Privacy, sanzioni ridotte da pagare entro il 18 dicembre. Le istruzioni del Garante

Anna Maria D’Andrea

2 Ottobre 2018 - 12:10

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Privacy, sanzioni ridotte per le violazioni compiute prima della piena operatività del GDPR. Per aderire alla sanatoria delle contestazioni pendenti sarà necessario pagare entro la scadenza del 18 dicembre 2018. Ecco le istruzioni pubblicate dal Garante il 1° ottobre.

Privacy, sanzioni ridotte da pagare entro il 18 dicembre. Le istruzioni del Garante

Regole in chiaro per la riduzione delle sanzioni relative alle contestazioni sulla privacy pendenti e relative ad atti notificati prima del 25 maggio 2018, data di piena applicazione del GDPR.

A pubblicare le istruzioni e a dettare le scadenze per beneficiare della sanatoria delle sanzioni è il Garante per la Privacy, con una serie di FAQ messe a disposizione online il 1° ottobre 2018.

Per beneficiare della riduzione delle sanzioni previste sarà necessario effettuare il pagamento entro la scadenza del 18 dicembre 2018. Importi e modalità di versamento sono contenute nelle istruzioni del Garante.

La possibilità di beneficiare della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti è stata introdotta con il decreto legislativo n. 101/2018, il decreto con il quale l’Italia si è adeguata (seppur con netto ritardo) alle nuove regole in materia di privacy previste dal GDPR.

Imprese e professionisti sono ancora in attesa delle misure di semplificazioni previste per le PMI. L’attenzione è tuttavia concentrata, almeno per ora, su chi potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni da pagare all’Autorità Garante.

Gli ammessi alla procedura agevolata sono soltanto i contravventori che abbiano ricevuto, entro la data del 25 maggio 2018, l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata di cui all’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ancora, le FAQ pubblicate dal Garante chiariscono che sarà possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni relativamente alle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, 33 e 162, comma 2-bis, del Codice sulla privacy. La facoltà di definizione agevolata non è ammessa qualora il procedimento sanzionatorio si sia nel frattempo concluso con l’adozione di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione da parte del Garante.

Per chiudere i procedimenti di contestazione con l’Autorità Garante della privacy sarà necessario pagare la sanzione contestata in misura ridotta a due quinti del minimo edittale.

Privacy, sanzioni ridotte da pagare entro il 18 dicembre. Le istruzioni del Garante

La possibilità di chiudere i procedimenti sanzionatori pendenti al 25 maggio 2018, data di piena operatività del GDPR, è stata prevista dal decreto italiano di adeguamento alle disposizioni del Regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy.

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto, il 19 settembre 2018, chi intende beneficiare della riduzione delle sanzioni potrà eseguire il pagamento della somma contestata in misura pari a due quinti del minimo edittale stabilito.

La scadenza per eseguire il pagamento è fissata al 18 dicembre 2018 e così come specificato dalle FAQ pubblicate il 1° ottobre dal Garante per la Privacy i soggetti beneficiari della procedura agevolativa sono coloro che entro il 25 maggio 2018 hanno ricevuto l’atto di contestazione della violazione o ai quali sono notificati gli estremi della violazione.

Definizione agevolata sanzioni privacy: gli importi da pagare entro la scadenza del 18 dicembre

Nelle istruzioni fornite dall’Autorità Garante è contenuta una tabella relativa agli importi da pagare legati alla tipologia di violazione contestata.

Ecco a quanto ammonta la sanzione ridotta a due quinti del minimo da pagare entro la scadenza del 18 dicembre 2018:

Violazione Importo da versare
Art. 161 € 2.400
Art. 162, comma 1 € 4.000
Art. 162, comma 2 € 400
Art. 162, comma 2-bis, per le violazioni di cui all’art. 167 € 4.000
Art. 162, comma 2-bis, per le violazioni di cui all’art. 33 € 4.000
Art. 162, comma 2-ter € 12.000
Art. 162, comma 2-quater € 4.000
Art. 162-bis € 4.000
Art. 162-ter, comma 1 € 10.000
Art. 162-ter, comma 2 € 60 per ciascun contraente
Art. 162-ter, comma 4 € 8.000
Art. 163 € 8.000
Art. 164 € 4.000
Art. 164-bis, comma 2 € 20.000

In merito alle modalità di pagamento sarà necessario utilizzare un bollettino postale intestato a “Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA” il cui numero di conto corrente è 871012. Il versamento della sanzione potrà essere effettuato anche tramite banche o poste, utilizzando il codice IBAN IT 31I0100003245348010237300 e indicando la seguente causale “Definizione agevolata sanzioni del __(data contestazione)___ – capo X capitolo 2373 – Contravventore: _____________”, unitamente al numero della contestazione, laddove presente.

Sanzioni privacy, cosa succede a chi non paga entro il 18 dicembre 2018

Le FAQ del Garante della Privacy illustrano cosa succederà nei casi in cui i contravventori dovessero non aderire alla definizione agevolata e, quindi, non pagare le sanzioni contestate entro la scadenza del 18 dicembre 2018.

Nel caso in cui l’atto di contestazione contenga la determinazione della sanzione il decreto n. 101 del 10 agosto 2018 prevede che, a seguito della mancata definizione agevolata del procedimento sanzionatorio entro il 18 dicembre 2018, al contravventore sia concesso l’ulteriore termine di 60 giorni per il pagamento spontaneo dell’intero importo, pari a quello contenuto nell’atto di contestazione, in quanto quest’ultimo assume automaticamente il valore dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 689/1981 (art. 18, comma 2, del decreto). Quindi il contravventore, decorso il termine del 18 dicembre 2018 per la definizione agevolata, ha tempo fino al 16 febbraio 2019 per versare l’intero importo determinato nell’atto di contestazione.

Una volta decorso l’ulteriore termine del 16 febbraio 2019 senza che il contravventore abbia spontaneamente provveduto al pagamento dell’intero importo e senza che abbia presentato nuove memorie difensive, l’Ufficio procederà all’iscrizione a ruolo dell’intero importo indicato nell’atto di contestazione, in quanto quest’ultimo, come detto, assume automaticamente il valore di ordinanza-ingiunzione per effetto dell’art. 18, comma 2, del decreto 101/2018, e costituisce pertanto titolo esecutivo, senza che sia necessaria alcuna ulteriore notificazione al contravventore stesso.

Se l’atto di contestazione non contiene l’importo della sanzione dovuta (si tratta di tutti quei casi in cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della l. 689/1981; tipicamente, le violazioni relative alle misure minime di sicurezza, di cui agli artt. 33 e 162, comma 2-bis, del Codice, e quelle relative a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni, di cui all’art. 164-bis, comma 2, del Codice) decorso il termine del 16 febbraio 2019, il Garante procederà comunque all’adozione di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione (o di archiviazione), al fine della concreta quantificazione della sanzione da applicare.

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