L’obbligo di comunicazione di Pec al Registro delle Imprese per gli amministratori è fissato al 30 giugno, ma il termine è perentorio? Vediamo come procedere alla comunicazione.
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un importante obbligo per gli amministratori di società: dotarsi di una Pec personale, diversa da quella della società, a partire dal 1° gennaio 2025 e comunicarla al Registro delle Imprese. Sulla scadenza perentoria del 30 giugno Unioncamere precisa che non ci sono precise indicazioni, ma il Mimit è di diverso avviso.
La novità stabilisce che, per le società costituite prima del 1° gennaio 2025, l’obbligo può essere adempiuto entro il 30 giugno: entro questa data gli amministratori sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo Pec al Registro delle Imprese. Vediamo di cosa si tratta, come si adempie all’obbligo, cosa contestano le Camere di Commercio e cosa prevede la nota ministeriale.
Obbligo comunicazione Pec, per quali amministratori?
L’obbligo di comunicare la Pec personale al Registro delle Imprese riguarda tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria comprese le Società di persone (Sas, Snc), le Società di capitali (Sapa, Spa, Srl) e le Reti di imprese.
Sono esclusi dall’obbligo gli amministratori di Società semplici, Consorzi e società consortili, Società di mutuo soccorso e altri enti giuridici non societari o non imprenditoriali.
Le nuove imprese sono obbligate alla comunicazione della Pec personale dell’amministratore al momento della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese, per le imprese già attive prima del 1° gennaio 2025, la comunicazione deve essere effettuata entro il 30 giugno.
Il termine del 30 giugno è perentorio?
Le Camere di Commercio stanno invitando a non farsi influenzare da informazioni distorte e che non ci sono norme specifiche che obbligano alla comunicazione della Pec personale dell’amministratore entro il 30 giugno. Le Camere di Commercio delle principali città stanno sostenendo che nessuna scadenza è prevista per il 30 giugno e che non potrà essere elevata nessuna sanzione alle società che non depositano entro quella data la Pec personale dell’amministratore.
Il tutto, a quanto sembra, nasce da una cattiva interpretazione della legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 860) che impone l’obbligo di indicazione del domicilio digitale dell’amministratore non prevedendo, però, né scadenza né sanzioni. La cattiva interpretazione è stata fornita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha indicato la data per adempiere all’obbligo al 30 giugno 2025.
Le Camere di Commercio hanno assunto una posizione netta al riguardo sostenendo che non c’è un termine fissato dalla norma e proprio per questo non può esserci sanzione. Mancando il riferimento di un termine cui adempiere non possono essere elevate sanzioni.
La nota del Mimit del 12 marzo, però, parla chiaro:
In ragione dell’assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa, pare comunque opportuno individuare un termine che consenta una legittima applicazione dell’obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari. Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell’obbligo, si ritiene pertanto opportuno – salvo quanto indicato, qui di seguito, al paragrafo «Prima comunicazione e aggiornamento dell’informazione», con riferimento all’ipotesi di sostituzione o di rinnovo dell’amministratore – assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.
Si demanda al Sistema camerale la diffusione dell’informazione presso le imprese, di cui sarà in ogni caso data notizia anche mediante pubblicazione di apposita nota informativa sul sito istituzionale del Ministero.
Il 30 giugno, quindi, non è una data prevista dalla norma, ma dal Ministero nella nota diffusa a marzo. Da sottolineare, infine, che la legge 689 del 1981 prevede che nessuno possa essere sanzionato se non per una norma che indichi tempi e modalità di adempimento. Nella Legge di Bilancio il termine non è previsto e, pertanto, l’ipotesi di sanzioni appare infondata.
Come si comunica la Pec degli amministratori?
I primi chiarimenti sulla comunicazione della Pec personale degli amministratori sono stati forniti con la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 marzo 2025.
Per le imprese che sono costituite (o si costituiranno) a partire dal 1° gennaio 2025 la comunicazione della Pec dell’amministratore può essere effettuata utilizzando:
- il portale Telemaco di Infocamere;
- il modulo di iscrizione ComUnica utilizzato per l’iscrizione dell’impresa al Registro.
Le imprese già costituite potranno provvedere a comunicare la Pec o in occasione dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore anche prima del 30 giugno 2025. In alternativa la comunicazione della Pec può avvenire online, utilizzando il servizio Comunicazione Pec messo a disposizione dal Registro delle Imprese.
Il portale mette a disposizione anche una pratica guida che fornisce le necessarie indicazioni per la trasmissione dell’indirizzo di Pec.
Per trasmettere l’indirizzo di Pec dell’amministratore è necessario fornire le seguenti informazioni:
- codice fiscale del dichiarante;
- codice fiscale dell’impresa;
- indirizzo di posta elettronica certificata.
Dopo aver compilato i campi indicando i dati richiesti, il servizio procede alla verifica tra quanto inserito e quanto risulta nel Registro delle Imprese. Una volta superato il controllo il sistema permetterà di indicare l’indirizzo Pec da iscrivere al Registro delle Imprese. Sarà il servizio stesso, poi, a fornire la documentazione da inviare agli uffici della Camera di Commercio di competenza.

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