Come funziona la previdenza complementare? Conviene? Rischi e vantaggi della pensione integrativa.
Si sente sempre più parlare di previdenza complementare, anche detta pensione integrativa. Ma di cosa si tratta esattamente? E conviene davvero aderire?
La previdenza complementare è una forma di risparmio volontario che agisce in parallelo alla pensione ordinaria erogata dall’INPS. Mentre la pensione INPS è obbligatoria e si regge sulla solidarietà tra generazioni (i lavoratori attivi di oggi finanziano i pensionati di oggi), la previdenza complementare segue una logica di capitalizzazione individuale: ogni euro versato va nella tua posizione individuale, viene investito sui mercati e cresce nel tempo.
In un periodo in cui il tasso di sostituzione (il rapporto tra l’ultimo stipendio e la prima pensione) è in costante calo, e molti lavoratori giovani rischiano di ricevere una pensione INPS pari solo al 60-70% del loro ultimo reddito, la previdenza complementare è lo strumento pensato per tentare di colmare quel 30-40% mancante.
In questa guida spieghiamo come funziona la previdenza complementare, analizziamo se sia conveniente, descriviamo le tipologie disponibili e i relativi rischi e vantaggi. Teniamo conto delle importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che ha profondamente riformato il secondo pilastro previdenziale italiano.
Cos’è la previdenza complementare
La previdenza complementare è l’insieme degli strumenti di risparmio previdenziale che vanno a «completare» la pensione pubblica obbligatoria. Il sistema pensionistico italiano è strutturato su tre pilastri:
- il primo pilastro (obbligatorio) è la pensione INPS, che funziona a ripartizione: i contributi versati oggi dai lavoratori attivi non vengono accantonati in un conto personale, ma usati immediatamente per pagare le pensioni di chi è già in quiescenza. Le riforme degli ultimi decenni hanno progressivamente ridotto il tasso di sostituzione, soprattutto per chi è interamente nel sistema contributivo (post 1995);
- il secondo pilastro (collettivo) è rappresentato dai fondi pensione negoziali (o chiusi), istituiti attraverso la contrattazione collettiva per specifiche categorie di lavoratori (ad esempio il fondo Cometa per i metalmeccanici);
- il terzo pilastro (individuale) comprende i fondi pensione aperti e i PIP (Piani Individuali Pensionistici), sottoscrivibili autonomamente da chiunque, indipendentemente dal contratto di lavoro.
Secondo e terzo pilastro costituiscono la previdenza complementare. A differenza della pensione INPS, qui ogni euro versato finisce in un conto individuale intestato a te, viene investito e cresce nel tempo. Il termine «pensione integrativa» è spesso usato come sinonimo, anche se si riferisce più precisamente al risultato finale: la somma mensile aggiuntiva che si percepisce una volta in pensione.
Le novità della Legge di Bilancio 2026
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2025) è il più significativo intervento normativo sulla previdenza complementare dal D.Lgs. n. 252/2005. Le novità, contenute nei commi 195–205 dell’art. 1, sono in vigore dal 1° gennaio 2026 (per la fiscalità) e dal 1° luglio 2026 (per le restanti misure):
- Adesione automatica per i neoassunti: dal 1° luglio 2026, i lavoratori dipendenti del settore privato assunti senza una posizione previdenziale complementare attiva vengono iscritti automaticamente al fondo pensione negoziale previsto dal proprio CCNL. L’adesione include TFR, contributo del datore di lavoro e contributo minimo del lavoratore. Il lavoratore può rinunciare entro 60 giorni dall’assunzione, optando per una soluzione diversa o per nessuna. Rispetto al vecchio «silenzio-assenso», che comportava il solo conferimento del TFR, la nuova norma attiva da subito anche la contribuzione datoriale;
- Innalzamento del limite di deducibilità fiscale: dal 1° gennaio 2026, la soglia annua di contributi deducibili dal reddito complessivo sale da 5.164,57 euro a 5.300 euro. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, il limite massimo nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione sale a 7.950 euro annui;
- Portabilità del contributo datoriale: dal 1° luglio 2026, dopo due anni di partecipazione al fondo negoziale, il lavoratore può trasferire la propria posizione a un fondo aperto o a un PIP mantenendo il diritto al contributo del datore di lavoro. In precedenza il trasferimento comportava la perdita di tale contributo. Attenzione: i fondi aperti e i PIP hanno costi di gestione mediamente più alti dei fondi negoziali, il che può erodere il vantaggio;
- Maggiore flessibilità nell’erogazione: la quota del montante richiedibile in forma di capitale sale dal 50% al 60%. Vengono inoltre introdotte tre nuove modalità di erogazione (rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata del montante);
- Eliminazione del cumulo con la pensione anticipata pubblica: viene abrogata la norma del 2025 che consentiva ai lavoratori «contributivi puri» (senza contributi prima del 1° gennaio 1996) di sommare la rendita del fondo pensione all’assegno INPS per raggiungere la soglia minima di tre volte l’assegno sociale richiesta per la pensione anticipata a 64 anni. Dal 2026 tale soglia (pari a circa 1.638 euro mensili lordi) deve essere raggiunta esclusivamente con l’assegno INPS, senza integrazioni dalla previdenza complementare.
