Spesa al banco col contenitore da casa: come funziona la svolta del Regolamento UE.
La gestione degli imballaggi monouso rappresenta una delle principali sfide ambientali legate alla spesa quotidiana. Si tratta di una questione in discussione da molti anni, parzialmente affrontata nel 2018 con l’introduzione dei sacchetti di plastica biodegradabile e compostabile. A quel provvedimento, tuttavia, seguì una lunga polemica a causa di quella che venne definita la «tassa sulla spesa», ovvero l’obbligo di pagamento delle buste monouso per frutta e verdura.
Già al tempo si parlò della possibilità per il consumatore di utilizzare i propri contenitori riutilizzabili. Tuttavia, questa opportunità si scontrò con ostacoli burocratici e con il rifiuto da parte della grande distribuzione, motivato principalmente da questioni di responsabilità igienico-sanitaria. Oggi, un nuovo provvedimento europeo stabilisce un quadro normativo chiaro, trasformando questa pratica in un diritto garantito per i cittadini e definendo con precisione i compiti di acquirenti ed esercenti.
Addio vaschette di plastica: cosa prevede la svolta europea sugli imballaggi
La novità è introdotta dal nuovo Regolamento UE sugli imballaggi (PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation). Trattandosi di un regolamento europeo, la norma entra direttamente in vigore in tutti gli Stati membri senza necessità di leggi di recepimento nazionali. Il provvedimento sarà formalmente in vigore dal 12 agosto 2026. L’obiettivo del PPWR è la riduzione progressiva dei rifiuti da imballaggio su scala europea, incentivando il riutilizzo rispetto al monouso. Proprio per questo motivo, tra le misure previste è stato introdotto l’obbligo per gli esercenti di consentire ai clienti l’acquisto di prodotti al banco inserendoli in contenitori portati da casa, senza che questo comporti alcun costo aggiuntivo o maggiorazione sul prezzo del prodotto.
Le date da segnare sul calendario: quando scatta l’obbligo per i negozi?
Sebbene l’entrata in vigore del regolamento sia prevista per il prossimo agosto, sono stati concessi sei mesi per strutturare i protocolli operativi nei punti vendita. Durante questo periodo di transizione, i supermercati e i negozi di alimentari dovranno aggiornare i propri manuali di autocontrollo igienico (HACCP), formare il personale di vendita, riorganizzare i locali e predisporre la cartellonistica informativa per la clientela.
Il 12 febbraio 2027 segnerà l’avvio ufficiale dell’obbligo operativo per tutti gli esercizi commerciali. È da questa data che il Bring Your Own (l’utilizzo di contenitori personali) non potrà più essere rifiutato dagli esercenti, a patto che questi ultimi rispettino i requisiti di sicurezza stabiliti dalla legge.
Chi risponde dell’igiene? Le nuove regole per clienti e supermercati
Il principale merito del nuovo regolamento europeo è il superamento delle ambiguità giuridiche che avevano reso inefficaci i precedenti tentativi di riforma nazionali, come il Decreto Clima introdotto in Italia nel 2019. La nuova normativa risolve questo problema alla radice, stabilendo un netto confine tra la responsabilità civile e sanitaria del consumatore e quella dell’esercente.
In modo particolare, la legge stabilisce che la responsabilità dello stato igienico del contenitore portato da casa ricade interamente sul consumatore. Chi decide di avvalersi di questa facoltà deve garantire che il proprio recipiente soddisfi specifici requisiti tecnici. I contenitori dovranno essere in possesso della certificazione MOCA, saranno cioè idonei al contatto con gli alimenti, una caratteristica facilmente verificabile dalla presenza del simbolo europeo che raffigura un bicchiere e una forchetta.
Inoltre, deve trattarsi di un oggetto realizzato in materiali resistenti, lavabili e concepiti per essere riutilizzati più volte, come il vetro o le plastiche dure per alimenti. Sono esclusi gli imballaggi monouso di recupero, come i vecchi contenitori da asporto in plastica leggera, difficili da sanificare correttamente. La pulizia e l’integrità dei contenitori sono quindi requisiti essenziali. Di conseguenza, se l’addetto al banco dovesse rilevare la presenza di sporco, crepe o lesioni che potrebbero compromettere l’igiene, ha il dovere e il diritto di rifiutare il servizio per tutelare la salute pubblica. L’esercente vede limitata la propria responsabilità sulla sicurezza del cibo fino al momento esatto in cui il prodotto viene adagiato nel contenitore del cliente.
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Infine, per prevenire qualsiasi rischio di contaminazione incrociata all’interno del punto vendita, i negozianti devono riorganizzare le procedure di servizio. Dietro al banco deve essere identificata un’area di appoggio specifica per i contenitori privati, impedendo che gli utensili del negozio entrino in contatto con le superfici del recipiente portato da casa.