Pensioni e Coronavirus: si perdono contributi se non si lavora?

Antonio Cosenza

16/03/2020

12/04/2021 - 17:58

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Coronavirus: chi non lavora non matura contributi? Ecco quali sono le conseguenze sul fronte pensioni.

Pensioni e Coronavirus: si perdono contributi se non si lavora?

Pensioni: in molti - specialmente coloro che hanno sospeso l’attività lavorativa subordinata a causa delle disposizioni governative - si stanno chiedendo se questo periodo sarà comunque riconosciuto ai fini contributivi.

Ebbene sì, poiché per questi periodi saranno riconosciuti contributi figurativi utili ai fini della pensione.

Molto dipende da quale strumento si utilizza per restare a casa e non recarsi a lavoro: ad esempio, il provvedimento economico che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato qualche minuto fa, infatti, parla di congedi straordinari o anche di cassa integrazione in deroga.

Ma molti dipendenti potrebbero essere in ferie, o in malattia; in ogni caso non ci saranno ripercussioni sulla pensione in quanto il periodo di assenza dal lavoro sarà comunque riconosciuto ai fini contributivi.

Vediamo come e perché.

Coronavirus, assenze dal lavoro: quali conseguenze per la pensione?

Sono diversi gli strumenti pensati dal Governo per far fronte alle necessità dei lavoratori che in questo periodo hanno difficoltà a bilanciare gli obblighi lavorativi con quelli familiari. Ad esempio - nel decreto economico “Cura Italia” - si legge di congedi straordinari al 50% della retribuzione, o anche di cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori di imprese, anche quelle che non superano i 5 dipendenti, non coperte dagli attuali ammortizzatori sociali. Uno strumento quest’ultimo con il quale saranno assicurate fino a nove settimane di integrazione salariale.

Ma vediamo quali sarebbero le conseguenze sul piano pensioni per i lavoratori che in questi giorni sospendono la loro attività lavorativa. Come anticipato non ci saranno ripercussioni: è importante sottolineare, infatti, che i periodi di cassa integrazione sono comunque utili per maturare il diritto alla pensione, sia essa di vecchiaia che anticipate. Nel dettaglio, questi periodi sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione che per il calcolo dell’importo della stessa.

Ciò è possibile in quanto nei periodi di cassa integrazione vengono riconosciuti i cosiddetti contributi figurativi; si tratta di contributi versati direttamente dall’Inps sul conto assicurativo del lavoratore per quei periodi in cui si verifica un’interruzione - o anche una riduzione - dell’attività lavorativa e per questo motivo il datore di lavoro, né tantomeno il lavoratore stesso, ha provveduto al versamento dei contributi.

Non c’è alcun onere per il lavoratore a cui vengono versati i contributi figurativi. Generalmente questi vengono riconosciuti su domanda dell’interessato, ma non è così quando il lavoratore è in cassa integrazione: la normativa vigente, infatti, spiega che in questo caso i contributi figurativi sono accreditati d’ufficio, quindi automaticamente senza necessità che l’interessato ne faccia domanda.

Va fatta invece domanda di contributi figurativi ai fini della pensione nel caso in cui l’assenza dal posto di lavoro dipenda da:

  • servizio militare;
  • malattia e infortunio;
  • donazione del sangue;
  • congedo per maternità durante il rapporto di lavoro;
  • malattia del figlio;
  • permessi Legge 104 (per i quali c’è stato un aumento fino a 12 giorni);
  • periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l’assunzione di cariche sindacali.

Anche per il congedo straordinario - così come accade per il congedo parentale - dovrebbe esserci il riconoscimento, su domanda, dei contributi figurativi.

Discorso differente per coloro che, allertati dalla diffusione del Coronavirus, hanno deciso di assentarsi dal lavoro usufruendo delle ferie. In questo caso, infatti, è il datore di lavoro - e non l’INPS - a farsi carico dei contributi per la pensione.

Nel dettaglio, questo sulla retribuzione corrisposta per e giornate di ferie dovrà applicare sia la contribuzione a suo carico che la trattenuta contributiva a carico del lavoratore stesso.

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