Come funziona la previdenza complementare
Il funzionamento si articola in tre fasi sequenziali:
- Adesione: il lavoratore sceglie una forma pensionistica complementare (fondo negoziale, fondo aperto o PIP) e vi aderisce. Dal 1° luglio 2026, i neoassunti del settore privato vengono iscritti automaticamente al fondo del proprio CCNL, salvo rinuncia entro 60 giorni. L’adesione è aperta anche a lavoratori autonomi, liberi professionisti e soggetti senza reddito fiscalmente a carico;
- Accumulo (contribuzione): il lavoratore versa contributi periodici al fondo. Nel caso di fondi negoziali o fondi aperti collettivi, contribuisce anche il datore di lavoro. I lavoratori dipendenti possono conferire il proprio TFR maturando in luogo di lasciarlo in azienda. I contributi vengono investiti dal gestore del fondo su mercati finanziari, in linee di investimento scelte dall’aderente in base al proprio profilo di rischio;
- Erogazione: al momento del pensionamento, il capitale accumulato viene trasformato in rendita mensile, in liquidazione parziale o totale, o in una combinazione delle due, secondo le modalità illustrate nelle sezioni seguenti. L’importo dipende dalla somma versata, dai rendimenti ottenuti e dalla durata dell’accumulo.
TFR in azienda o al fondo pensione?
Per i lavoratori dipendenti, la scelta più concreta e immediata riguarda il Trattamento di Fine Rapporto (TFR): lasciarlo in azienda o destinarlo a un fondo pensione?
Se lasciato in azienda, il TFR viene rivalutato ogni anno secondo la formula prevista dall’art. 2120 del Codice Civile: 1,5% fisso + 75% della variazione dell’indice FOI (Famiglie Operai e Impiegati, rilevato dall’ISTAT). È una rivalutazione certa ma modesta, considerando che tra il 2013 e il 2023 ha reso in media il 2,4% annuo lordo.
Attenzione: sulla rivalutazione annua si applica ogni anno un’imposta sostitutiva del 17%, che erode parzialmente il rendimento. Inoltre, per le aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR non destinato al fondo pensione viene versato al Fondo Tesoreria INPS.
Se destinato a un fondo pensione, il TFR viene investito sui mercati finanziari. I rendimenti sono variabili ma storicamente più elevati: nello stesso decennio, i fondi azionari hanno reso tra il 4,9% e il 5,2% annuo composto (fonte: Relazione annuale COVIP). Inoltre, il TFR conferito al fondo:
- porta con sé il diritto al contributo aggiuntivo del datore di lavoro, nei fondi che lo prevedono (un rendimento immediato difficile da replicare altrove);
- beneficia della tassazione agevolata alla liquidazione (dal 9% al 15%, contro aliquote più elevate sul TFR liquidato in azienda);
- non è soggetto all’imposta di bollo dello 0,20% annuo applicata ad altri strumenti di risparmio.
Lo svantaggio principale è la minore liquidità: una volta conferito, il TFR non è liberamente disponibile. Chi prevede di averne bisogno a breve, ad esempio per l’acquisto della prima casa, deve valutare con attenzione i vincoli di accesso.
