Pensioni, revoca definitiva per chi non ha comunicato i redditi: le istruzioni Inps

Ilena D’Errico

14/05/2023

14/05/2023 - 21:50

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L’Inps ha annunciato la revoca definitiva degli importi aggiuntivi per le pensioni in mancanza di comunicazione dei redditi. Ecco le istruzioni per la ricostituzione.

Pensioni, revoca definitiva per chi non ha comunicato i redditi: le istruzioni Inps

L’Inps ha annunciato la revoca definitiva delle prestazioni aggiuntive per chi non ha comunicato i redditi. In particolare, la revoca si riferisce agli anni 2019 e 2020 relativamente ai pensionati delle gestioni private. Vediamo come funziona e quali sono le istruzioni dell’Inps per richiedere la ricostituzione reddituale.

Gli importi aggiuntivi revocati dall’Inps

Con il messaggio n. 1661 del 9 maggio 2023 l’Inps ha comunicato la revoca definitiva per gli importi aggiuntivi collegati al reddito (con anno di riferimento 2019) per i pensionati delle gestioni private che non hanno inviato le comunicazioni reddituali. La somma aggiuntiva pensioni basse, quella a cui comunemente ci si riferisce come quattordicesima, è stata revocata per quanto riguarda la prima erogazione (2019) e la successiva (2020). Gli importi dovuti saranno quindi recuperati dall’Inps in 24 rate mensili a partire da giugno 2023.

Anche per quanto riguarda l’importo aggiuntivo ex lege 388/2000 la revoca incide sulle erogazioni del 2019 e del 2020. Il recupero inizierà sempre dalla mensilità di giugno 2023, in questo caso per un totale di 12 rate mensili. Sono comunque previste delle compensazioni per crediti della stessa natura, ma per le modalità è necessario consultare il cedolino pensionistico.

Revoca definitiva delle prestazioni, come funziona la riduzione della pensione

Dall’anno 2019 l’Inps ha modificato il regime sanzionatorio per i pensionati che non hanno comunicato i redditi pur percependo gli importi correlati alla situazione reddituale. In particolare, la sanzione per il ritardo si articola in due fasi:

  • La riduzione temporanea delle prestazioni collegate al reddito;
  • la revoca definitiva.

Non è quindi più possibile beneficiare dell’avviso di sospensione che, prima del 2019, concedeva ai pensionati ulteriori 60 giorni per completare la comunicazione. Invece, scatta immediatamente la riduzione temporanea contestualmente al sollecito a presentare la comunicazione. Allo scadere della data indicata nel sollecito dell’Inps arriva poi la revoca definitiva, con il seguente trattenimento delle somme aggiuntive.

In ogni caso, l’importo massimo della riduzione è pari al 10% del trattamento pensionistico lordo, con trattenuta non superiore a 13,69 euro per le pensioni inferiori al trattamento minimo. Per i titolari di pensione di importo inferiore a 75 euro mensili è invece esclusa la riduzione, mentre è previsto l’avviso di sospensione con l’indicazione del termine ultimo.

L’Inps ha comunque reso noto che alla scadenza del termine indicato sarà interamente ripristinata la prestazione (con annessa restituzione delle somme trattenute) per i pensionati che hanno presentato la domanda di ricostituzione reddituale. A questo proposito, si ricorda la presenza del servizio dedicato.

Domanda di ricostituzione reddituale, le istruzioni dell’Inps

Per velocizzare la definizione delle domande di ricostituzione reddituale, l’Inps ha predisposto un servizio online dedicato, chiamato per l’appunto “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis DL 207/2008”.

Il servizio è disponibile sul sito web ufficiale dell’Inps e vi si può accedere direttamente dalla pagina di riferimento oppure tramite il seguente percorso:

  • Domanda di prestazioni pensionistiche;
  • pensione, ricostituzione, ratei maturati e non riscossi;
  • certificazione del diritto a pensione;
  • variazione prestazione pensionistica;
  • sottomenù ricostituzioni/supplementi;
  • ricostituzione pensione;
  • reddituale;
  • per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008.

A questo punto sarà necessario compilare come richiesto le varie sezioni necessarie alla domanda, di seguito elencate.

  • Anagrafica: deve essere aperta e verificata, pur riportando già i dati inseriti in diverse occasioni e confermare.
  • In seguito è necessario selezionare la pensione a cui si riferisce la domanda e cliccare poi “ricostituzione” e in seguito “avanti”;
  • Dichiarazione: la pagina alla dichiarazione presenta queste sezioni da compilare; “chiedo” dedicata alla scelta del servizio, che dovrà essere “ricostituzione”, poi “dichiaro” per selezionare la voce più appropriata (a seconda della percezione di altri trattamenti pensionistici” e infine le note. Queste ultime sono facoltative, ma possono essere impiegate per indicare i riferimenti di legge.
  • Redditi: in questa sezione si dovranno inserire i redditi dell’anno in corso per il pensionato e per i familiari a carico.
  • Documenti: dove inserire lo stato di famiglia e gli eventuali altri documenti richiesti.

Una volta completata la procedura sarà sufficiente cliccare su “acquisizione” per confermare l’invio della domanda. Si ricorda che per accedere al servizio è comunque indispensabile essere in possesso di un’identità digitale idonea (Spid, Cns o Cie). In alternativa, è possibile delegare il compito a un Caf o patronato autorizzato.

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