Spetta la reversibilità ai conviventi? Secondo la legge no, ma sempre più giudici stanno aprendo a questa possibilità. Siamo vicini a un ribaltamento della normativa?
Essere sposati o meno è determinante ai fini del diritto alla pensione di reversibilità. Non basta essere conviventi, infatti, per avere diritto a una quota della pensione del dante causa, in quanto la regolarizzazione della relazione - con matrimonio o anche con unione civile secondo i dettami previsti dalla legge Cirinnà - rappresenta un elemento decisivo.
È importante, pertanto, sapere cosa serve per avere diritto alla pensione di reversibilità nel caso della convivenza, così da non rischiare di non avere diritto a nulla in caso di morte del partner. Una situazione comune, specialmente tra le coppie in cui uno dei due è già stato sposato, spesso restie a convolare a nuove nozze, escludendo di fatto il nuovo partner dal diritto alla pensione di reversibilità.
Diritto che, ricordiamo, non può essere concesso neppure tramite testamento, in quanto la pensione di reversibilità non è una misura ereditaria, bensì assistenziale, con l’Inps che ne assegna direttamente una quota ai familiari superstiti - previa domanda degli stessi - che ne soddisfano i requisiti.
Detto questo, va comunque specificato che negli anni i giudici hanno più volte affrontato l’argomento, facendo chiarezza su diversi aspetti di questa situazione. Vediamo quali.
Quando spetta la reversibilità ai conviventi
Nel nostro ordinamento, la pensione di reversibilità non spetta automaticamente ai conviventi di fatto. La regola generale, infatti, è chiara: per avere diritto al trattamento è necessario che il rapporto sia formalizzato attraverso un istituto giuridico riconosciuto, ossia il matrimonio oppure l’unione civile introdotta con la legge n. 76 del 2016 (cosiddetta legge Cirinnà).
Di conseguenza, la semplice convivenza - anche se stabile e duratura - non è sufficiente per ottenere la reversibilità. Lo ha ribadito più volte anche la giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione, secondo cui il convivente more uxorio non rientra tra i soggetti beneficiari previsti dalla normativa previdenziale.
La situazione cambia nel caso in cui la coppia abbia scelto di formalizzare il rapporto. In presenza di unione civile, infatti, il partner superstite viene equiparato al coniuge e ha pieno diritto alla pensione di reversibilità alle stesse condizioni previste per le coppie sposate.
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Diverso, invece, il caso della convivenza di fatto registrata o del contratto di convivenza: pur essendo riconosciuti dalla legge, questi strumenti non attribuiscono automaticamente il diritto alla reversibilità, proprio perché non equiparati al matrimonio o all’unione civile sul piano previdenziale.
Va inoltre ricordato un aspetto fondamentale: la normativa sulle unioni civili non ha effetto retroattivo. Ciò significa che, se il partner è deceduto prima dell’entrata in vigore della legge nel 2016, il convivente superstite non può ottenere la reversibilità, anche in presenza di una relazione lunga e stabile.
Negli ultimi anni, tuttavia, non sono mancati segnali di apertura da parte dei giudici. Alcune pronunce hanno sollevato dubbi di costituzionalità sull’esclusione dei conviventi di fatto, soprattutto in situazioni particolari, come quelle che coinvolgono figli o relazioni consolidate nel tempo. Si tratta però di casi ancora limitati e affidati alla valutazione del giudice, che non modificano la regola generale: senza matrimonio o unione civile, la reversibilità non spetta.
Pensione di reversibilità ai conviventi, ecco cosa dicono i giudici
Se la regola generale è ormai nota, è soprattutto in tribunale che negli ultimi anni si è giocata la partita sulla possibile estensione della pensione di reversibilità ai conviventi di fatto.
L’orientamento prevalente della Corte di Cassazione resta restrittivo, ma le pronunce più recenti mostrano come il tema sia tutt’altro che chiuso. In particolare, con l’ordinanza n. 22992 del 2024, i giudici hanno sollevato dubbi di costituzionalità sull’attuale normativa, rimettendo la questione alle Sezioni Unite.
Al centro del dibattito c’è il possibile carattere discriminatorio dell’esclusione dei conviventi, soprattutto nei casi in cui la relazione sia stata stabile e duratura e vi siano figli da tutelare. Proprio l’interesse del minore è uno degli elementi che sta spingendo parte della giurisprudenza a rimettere in discussione l’impostazione tradizionale.
Non mancano, infatti, decisioni dei giudici di merito che hanno riconosciuto comunque il diritto alla reversibilità anche al convivente superstite, ma si tratta di casi particolari. In queste situazioni, il riconoscimento è avvenuto sulla base di elementi specifici, come la prova di una convivenza consolidata nel tempo e caratterizzata da assistenza reciproca, oppure la presenza di un legame giuridico rafforzato da altri fattori, come la designazione a erede.
Si tratta, però, di pronunce isolate, che non hanno ancora modificato il quadro normativo generale. Proprio per questo motivo, l’eventuale riconoscimento della pensione di reversibilità al convivente passa quasi sempre da un contenzioso giudiziario, con esiti che possono variare caso per caso.
Il risultato è un sistema ancora incerto: da un lato una normativa che esclude i conviventi, dall’altro una giurisprudenza che, seppur con cautela, inizia ad aprire qualche spiraglio. Saranno le prossime decisioni dei giudici, in particolare delle Sezioni Unite, a chiarire se si andrà verso un cambio di rotta oppure se resterà confermata l’impostazione attuale.
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