Tipologie di fondi pensione
I fondi pensione si dividono in quattro categorie, tutte soggette alla vigilanza della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione):
- Fondi pensione negoziali (o chiusi): istituiti attraverso la contrattazione collettiva nazionale, di settore o aziendale. Accessibili solo alle categorie di lavoratori previste dal contratto. Hanno in genere i costi di gestione più bassi e includono il contributo del datore di lavoro. Per chi ne ha diritto, sono di norma la scelta più conveniente;
- Fondi pensione aperti: istituiti da banche, assicurazioni, SGR e SIM. Accessibili a chiunque, sia individualmente sia tramite accordi aziendali. Costi mediamente più alti dei fondi negoziali;
- Piani Individuali Pensionistici (PIP): contratti di assicurazione sulla vita a finalità previdenziale, disciplinati dalla COVIP. Accessibili solo individualmente. Sono in genere i più flessibili nei versamenti ma anche i più costosi;
- Fondi pensione preesistenti: fondi istituiti prima del 15 novembre 1992, con caratteristiche e talvolta regole fiscali proprie che li distinguono dai fondi istituiti successivamente al D.Lgs. 252/2005. Se si aderisce a uno di questi fondi, è opportuno verificarne le specificità con il gestore o un consulente.
La normativa di riferimento è la stessa per le prime tre categorie, come il trattamento fiscale. Le differenze principali riguardano i costi di gestione, la presenza o meno del contributo datoriale e la flessibilità dei versamenti.
Come funziona la rendita
Al momento del pensionamento la scelta del tipo di rendita è vincolante e irreversibile: va quindi valutata con la massima attenzione. Le opzioni principali sono:
- Rendita vitalizia immediata: la tipologia standard. Il fondo calcola la rata mensile in base al capitale accumulato e all’aspettativa di vita dell’aderente. La rendita viene corrisposta finché si è in vita; se si muore poco dopo il pensionamento, il capitale residuo rimane al fondo e non va agli eredi. A chi conviene? A chi non ha eredi diretti o dispone già di altre coperture familiari e vuole massimizzare l’importo mensile (è in genere la rata più alta);
- Rendita vitalizia reversibile: al decesso dell’aderente, una percentuale prestabilita continua a essere versata al beneficiario designato («reversionario») fino alla sua morte. A chi conviene? A chi vuole garantire la sicurezza economica del coniuge o partner superstite;
- Rendita certa per un periodo fisso, poi vitalizia: il fondo garantisce il pagamento per un periodo fisso (di solito 5 o 10 anni). Se l’aderente muore durante questo periodo, la rendita continua agli eredi fino alla scadenza; dopodiché (o se l’aderente è ancora in vita) diventa vitalizia. A chi conviene? A chi teme di mancare prematuramente e vuole tutelare gli eredi almeno per un periodo minimo garantito;
- Rendita controassicurata (o cash-refund): viene erogata la rendita vitalizia, ma se al momento del decesso le rate già percepite sono inferiori al capitale versato, la differenza viene restituita agli eredi in unica soluzione. È l’opzione con la rata mensile più bassa, perché garantisce la restituzione del montante non goduto;
- Rendita Long Term Care (LTC): la rendita aumenta (di solito raddoppia) se l’aderente perde l’autosufficienza. A chi conviene? A chi è preoccupato per i costi delle cure assistenziali in età avanzata e non dispone di altre polizze specifiche.
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La riforma del 2026 aggiunge tre ulteriori opzioni di erogazione, che offrono maggiore personalizzazione nella fase di uscita:
- Rendita a durata definita: una rendita erogata per un periodo minimo di cinque anni, anziché per tutta la vita. Tassata al 20%, riducibile in base all’anzianità di iscrizione al fondo;
- Prelievi liberamente determinabili: l’aderente può prelevare somme dal montante accumulato in modo flessibile, senza dover scegliere una rendita fissa;
- Erogazione frazionata del montante: il capitale viene distribuito in più tranche nel corso del tempo, per un periodo non inferiore a cinque anni.
