Pensione con 15 anni di contributi per chi ha iniziato a lavorare 27 anni fa

Simone Micocci

24 Agosto 2022 - 16:32

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Chi ha iniziato a lavorare nel 1995 (o anche prima) può andare in pensione con soli 15 anni di contributi. Ma ci sono dei requisiti da soddisfare.

Pensione con 15 anni di contributi per chi ha iniziato a lavorare 27 anni fa

Per andare in pensione a 67 anni di età serve aver maturato almeno 20 anni di contributi. Tuttavia, ci sono delle eccezioni: prima la legge Amato, prevedendo tre deroghe, poi la legge Dini, con l’opzione che prende il nome del suo ideatore, hanno previsto delle situazioni in cui l’interessato può andare in pensione con soli 15 anni di contributi.

A tal proposito, in questo spazio ci concentreremo sulla terza deroga Amato, la quale - come si legge nella circolare Inps n. 16 del 2013 - si applica anche dopo l’entrata in vigore della legge Fornero.

Tale deroga è molto importante, in quanto ci dice che coloro che hanno iniziato a lavorare 25 anni fa, ma come vedremo di seguito ne servono minimo 27, e hanno avuto una carriera alquanto discontinua, possono andare in pensione con soli 15 anni di contributi.

Si tratta di una possibilità fondamentale per coloro che al compimento dei 67 anni non sono riusciti a maturare il requisito minimo contributivo per l’accesso alla pensione e temono, vista la difficoltà di trovare un impiego dopo i 60 anni e l’impossibilità di accedere all’opzione contributiva della pensione di vecchiaia in quanto preclusa a coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, di non riuscire mai a raggiungerlo.

In loro soccorso viene appunto la terza deroga Amato, con la quale il requisito contributivo viene tagliato da 20 a 15 anni; vediamo per chi.

Pensione con 20 anni di contributi

È stato il d.lgs n. 503 del 1992 a elevare, a decorrere dall’1 gennaio 1993, il requisito contributivo minimo da 15 a 20 anni per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. Requisito minimo poi confermato dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, la cosiddetta riforma Fornero.

Ne risulta, quindi, che oggi per andare in pensione bisogna aver compiuto almeno i 67 anni di età (requisito rivedibile ogni due anni tenendo conto della variazione delle aspettative di vita), oltre ad aver maturato 20 anni di contributi.

In alternativa ci sono altre opzioni, ma - eccetto quella contributiva della pensione di vecchiaia, riservata a coloro che hanno iniziato a lavorare nel 1996, hanno maturato 5 anni di contributi e compiuto i 71 anni di età - nessuna di queste prevede un requisito contributivo inferiore ai 20 anni.

Delle eccezioni ci sono, come confermato dalla circolare Inps n. 16 del 2013, con cui l’Istituto è intervenuto per specificare che - esclusivamente per coloro che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto - è ancora valida la disciplina delle deroghe di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisito contributivo.

Deroghe Amato, pensione con 15 anni di contributi

Sono tre le deroghe Amato che consentono l’accesso alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi:

  • la prima si rivolge ai lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente, ossia a coloro che entro la suddetta dato hanno maturato 15 anni di contributi;
  • la seconda, invece, interessa quei lavoratori che sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria per il versamento dei contributi in data anteriore al 31 dicembre 1992;
  • infine, la terza, sulla quale ci concentreremo di seguito, è rivolta ai lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare.

Quindi, soffermandoci su quest’ultimo punto, risulta che coloro che hanno un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni possono andare in pensione con 15 anni di contributi. Tuttavia, affinché ciò sia possibile, è necessario soddisfare determinati requisiti.

Pensione con 15 anni di contributi per chi ha iniziato a lavorare 25 anni fa

Per anzianità assicurativa, da non confondere con quella contributiva, si intende il periodo trascorso dal primo accredito contributivo. Ebbene, considerando che ne sono richiesti 25 anni, nel 2022 potrebbe essere sufficiente che il primo accredito sia avvenuto nel 1997.

Ma non è così, in quanto, come visto sopra, le deroghe Amato si rivolgono a coloro che rientrano nel regime misto o esclusivamente retributivo, ossia a chi può vantare contributi già prima della data che ha segnato il passaggio al contributivo, ossia l’1 gennaio 1996.

Ne risulta, quindi, che per ricorrere alla terza deroga Amato bisogna avere almeno un contributo versato prima di questa data, così da rientrare almeno nel regime misto. È necessario, dunque, che il primo accredito sia avvenuto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1995; a oggi, quindi, è più corretto parlare di anzianità assicurativa di 27 anni e non di 25.

Le altre condizioni

Ma ci sono altre condizioni per poter accedere a tale possibilità. Ad esempio, è necessario che durante questo periodo i lavoratori in oggetto risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare. In poche parole, devono esserci almeno 10 anni non completamente lavorati.

E attenzione, perché come si legge nella circolare Inps n. 16 del 2013, “la deroga in parola non opera nei confronti dei lavoratori occupati per l’intero anno ai quali venga attribuito, per l’anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche”, ossia per quei lavoratori impiegati con orario di lavoro part-time ma con retribuzione inferiore al minimo pensionabile.

Nei 10 anni, quindi, non vengono compresi i periodi lavorati in part-time, ma solo quelli in cui, anche solo per una settimana, non risultano versati 52 contributi settimanali; vale ad esempio, per i periodi di lavoro intervallati da una malattia, da una maternità o anche da un’aspettativa, o anche quelli in cui per un periodo dell’anno si è stati disoccupati.

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