Proroga imposte redditi 2017: doppia scadenza? È caos, ma la legge parla chiaro

Giorgio Battisti

25 Luglio 2017 - 16:38

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Proroga imposte sui redditi 2017: doppia scadenza per i versamenti Irpef e Ires da un lato e Iva, Irap e imposte collegate dall’altro? Ancora caos e confusione ma la legge parla chiaro.

Proroga imposte redditi 2017: doppia scadenza? È caos, ma la legge parla chiaro

Proroga imposte sui redditi 2017: per i versamenti delle imposte sui redditi da modello Unico 2016 e quelli relativi al modello Redditi PF 2017 è caos. Secondo molti commentatori si creerà un doppio binario di scadenze.

Irpef, Ires e addizionali con proroga dei versamenti al 20 luglio 2017 e al 21 agosto con maggiorazione dello 0,40% e il resto delle imposte collegate al reddito, ovvero tra le altre Irap, Iva, cedolare secca e contributi previdenziali secondo le originarie scadenze.

A paventare il rischio di un vero e proprio caos fiscale dopo la proroga della scadenza per i versamenti dei redditi è stato, tra gli altri, il maggiore quotidiano economico finanziario italiano, Il Sole24Ore.

Ma è realmente così? La legge parla chiaro e l’idea che si sostiene in questa sede è che non ci saranno delle scadenze diverse per i versamenti delle imposte sui redditi 2017.

Già in un precedente articolo abbiamo affrontato la questione e ribadito quelle che saranno, a scanso di chiarimenti di natura differente, le scadenze per i versamenti delle imposte sui redditi 2017. Di seguito alcuni chiarimenti.

Proroga imposte redditi 2017: doppia scadenza? Contribuenti e commercialisti nel caos

La confusione sulla scadenza per il versamento delle imposte dopo la proroga ufficializzata con decreto MEF del 20 luglio 2017 è dovuta ad un provvedimento che appare frettoloso e senza dubbio poco chiaro.

Nel testo del decreto MEF del 20 luglio, infatti, non si specifica se la proroga del termine per i versamenti comprenda o meno le imposte collegate alla dichiarazione dei redditi e, oltretutto, smentisce quanto previsto dal comunicato stampa pubblicato poche ore prima sempre dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nel decreto si legge infatti che la proroga per il versamento delle imposte 2017 riguarda “il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 1 ° gennaio 2017 nonché la prima rata dell’acconto dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo”, omettendo di indicare che le nuove scadenze riguardano anche i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 e il versamento del primo acconto, cosa specificata nel comunicato stampa MEF del 20 luglio 2017.

Insomma, un caos dettato da frettolosità e da un atteggiamento istituzionale da censurare, per il quale a scanso di spiacevoli equivoci è necessario che l’Agenzia delle Entrate pubblichi in tempo debito gli opportuni chiarimenti.

Proroga imposte redditi 2017: Irap, Iva e Inps seguono scadenze Irpef e Ires

Il modo in cui è stato scritto e pubblicato il decreto del MEF ha creato non poca confusione tra gli addetti ai lavori, con il dubbio che dopo la proroga ufficiale per il versamento delle imposte si sia di fatto creato un “doppio binario”, che esclude dalle scadenze del 20 luglio e del 21 agosto 2017 con maggiorazione dello 0,40% Irap, Iva, contributi Inps e tutte le imposte collegate al reddito

Il dubbio appare tuttavia infondato: si tratta di imposte collegate alla dichiarazione dei redditi e quindi da effettuare entro le stesse scadenze previste per Irpef, Ires e relative addizionali.

Ad esempio, per l’Irap, è l’articolo 30 del Decreto Legislativo 446/1997 a stabilire che “l’imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi”.

Così come per i diritti camerali vige sempre l’articolo 8 del decreto interministeriale numero 359/2001 che al secondo comma afferma che “il diritto dovuto dai contribuenti è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte”.

Stando alla legge, dunque, la proroga della scadenza per il versamento di saldo delle imposte sui redditi di cui al modello Unico 2016 e dell’acconto Irpef e Ires 2017 riguarda anche i versamenti collegati al reddito ma, si ricorda, esclusivamente per i contribuenti titolari di reddito d’impresa, inclusi soci e collaboratori.

Si attendono tuttavia gli opportuni chiarimenti: dopo la “proroga postuma”, arrivata lo stesso giorno in cui è stata fissata la nuova scadenza, contribuenti e commercialisti si aspettano ormai di tutto.

Per il calendario completo delle scadenze per il versamento delle imposte 2017 dopo la proroga i lettori possono consultare l’apposito approfondimento.

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