Prestiti ai dipendenti, 5 errori da evitare

Paolo Ballanti

26 Settembre 2023 - 07:28

I prestiti ai dipendenti impongono una serie di adempimenti particolari nella gestione della tassazione Irpef, in grado di trarre in errore gli addetti ai lavori meno esperti. Ecco un’utile guida

Prestiti ai dipendenti, 5 errori da evitare

Nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato l’azienda può decidere di riconoscere, in aggiunta alla retribuzione in denaro, una serie di beni e servizi ai dipendenti, nonché ai loro coniugi o familiari fiscalmente a carico.

In tal caso si parla di «retribuzione in natura». Nei casi in cui quest’ultima è soggetta a tassazione operano regole particolari per quanto riguarda la valutazione ai fini fiscali dei beni e servizi.

Un esempio sono le forme di finanziamento erogate dal datore di lavoro, a prescindere dalla loro durata e dalla valuta utilizzata, ovvero da soggetti terzi con i quali l’azienda abbia stipulato accordi o convenzioni.

In queste situazioni si assume come reddito rilevante ai fini Irpef il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno (pari al 2,5% nel 2022 ed al 4,25% al 28 luglio 2023) e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti.

L’agevolazione in parola, prevista dall’articolo 51, comma 4, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917, opera quando l’azienda:

  • Non sostiene alcun onere o costo specifico, come avviene per i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio;
  • Versa direttamente ad un istituto di credito scelto dal dipendente un contributo in conto interessi sul conto corrente del dipendente dedicato al pagamento del prestito (in questo modo la somma non entra nella disponibilità del dipendente interessato).

Il dipendente è comunque tenuto a presentare all’azienda, entro il 31 gennaio di ogni anno, la certificazione sulla regolarità dei pagamenti delle rate del finanziamento, rilasciata dall’istituto di credito. In questo modo il datore di lavoro ha la conferma che le somme accreditate in conto interessi sono state effettivamente utilizzate per sostenere gli oneri finanziari attinenti al mutuo.

Trattandosi di una gestione particolare della tassazione ai fini Irpef, analizziamo in dettaglio quali sono gli errori da evitare.

Attenzione ad acconti e anticipi Tfr

Il Trattamento di fine rapporto, pur essendo un elemento della retribuzione al pari di tanti altri (si pensi a superminimi o indennità ad personam), viene riconosciuto soltanto alla cessazione del contratto, quale che ne sia la causa.

Fanno eccezione a questa regola le ipotesi di anticipo di una quota - parte del Tfr maturato. Tuttavia, a tutela della stabilità economico - finanziaria dell’azienda e al fine di garantire comunque una somma residua al dipendente alla cessazione del rapporto, l’anticipo è soggetto a numerosi requisiti.

Innanzitutto, questa pratica può essere chiesta una sola volta, da parte di coloro che abbiano maturato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.

Inoltre, la quota di Tfr anticipabile non può eccedere il 70% del totale e devono altresì sussistere una serie di motivazioni, quali:

  • Acquisto della prima casa per sé o i figli;
  • Necessità di sostenere spese sanitarie;
  • Sostenere le spese durante i periodi di fruizione di specifici congedi.

L’azienda, inoltre, è tenuta ad accogliere le domande di anticipazione nel limite annuo del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del totale dei dipendenti.

A differenza dell’anticipo, l’acconto si realizza una volta interrottosi il rapporto, come deroga alla liquidazione del Tfr in un’unica soluzione. Azienda e dipendente possono infatti accordarsi per il pagamento di uno o più importi parziali ed un saldo finale.

Le aziende devono prestare particolare attenzione all’erogazione di anticipi ed acconti Tfr:

  • Al di fuori dei casi previsti dalla legge, appena citati;
  • In misura superiore alla quota fissata dalla legge o dal contratto.

In situazioni simili, infatti, le somme riconosciute sono soggette all’applicazione della norma sulla tassazione del valore convenzionale.

Non tassare acconti e anticipi di retribuzione

Il datore di lavoro non deve confondere, ai fini del trattamento fiscale dei prestiti, gli acconti e le anticipazioni di retribuzione.

Queste ultime due ipotesi, infatti, non devono essere soggette a tassazione, trattandosi semplicemente di una modalità di pagamento dei compensi.

Il fatto che acconti ed anticipi di retribuzione siano equiparati sostanzialmente al pagamento del netto in busta, si traduce nell’esigenza di erogare le somme in tutti e tre i casi (acconto, anticipo, erogazione del netto) con strumenti di pagamento tracciabili, con divieto quindi di utilizzo di denaro contante.

In sostanza, le modalità di pagamento ammesse sono:

Bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;

  • Strumenti di pagamento elettronico;
  • Contanti presso lo sportello bancario o postale dove i datori di lavoro hanno aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • Assegno o vaglia postale, consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un delegato (coniuge, convivente, familiare, in linea retta o collaterale, purché di età inferiore a 16 anni).

Attenzione alle altre casistiche escluse da tassazione

Esistono altre ipotesi in cui il datore di lavoro non deve applicare la tassazione. Le fattispecie in parola, pur essendo meno diffuse di acconti ed anticipi di retribuzione o di Tfr, meritano comunque particolare attenzione, al fine di evitare che al lavoratore vengano applicate tasse non dovute.

Le casistiche esenti riguardano:

  • I prestiti di durata inferiore a dodici mesi, concessi dall’azienda, in base ad accordi aziendali, ai dipendenti coinvolti in contratti di solidarietà o Cassa integrazione guadagni, nonché ai lavoratori vittime dell’usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive;
  • Dilazioni di pagamento previste per beni e servizi ceduti o prestati direttamente dal datore.

Non dimenticare il 770

I contributi in conto interessi erogati in favore del dipendente devono essere indicati nel modello 770 che l’azienda, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta a trasmettere in via telematica all’Agenzia entrate.

Attenzione alla periodicità della tassazione

Il reddito come sopra determinato dev’essere soggetto a tassazione a mezzo ritenuta d’acconto.

L’applicazione dell’Irpef deve tuttavia avvenire, anziché alla fine dell’anno in un’unica soluzione, al momento del pagamento delle singole rate del prestito, stabilite dal piano di ammortamento.

Inoltre, la ritenuta sulla retribuzione in natura è provvisoria nel corso dell’anno, considerando il tasso ufficiale vigente alla fine del periodo d’imposta precedente, salvo conteggio definitivo in sede di conguaglio di fine anno, quando è noto il tasso vigente al termine dell’anno interessato.

Al contrario, se si interrompe il rapporto di lavoro, il tasso di riferimento è quello vigente alla data della cessazione.

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