Professionisti, prestazione gratuita ed accertamento: occhio all’omessa fatturazione

Giuseppe Guarasci

25 Luglio 2016 - 08:00

I professionisti possono erogare prestazioni gratuite a terzi soggetti, ma sempre tenendo conto di alcuni limiti posti dalla normativa fiscale sull’accertamento. Ecco le regole principali.

Professionisti, prestazione gratuita ed accertamento: occhio all’omessa fatturazione

Di frequente ormai il Fisco invia atti impositivi (accertamenti e avvisi) ai professionisti (esperti contabili, commercialisti, tributaristi) presumendo che alcune prestazioni da loro erogate, siano state corrisposte da un pagamento.
Ciò riguarda principalmente i casi di redazione o invio telematico di dichiarativi fiscali o altre prestazioni che, invece, sono molto spesso rese a titolo gratuito.
Di fronte a questi atti impositivi, ovviamente non essendoci stato un ritorno economico diretto, il profressionista deve difendersi bene, evitando magari già in fase preliminare la possibilità di ricorrere ad un vero e proprio contenzioso tributario, valutando invece l’opportunità di recarsi presso l’ufficio responsabile dell’atto di rettifica per annullare la richiesta.

Ecco tutti i riferimenti fiscali e pratici delle prestazioni professionali gratuite e tutti gli accorgimenti utili volti a difendersi da eventuali accertamenti.

La natura delle prestazioni gratuite

Tra le diverse tipologie di prestazioni professionali rese a titolo gratuito, oltre alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi per propri parenti e familiari, sono altre le prestazioni che vengono eseguite "affectionis vel benevolentiae causa", ovvero in forma gratuita, con lo scopo di far entrare una persona nel giro della propria clientela o semplicemente per benevolenza.

Ugualmente possiamo pensare alla tenuta della contabilità di un ente associativo, da parte di un consulente tributario che vi partecipa quale associato e componente del consiglio direttivo, il quale è tenuto a rispettare lo statuto e svolgere gli incarichi conferitigli in modo del tutto gratuito.

Le prestazioni professionali gratuite: i riferimenti fiscali

Il caso della prestazione resa a titolo gratuito viene trattata fiscalmente, lato imposte sui redditi delle persone fisiche, negli artt. 53 e 54 de TUIR. Qui si evince come nella determinazione del reddito professionale rilevino solo i compensi percepiti, non tenendo conto quindi di quelli non percepiti, in quanto non ancora corrisposti al committente.

Per quanto riguarda l’IVA, invece, il trattamento delle prestazioni gratuite è disciplinato da quanto disposto dagli art. 1,3 e 6 del DPR n.633/1972.

Sostanzialmente da tali disposizioni normative si evince che, anche ai fini del tributo indiretto, la prestazione professionale gratuita costituisce una operazione che non è rilevante ai fini IVA e, di conseguenza, non soggetta a fatturazione e a tutti gli obblighi che ne conseguono (registrazione, liquidazione dell’imposta e dichiarazione annuale).

Prestazioni gratuite: gli accertamenti del Fisco

Nonostante gli evidenti aspetti di natura personale e fiscale, qualifichino tali prestazioni come rese a titolo gratuito, il Fisco notifica questi atti impositivi per la rettifica delle dichiarazioni presentate ai fini redditi , Irap e Iva, alle categorie di professionisti sopraelencati.

Il procedimento di accertamento si basa di un questionario con il quale viene richiesta l’esibizione delle fatture emesse e dei relativi registri contabili.
I dati acquisiti quindi vengono confrontanti con le risultanze relative ai modelli dichiarativi trasmessi telematicamente dal medesimo professionista in qualità di intermediario abilitato.

Successivamente l’Ufficio contesta direttamente l’omessa fatturazione per quelle prestazioni rese a soggetti per le quali risulta essere stato fato l’invio telematico dei relativi dichiarativi, senza interrogare il professionista a proposito della onerosità o meno di tali prestazioni.
Di fatto secondo il fisco l’invio telematico costituisce di per sè “presunzione semplice, grave precisa e concordante circa l’esistenza di compensi non dichiarati”.

Per quanto riguarda la quantificazione dei maggiori compensi accertati, l’ufficio applica di norma le tariffe previste dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20/07/2012, rubricato “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

Prestazioni gratuite: consigli utili per difendersi

Tra i vari accorgimenti volti a provare l’esistenza della prestazione resa meramente a titolo gratuito, a scopo preventivo sarebbe utile per il professionista documentare l’incarico ricevuto con un apposito mandato dove apporre data certa e dove indicare le motivazioni per le quali la prestazione sarà svolta a titolo del tutto gratuito.

Se il professionista si trovasse in presenza di atti accertativi già notificati, potrà opportunamente far valere le proprie ragioni, in sede di accertamento, instaurandosi un contradditorio.

Qualora questo non fosse sufficiente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile effettuare un ricorso introduttivo per impugnazione dell’atto dinanzi le Commissioni tributarie (passando eventualmente per la fase di mediazione tributaria per controversie sotto i 20.000 euro), richiedendo l’annullamento dell’atto per violazione delle regole sulla formazione della prova “presuntiva” addotta dall’ufficio.

La giurisprudenza di contro ha tracciato una linea ben marcata a favore del professionista.

Per quanto riguarda le prestazioni rese nel contesto dell’assistenza tributaria da parte dei professionisti, verso amici e parenti, ci sono state 2 importanti sentenze della cassazione:

  • sentenza n. 21972 del 28/10/2015;
  • sentenza n. 16966 del 17/08/2005.

Quest’ultima rileva che al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari che possono consistere nella benevolenza e in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale e vantaggio in forma indiretta.

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