti, non si può in alcun modo vigilare l’uso che questa ne farà e che potrebbe sfociare in ulteriori condivisioni. Non a caso, è proprio l’effetto a catena che si genera attraverso la comunicazione digitale a rappresentare la sua estrema pericolosità.

Ecco perché, anche quando la comunicazione appare in qualche modo circoscritta, è sempre fondamentale avere il consenso della persona ritratta nel video prima di diffonderlo e condividerlo. Esistono poi alcune eccezioni a questa regola, sia in un senso che nell’altro, ma in linea generale il consenso è imprescindibile.

Quali video privati possono essere condivisi?

L’articolo 10 del Codice civile definisce l’abuso dell’immagine altrui, secondo cui – fuori dalle eccezioni riconosciute dalla legge – chi diffonde immagini senza il consenso dell’interessato commette un illecito. La vittima può quindi ottenere la rimozione dei contenuti, ma anche un risarcimento per eventuali danni riportati. Tra questi interessano principalmente il danno morale e alla reputazione.

Il consenso non deve essere necessariamente espresso in forma scritta – richiesta invece per la diffusione a scopo di lucro – ma è revocabile in qualsiasi momento. Di conseguenza, prima di condividere un video divertente di un amico è bene accertarsi che sia d’accordo. In tal proposito, non è rilevante il contenuto del video, che è considerato privato semplicemente perché non è di tipo pubblico, altrimenti non avrebbe senso ostacolarne la diffusione.

Non è infatti necessario il consenso per la condivisione di video riguardanti personaggi pubblici o famosi e in genere per i contenuti di interesse pubblico. Parimenti, anche le riprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico sono consentite, così come ne è ammessa la condivisione. È però fondamentale che i contenuti non possano provocare danni ai soggetti ritratti.

Nello specifico, bisogna tenere conto del diritto d’autore e delle eventuali ripercussioni sull’immagine e sulla reputazione altrui. Si ricorda che la diffamazione è un reato punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la multa da 516 euro.

Video che ritraggono minori

Quanto detto vale, entro certi limiti, anche per i video che riguardano soggetti minorenni, con la sola differenza che il consenso deve essere prestato anche dai genitori o tutori legali. In virtù della tutela specifica riservata ai minori, tuttavia, sono sempre vietati i video che ritraggono i minori a sfondo sessuale o con nudità, a prescindere dall’eventuale consenso.

Anche il semplice “inoltro” di un video ricevuto ad altri sulla chat Whatsapp costituirebbe infatti il reato di diffusione di materiale pedopornografico, punito con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Condividere video di reati

È poi bene fare molta attenzione quando i video diffusi possono riguardare alcuni reati. In primis perché non è possibile violare la privacy altrui, nemmeno nel presunto compimento di un reato. In secondo luogo, la sola condivisione di video ritraenti alcuni reati rappresenta il reato stesso. Per esempio, chi condivide video di propaganda terroristica è punibile per il reato di apologia del terrorismo, così come abbiamo osservato per il materiale pedopornografico.

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