Si può effettuare un pignoramento su immobili donati? Quali tutele ha il creditore nel caso in cui non ci fossero ulteriori beni da aggredire per ottenere il credito?
Può essere oggetto di pignoramento un immobile dato in donazione? In alcuni casi sì. Ecco in breve cos’è un pignoramento, quando si effettua sui bei immobili e in quali casi può essere pignorato anche un immobile dato in donazione.
Il pignoramento di beni immobili è una procedura esecutiva sui beni immobili del creditore a garanzia del credito stesso, può essere posta in essere anche per debiti fiscali e non solo per debiti verso privati. L’obiettivo della procedura è quello di ottenere la somma di denaro che spetta al creditore, quando il debitore non intende restituire la somma dovuta o non ha sufficienti liquidità per pagare il debito.
Si è detto che un bene immobile pignorato non può essere donato, ma cosa succede se il bene viene donato prima dell’inizio della procedura esecutiva? Ecco in quali casi si può procedere al pignoramento di un immobile donato.
Cos’è il pignoramento e quando può essere effettuato
Il pignoramento è un atto dell’ufficiale giudiziario con cui i beni immobili vengono bloccati, da questo momento non possono essere venduti o donati. Fine ultimo del pignoramento è la vendita all’asta il cui ricavato andrà a soddisfare il creditore procedente.
Nel caso in cui l’importo ricavato sia superiore rispetto a quanto spettante al creditore, la parte eccedente deve essere restituita al debitore. L’ufficiale giudiziario per procedere al pignoramento deve avere in mano un atto esecutivo, può trattarsi di una sentenza in cui si riconosce il credito, ma anche un altro titolo esecutivo, ad esempio una cambiale.
Cosa succede se viene donato un bene immobile per sottrarlo al pignoramento?
Il caso tipico è quello di un soggetto che contrae un debito anche elevato, non riesce più a pagare lo stesso e prima che abbia inizio la procedura di esecuzione forzata, sapendo di essere esposto al rischio di pignoramento decide di donare l’immobile su cui sa che potrebbe iniziare una procedura esecutiva.
La donazione è un atto effettuato per spirito di liberalità con l’intenzione di arricchire il donatario. Per la donazione di un immobile è necessario un atto pubblico, nel momento in cui il notaio riceve l’incarico di predisporre l’atto, naturalmente effettua dei controlli per verificare se vi sono dei pesi sull’immobile e non può procedere in caso di pignoramento in corso, ma ovviamente se dalle ricerche non emerge tale peso, procede.
In tale fase il notaio deve anche verificare la conformità dell’immobile rispetto alle informazioni catastali disponibili al Comune di riferimento, e va a confermare che l’immobile sia effettivamente registrato.
Cosa succede però se l’immobile viene donato prima del pignoramento, ma il debito è insorto prima della donazione? Si può comunque procedere all’esecuzione forzata su tale immobile?
Il caso è semplice: il soggetto X vende materiale al soggetto Y che però non paga subito, contrae quindi un debito e stabilisce di pagare le somme entro una determinata data. Concede tale possibilità facendo affidamento sulle capacità economiche del debitore e ad esempio sapendo che il signor Y ha anche un appartamento di proprietà in cui non vive e su cui potrebbe comunque rivalersi.
A un certo punto il Signor Y non paga il debito nel rispetto delle scadenze e allora inizia una procedura esecutiva, ottiene il titolo per l’esecuzione forzata e al momento del pignoramento scopre che l’immobile non è più di proprietà del signor X, cosa deve fare? Deve rinunciare al suo credito? No, in questo caso il pignoramento può avvenire anche sull’immobile donato proprio perché il debito è sorto prima della donazione ed è quindi necessario tutelare il legittimo affidamento del creditore.
Limiti temporali per il pignoramento di un immobile donato
Stabilito che il pignoramento può essere effettuato anche su immobili donati, occorre ricordare che sono previsti dei limiti temporali, infatti, il creditore può pignorare il bene donato entro un anno dalla trascrizione della donazione.
Trascorso il primo anno è ancora possibile per il creditore ottenere il pignoramento dell’immobile donato, ma la strada è più impervia, infatti, deve proporre un’azione revocatoria (articolo 2901 codice civile) della donazione e il termine per questa azione è di 5 anni dal momento della trascrizione della donazione.
In questi casi il creditore deve provare il proprio credito e deve dimostrare che il debitore non è titolare di altri beni di valore almeno pari al suo credito da poter aggredire. Per l’azione revocatoria è necessario anche dimostrare che il donante era consapevole del fatto che attraverso la donazione avrebbe danneggiato il creditore.
Infine, vi è la possibilità di esercitare un’azione di simulazione assoluta dimostrando che nell’immobile in questione continua a vivere il donante e che tutte le utenze sono a lui intestate. In questo caso l’azione può essere esercitata anche successivamente ai 5 anni.
Se il creditore è l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si rischia di incorrere nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
leggi anche
Cos’è il pignoramento e quando scatta

© RIPRODUZIONE RISERVATA