Pegno rotativo, su cosa futura, e pegni anomali, come funzionano

Caterina Gastaldi

19 Ottobre 2022 - 10:47

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Oltre al pegno regolare esistono anche i pegni anomali, che comportano alcune differenze rispetto al pegno normale.

Pegno rotativo, su cosa futura, e pegni anomali, come funzionano

La possibilità di offrire come garanzia un oggetto mobile, lasciandolo come caparra al creditore in cambio di denaro, è la tipologia di pegno più conosciuta e comunemente utilizzata. Tuttavia, questo non significa che sia l’unica possibilità disponibile.

Lo scopo del pegno stesso infatti è quello di consentire una maggior probabilità di soddisfacimento del credito da parte del debitore. Il Codice Civile non prevede una descrizione specifica di cosa può essere dato in pegno, ma si limita a chiarire la struttura e la funzione nonché a disciplinare le modalità di costituzione e la sua operatività. Si possono quindi trovare e utilizzare diverse tipologie di pegni detti “anomali”.

Cos’è il pegno

La definizione data dal Codice Civile all’articolo 2784 di pegno è «il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore», fornendo così una spiegazione relativa alla sua funzione, più che alla sua forma. In linea generale, quando si parla di pegno questo viene inteso come un diritto reale di garanzia data dal debitore al creditore che gli fornisce il prestito.

Questa ha la funzione di aumentare le probabilità che il credito venga restituito oppure, nel caso in cui questo non dovesse accadere, permette al creditore di rivalersi della perdita attraverso un’asta giudiziaria, dove rivendere il bene ricevuto.

Il creditore ha poi diversi doveri nei confronti dell’oggetto avuto in pegno, come quello di mantenerlo in condizioni ottimali o comunque pari a quelle in cui è stato impegnato, e il divieto di subpegno e, nella maggior parte dei casi, l’impossibilità a utilizzare l’oggetto.

Cosa può essere oggetto di pegno

Possono essere oggetto di pegno i beni mobili, mentre per quel che riguarda gli immobili si parla di ipoteca. L’oggetto dato in garanzia al creditore è solo una delle differenze che intercorrono tra pegno e ipoteca.

A poter essere dati in pegno sono:

  • beni mobili (ovvero cose corporali, determinate o indeterminate);
  • crediti, anche se non vengono considerati un vero e proprio diritto reale di garanzia;
  • universalità di mobili, in relazione alle quali il diritto grava sul complesso delle cose e non su queste singolarmente;
  • altri diritti riguardanti i beni mobili, come per esempio i diritti d’autore.

Date quindi le diverse possibilità disponibili, esistono anche diverse tipologie di pegno oltre a quella regolare, definiti a volte pegni anomali o pegni irregolari.

Pegno rotativo

Il pegno rotativo è una particolare tipologia di pegno che prevede la possibilità di sostituire i beni dati in garanzia al creditore o all’istituto bancario. La sostituzione non comporta la fine del pegno precedente o altre conseguenze.

Perché questa varietà di pegno sia valida è richiesto prima di tutto il rispetto di due regole:

  • le cose sostituite devono essere sempre dello stesso valore e mai superiore (o inferiore chiaramente);
  • la scelta di utilizzo del pegno rotativo deve essere messa per iscritto, tramite un atto protocollato avente data certa.

A partire dal 2021 questa fattispecie di pegno è stata messa a disposizione anche a tutte quelle realtà imprenditoriali che hanno per oggetto la produzione di prodotti e trasformati agricoli di qualità, Dop e Igt, come per esempio i vini, e che quindi generalmente rientrano nella definizione di “aziende agricole”. In questo caso il bene rimane in possesso dell’azienda agricola, fino alla fine del suo processo produttivo.

Nel momento in cui il bene viene venduto il titolo di pegno ruota su un altro oggetto dello stesso valore e qualità in possesso dall’azienda agricola debitrice, seguendo così le richieste del mercato.

Pegno su cosa futura

In questo caso l’oggetto impegnato consiste in qualcosa non ancora esistente, o non ancora giuridicamente dotata di autonoma esistenza, quindi non ancora parte del patrimonio del debitore.

Questo particolare pegno non viene sempre accettato, e genera alcune incertezze sulla sua correttezza anche nella dottrina. Può venire frequentemente considerato un contratto preliminare in cui le parti si impegnano a costituire un contratto futuro, nel momento in cui l’oggetto entrerà a far parte della realtà.

La cassazione al riguardo ha comunque affermato che «la volontà delle parti è già perfetta nel momento in cui nell’accordo sono determinati sia il credito da garantire che il pegno da offrire in garanzia», 26 marzo 2010, n. 7257.

Pegno omnibus

Il pegno omnibus è caratterizzato da una indicazione generica del credito garantito nell’atto costitutivo della garanzia. Questa abitudine è nata in campo bancario, attraverso cui la banca acquisisce quindi la possibilità e il diritto di ritenere tutti i titoli o i valori di proprietà del correntista, diventando così un’estensione della garanzia reale.

La clausola relativa al pegno omnibus è diventata sempre più frequente nei contratti bancari, data anche la difficoltà che gli istituti di credito hanno nel campo del recupero dei crediti, tuttavia ha portato alla nascita di alcune perplessità al riguardo, arrivando a portare alla nullità della clausola in alcuni casi particolari. Viene tuttavia considerata generalmente un’opzione valida.

Va comunque ricordato che possono venire impegnati solo dei beni reali, quindi in questo caso generalmente vengono utilizzati come garanzia titoli e conti del debitore, solitamente sottoscritti con lo stesso istituto bancario, semplicemente per questioni di praticità.

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