Queste nuove forme sono particolarmente utili per chi desidera gestire la fase di decumulo in modo più attivo, adattando i prelievi alle proprie esigenze di spesa nel corso degli anni.
Come funziona la liquidazione del capitale
Oltre alla rendita, è possibile ricevere parte o tutto il montante accumulato in forma di capitale immediato. Le modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs. 252/2005 sono:
- 100% in rendita: l’aderente converte l’intero montante in rendita, massimizzando l’assegno mensile integrativo. Indicato per chi dispone già di altri risparmi liquidi e vuole proteggersi dal rischio di sopravvivere alle proprie disponibilità finanziarie;
- Fino al 60% in capitale + almeno il 40% in rendita (novità 2026): con la Legge di Bilancio 2026 la quota massima richiedibile in forma di capitale sale dal 50% al 60%. Si può quindi ricevere subito una somma significativa (per estinguere un mutuo, aiutare i figli o ristrutturare casa...) mentre il restante 40% viene obbligatoriamente convertito in rendita vitalizia;
- Liquidazione totale del capitale: consentita in un caso specifico: se convertendo il 70% del montante in rendita vitalizia l’assegno mensile risultante fosse inferiore alla metà dell’Assegno Sociale INPS su base annua (soglia 2026: 3.550,56 euro annui, pari a circa 273,12 euro mensili), si ha diritto a riscattare il 100% in contanti.
Anticipazioni: come accedere al capitale prima del pensionamento
La previdenza complementare prevede alcuni casi in cui è possibile prelevare parte del capitale prima di andare in pensione. Queste regole si applicano a tutte le forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 252/2005 (fondi negoziali, fondi aperti e PIP).
Anticipazioni parziali
- Fino al 75% per spese mediche gravissime: per terapie e interventi straordinari per il sottoscrittore, il coniuge o i figli, riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie pubbliche. Richiedibile in qualsiasi momento, senza vincoli di anzianità di iscrizione;
- Fino al 75% per acquisto o ristrutturazione della prima casa: richiedibile dopo 8 anni di iscrizione, per sé o per un figlio;
- Fino al 30% per qualsiasi altra esigenza: richiedibile dopo 8 anni di iscrizione, senza necessità di giustificazione.
Le aliquote di tassazione variano a seconda del tipo di anticipazione: dal 15% al 9% (stessa scala agevolata della prestazione finale, in funzione degli anni di partecipazione) per le spese mediche gravissime; 23% fisso per l’acquisto della prima casa, la ristrutturazione e le altre esigenze. Per i dettagli fiscali si rimanda alla pagina COVIP sulla tassazione. L’anticipazione non comporta la chiusura del fondo ed è possibile reintegrare le somme prelevate in qualsiasi momento, con riconoscimento di un credito d’imposta pari all’imposta già pagata sulla quota reintegrata.
Riscatti
- Riscatto parziale (50%): in caso di inoccupazione tra 12 e 48 mesi, mobilità o cassa integrazione;
- Riscatto totale (100%): in caso di inoccupazione superiore a 48 mesi (in assenza del diritto a pensione anticipata), o di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo;
- Riscatto per decesso: il capitale va agli eredi o ai beneficiari designati.
La RITA: rendita integrativa temporanea anticipata
La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è uno strumento che consente di ricevere anticipatamente la rendita del fondo pensione prima di aver maturato i requisiti per la pensione pubblica. È disciplinata dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 252/2005 e illustrata nella scheda COVIP dedicata.
Per accedere alla RITA esistono due scenari distinti:
Ipotesi quinquennale (si applicano tutti questi requisiti cumulativamente):
- aver cessato l’attività lavorativa;
- trovarsi a non più di 5 anni dalla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia;
- aver maturato almeno 20 anni di contribuzione nella previdenza obbligatoria;
- aver aderito alla previdenza complementare per almeno 5 anni.
Ipotesi decennale (riservata ai lavoratori in stato di inoccupazione da oltre 24 mesi successivi alla cessazione dell’attività):
- trovarsi a non più di 10 anni dalla pensione di vecchiaia;
- aver aderito alla previdenza complementare per almeno 5 anni.
Il requisito dei 20 anni di contribuzione obbligatoria non è richiesto in questo caso.
