La normativa fiscale italiana, contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917) stabilisce all’articolo 51, comma 1, che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto.
Tra le eccezioni al principio di omnicomprensività appena descritto, figurano da un lato i premi di risultato che, a determinate condizioni, beneficiano di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, e, dall’altro, i beni e servizi (detti anche fringe benefits) che il dipendente riceve in funzione del contratto di lavoro in essere. Per questi ultimi, in particolare, opera un regime di detassazione entro un tetto di importo, recentemente ritoccato dall’ultima legge di bilancio.
Di fronte alle due misure agevolative citate, quale conviene scegliere sia in termini di maggiori vantaggi per i dipendenti che di minor dispendio di energie (in adempimenti e procedure) da parte dell’azienda?
Analizziamo la questione in dettaglio.
Premi di risultato o fringe benefit, quale conviene di più a dipendenti e aziende?
Non esistono limiti di reddito per i fringe benefits
A differenza dell’erogazione di compensi in natura, per i quali l’agevolazione fiscale non è legata all’ammontare dei redditi percepiti nel periodo d’imposta precedente, lo stesso non può dirsi per i premi di risultato.
In quest’ultima ipotesi infatti l’imposta sostitutiva del 5 - 10% opera a beneficio di quanti, nell’anno precedente, hanno totalizzato un reddito di lavoro dipendente non eccedente gli 80 mila euro, comprensivo di:
- Somme soggette all’imposta sostitutiva del 5%;
- Pensioni di ogni genere ed assegni equiparati;
- Quota di Tfr liquidata in busta paga (il cosiddetto «Quir»).
Non si comprendono tuttavia nel limite di 80 mila euro eventuali altri redditi di lavoro soggetti a tassazione separata e i premi di risultato sostituiti dalle prestazioni di welfare nei limiti di importo per cui è prevista l’esclusione da tassazione.
Si precisa tuttavia che il beneficio della tassazione sostitutiva opera anche:
- In assenza di redditi di lavoro dipendente;
- Se il limite di 80 mila euro è stato superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi assimilati;
- Se nel corso dell’anno interessato dall’agevolazione supera il limite di 80 mila euro.
Altro elemento da verificare attiene ad eventuali attività lavorative svolte all’estero, anche se non soggette a tassazione in Italia. I redditi derivanti dalle citate attività devono in ogni caso essere considerati ai fini del calcolo del limite degli 80 mila euro, sopra descritto.
Procedura più snella per i fringe benefits
Per poter accedere alla tassazione agevolata, i premi di risultato devono rispettare una serie di vincoli procedurali, non previsti invece in caso di riconoscimento dei compensi in natura.
Ci riferiamo in particolare al fatto che i premi di risultato devono essere:
- Di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
- Erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, per i contratti collettivi aziendali, dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.
L’incremento di produttività cui sono legati i premi agevolati dev’essere effettivo, non potenziale. Spetta ai contratti collettivi suddetti prevedere i criteri di misurazione specifici sulla base delle caratteristiche di ciascun settore economico o di ciascuna azienda, così come la verifica di tali incrementi.
A tal riguardo è necessario che gli obiettivi previsti dai contratti collettivi siano incrementali rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo congruo di maturazione del premio. Inoltre, l’individuazione dell’indicatore di misurazione dell’incremento deve avvenire con ragionevole anticipo rispetto al periodo di riferimento, dovendo riguardare una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
I fringe benefits non scontano tassazione Irpef
La normativa fiscale, rappresentata dall’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917), dispone l’esclusione dell’imposizione fiscale per i beni e i servizi di modico valore. Tale si intende il «valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito».
La soglia di detassazione, equivalente a 258,23 euro, deve intendersi:
- Riferita a tutti i beni e servizi ricevuti dal dipendente, anche se nell’ambito di rapporti di lavoro diversi;
- Assunta per intero, con conseguente esclusione del riproporzionamento se il rapporto di lavoro ha una durata inferiore al periodo d’imposta.
Al contrario, i premi di risultato, in presenza dei requisiti di legge descritti nei paragrafi precedenti, scontano comunque la tassazione fiscale, sia pure sotto forma di un’imposta sostitutiva di Irpef ed addizionali regionali e comunali pari al 5 - 10%.
Non solo, la Manovra 2024 ha ritoccato in aumento la soglia di detassazione per i beni e servizi di modico valore per l’anno corrente, in deroga all’articolo 51. comma 3.
In particolare, con riguardo al periodo d’imposta 2024, l’articolo 1, comma 16 della citata manovra (approvata con Legge 30 dicembre 2023 numero 213) ha stabilito che non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti, entro il limite complessivo di 1.000,00 euro.
La citata soglia è tuttavia elevata a 2.000,00 euro con riguardo ai lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, nonché i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.
Tali si intendono i figli che totalizzano un reddito complessivo, nel periodo d’imposta, non superiore a 2.840,51 euro, soglia elevata a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Cambiano i contributi Inps
Sempre nel rispetto del limite di 258,23 euro e, per il solo periodo d’imposta 2024 sino alla soglia di 1.000 / 2.000 euro, i compensi in natura sono altresì esenti da contributi previdenziali ed assistenziali, tanto quelli a carico azienda (versati direttamente con modello F24) quanto quelli a carico del lavoratore da trattenere in busta paga, salvo poi essere anch’essi corrisposti all’Inps dall’azienda con F24.
Al contrario, i premi di risultato sono soggetti, al pari delle altre voci retributive spettanti al dipendente, a contribuzione.