La RITA consiste nell’erogazione frazionata del montante accumulato nel fondo pensione per il periodo che intercorre tra la cessazione dell’attività e il pensionamento effettivo. È tassata con le stesse aliquote agevolate della rendita finale (dal 9% al 15%). Al momento del pensionamento, il montante residuo viene convertito normalmente in rendita o capitale.
A chi conviene? A chi smette di lavorare qualche anno prima della pensione pubblica e vuole evitare un «buco» di reddito nel periodo di transizione, senza intaccare altri risparmi.
Tassazione della previdenza complementare
Il trattamento fiscale è strutturato in tre momenti, tutti più favorevoli rispetto alle forme ordinarie di risparmio. Per un quadro completo si rimanda alla pagina COVIP sulla fiscalità della previdenza complementare:
1) Fase di accumulo (deducibilità dei contributi)
I contributi versati dal lavoratore e, se previsto, dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito complessivo imponibile fino a 5.300 euro annui (soglia aggiornata dalla Legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio 2026; si veda l’art. 8 del D.Lgs. 252/2005). Il TFR conferito al fondo è escluso da questo limite. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione è possibile dedurre fino a 7.950 euro annui complessivi.
2) Fase di investimento (tassazione sui rendimenti)
I rendimenti maturati nel fondo sono tassati al 20%, contro il 26% applicato alla maggior parte degli strumenti di risparmio finanziario. Fa eccezione la quota dei rendimenti derivante da investimenti in titoli di Stato, tassata al 12,5%: i fondi che destinano parte del portafoglio a titoli pubblici beneficiano di una tassazione ancora più contenuta su quella porzione.
3) Fase di erogazione (tassazione sulla prestazione finale)
La rendita o il capitale percepiti al pensionamento sono tassati con un’aliquota che va dal 15% al 9% in funzione degli anni di partecipazione al fondo (si veda l’art. 14 del D.Lgs. 252/2005). L’aliquota parte dal 15% (maturata dopo 15 anni di iscrizione) e si riduce dello 0,30% per ogni anno aggiuntivo oltre il quindicesimo, fino al minimo del 9% (raggiunto con 35 anni di partecipazione). Questa tassazione è nettamente più favorevole rispetto a quella che si applicherebbe al TFR lasciato in azienda.
Vantaggi della previdenza complementare
Vantaggi fiscali
L’insieme delle agevolazioni rende la previdenza complementare uno degli strumenti di risparmio fiscalmente più efficienti disponibili in Italia:
- Deduzione immediata: ogni euro versato (fino a 5.300 euro) riduce il reddito imponibile, abbassando le imposte IRPEF dovute nell’anno. Un lavoratore con reddito di 35.000 euro, che nel 2026 ricade nel secondo scaglione IRPEF al 33% e che versa 3.000 euro in un fondo risparmia circa 990 euro di IRPEF ogni anno;
- Tassazione agevolata sui rendimenti: 20% anziché 26% (12,5% sulla quota investita in titoli di Stato);
- Tassazione ridotta sulla prestazione finale: tra il 9% e il 15%, contro aliquote più elevate sul TFR liquidato in azienda;
- Esenzione dall’imposta di bollo: i fondi pensione non scontano l’imposta di bollo dello 0,20% annuo applicata agli altri investimenti finanziari.
Vantaggi previdenziali
- Contributo del datore di lavoro: nei fondi negoziali e in alcuni fondi aperti collettivi, al versamento del lavoratore si aggiunge quello del datore. È un rendimento aggiuntivo immediato sul capitale investito che nessun altro strumento di risparmio può replicare;
- Rendimenti storicamente superiori al TFR: nel decennio 2013–2023, i fondi azionari hanno reso in media il 4,9–5,2% annuo composto contro il 2,4% della rivalutazione del TFR, secondo la Relazione annuale COVIP;
- Portabilità senza tassazione: il capitale può essere trasferito da un fondo a un altro senza subire tassazione e senza perdere l’anzianità di iscrizione maturata.
Conviene il PIP come pensione integrativa?
Il PIP è un contratto assicurativo sulla vita a finalità previdenziale. I versamenti, la cui frequenza e importo sono flessibili, vengono investiti per conto del sottoscrittore in linee di investimento scelte da lui. È possibile, ma non obbligatorio, conferire il TFR al PIP.
Vantaggi
- Deducibilità fiscale: i versamenti sono deducibili fino a 5.300 euro annui;
- Flessibilità nei versamenti: non è necessario avere un rapporto di lavoro attivo né mantenere una frequenza fissa. Si può versare importo e periodicità liberamente;
- Aliquota agevolata sulla prestazione finale: dal 15% al 9% in base agli anni di partecipazione.
Rischi
- Costi elevati: i PIP sono mediamente i prodotti di previdenza complementare più costosi. Prima di sottoscrivere, confronta l’ISC (Indicatore Sintetico di Costo) pubblicato sul sito COVIP: anche differenze di un punto percentuale annuo si traducono in decine di migliaia di euro in meno al pensionamento su un orizzonte trentennale;
- Rischio di mercato: il capitale è esposto alle fluttuazioni dei mercati. Le linee garantite riducono il rischio ma anche il rendimento atteso;
- Vincoli di liquidità: le regole sulle anticipazioni e i riscatti sono quelle descritte nella sezione dedicata.
Conviene il fondo pensione aperto come pensione integrativa?
I fondi pensione aperti sono accessibili a chiunque, indipendentemente dalla categoria professionale. È possibile aderire individualmente o collettivamente (tramite accordi aziendali, nel qual caso il datore di lavoro contribuisce anch’esso).
Vantaggi
- Tassazione agevolata sui rendimenti: 20% anziché 26%;
- Aliquota ridotta sulla prestazione finale: dal 15% al 9%;
- Portabilità del contributo datoriale (novità 2026): dopo due anni nel fondo negoziale è possibile trasferire la posizione a un fondo aperto mantenendo il contributo datoriale.
Rischi
- Costi più alti dei fondi negoziali: prima di trasferire una posizione da un fondo negoziale a un fondo aperto, valuta l’impatto dei maggiori costi di gestione sul rendimento netto nel lungo periodo. Il confronto tra prodotti è possibile tramite il comparatore COVIP;
- Rischio di mercato: come per i PIP, il capitale non è garantito;
- Vincoli di liquidità: valgono le stesse regole illustrate nella sezione sulle anticipazioni.
Conviene, quindi, la previdenza complementare?
Per la maggior parte dei lavoratori, la risposta è sì. I vantaggi fiscali da soli (deduzione IRPEF annua, tassazione agevolata sui rendimenti, aliquota ridotta sulla prestazione finale, esenzione dall’imposta di bollo) rendono la previdenza complementare più efficiente di quasi qualunque altra forma di risparmio a parità di rischio. A questi si aggiunge, per chi ha diritto a un fondo negoziale, il contributo del datore di lavoro: un rendimento immediato che non ha equivalenti.
Detto questo, la scelta dipende dalla situazione personale. I punti chiave da valutare:
- Hai accesso a un fondo negoziale? Se sì, è quasi sempre la prima scelta: costi contenuti e contributo datoriale lo rendono strutturalmente più vantaggioso di fondi aperti e PIP;
- Confronta sempre i costi (ISC) prima di sottoscrivere qualsiasi prodotto: su un orizzonte trentennale, una differenza dello 0,5% annuo può valere il 15–20% del capitale finale;
- Inizia il prima possibile: l’interesse composto su un orizzonte lungo fa una differenza enorme. Chi inizia a 25 anni con 100 euro al mese arriva al pensionamento con un capitale molto superiore a chi inizia a 45 con 300 euro al mese;
- Valuta la tua liquidità: chi ha un reddito instabile o prevede spese importanti a breve (casa, famiglia) deve considerare i vincoli di accesso anticipato al capitale;
- Considera la RITA se sei vicino alla pensione ma hai già smesso di lavorare: è uno strumento poco conosciuto ma molto utile per gestire la fase di transizione.
Per scenari personalizzati, in particolare per valutare l’effetto dei costi, simulare l’impatto fiscale e scegliere la linea di investimento più adatta, consultare un consulente finanziario indipendente è una scelta prudente.
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