La riforma del TUF introduce una sorta di patteggiamento amministrativo per evitare lunghi e costosi contenziosi, ottenendo uno sconto delle sanzioni. Ecco come funziona l’applicazione concordata.
Una parte del D.Lgs. 128/2026 è dedicata ai cosiddetti strumenti deflattivi. Soluzioni che permettono di risolvere le controversie in forma negoziale, evitando di portare il contenzioso davanti al giudice. Gli istituti di deflazione permettono così di accorciare i tempi, tagliare i costi superflui e ridurre le sanzioni grazie all’accordo tra le parti. Si tratta quindi di strategie molto utili e convenienti, tanto per il soggetto sanzionato che accede a delle agevolazioni quanto per le autorità. Il nuovo TUF, grazie all’aggiunta dell’articolo 196-quater, disciplina proprio uno di questi strumenti, ossia l’applicazione concordata della sanzione.
Chi vi accede si accorda con l’autorità e ottiene uno sconto della sanzione, similmente a quanto avviene con il patteggiamento della condanna penale. Ecco perché si parla in proposito, a scopo esemplificativo, di patteggiamento amministrativo o, all’inglese, di settlement. È di fatto una misura pensata per agevolare i soggetti sanzionati, oltre a snellire le procedure per la Consob, quindi è importante conoscere come funziona prima della sua entrata in vigore (fissata al 7 maggio 2027, come per altri elementi della riforma). Ecco cosa c’è da sapere.
Cos’è il patteggiamento amministrativo del TUF e a cosa serve
La definizione di patteggiamento amministrativo, per quanto impropria, definisce chiaramente di cosa si tratta. Questa misura permette a chi è interessato da una procedura sanzionatoria di ammettere la violazione, rinunciando al proseguimento del contenzioso, e ricevendo in cambio una multa più contenuta. Si evitano inoltre i costi legati alla procedura giudiziale, insieme alle relative tempistiche inevitabilmente allungate.
L’entità della sanzione viene infatti negoziata direttamente con l’autorità di riferimento, dunque la Consob o la Banca d’Italia, accedendo a uno sconto massimo di un quinto sul massimo edittale della sanzione, oltre alla possibilità di pagare l’importo suddiviso in rate mensili, da un minimo di 3 a un massimo di 30. Ciò chiaramente non significa che il soggetto sanzionato decida arbitrariamente di concedersi lo sconto e in che misura, spettando sempre all’autorità confermare l’applicazione concordata della sanzione e la sua entità.
Come funziona l’applicazione concordata
La proposta di applicazione concordata delle sanzioni può essere presentata entro 30 giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti in alternativa alla presentazione degli impegni o entro 30 giorni dal rigetto di questi ultimi. Gli impegni sono un altro strumento deflattivo presente nel TUF aggiornato, ancora più conveniente rispetto al patteggiamento amministrativo e per questo anche maggiormente circoscritti.
Gli impegni permettono di evitare il procedimento sanzionatorio indicando all’autorità delle strategie risolutive per rimediare all’infrazione e sono sempre subordinati alla valutazione della Consab (o della Banca d’Italia per le sanzioni che commina ai sensi del TUF) in base a:
- gravità delle violazioni;
- misure di vigilanza adottate;
- iniziative rimediali già adottate;
- idoneità degli impegni alla tutela degli interessi lesi.
A questo punto l’autorità può confermare gli impegni, rendendoli obbligatori, e interrompere il procedimento sanzionatorio che può comunque essere riattivato in caso di inadempimento. Se la richiesta viene rigettata o non viene presentata perché mancano i presupposti è possibile chiedere l’applicazione concordata. L’ammissibilità dell’istanza viene valutata dalla Consob (o dalla Banca d’Italia) in base ai precedenti del soggetto sanzionato, quindi considerando l’eventuale frequenza delle infrazioni, l’accesso alle misure di riparazione e così via.
Se la richiesta è ammissibile viene notificato il termine ultimo per presentare una proposta. Bisogna quindi definire la sanzione, che dovrà essere compresa tra il minimo edittale e il massimo ridotto di un quinto, rinunciare al ricorso contro l’accoglimento (e a impugnare il respingimento soltanto insieme al provvedimento sanzionatorio). Nella proposta è possibile anche inserire la richiesta di pagamento rateale, indicando un numero compreso tra 3 e 30 di rate mensili.
Entro 60 giorni dalla ricezione l’autorità decide se accettare la proposta, rendendola vincolante, o meno. Anche in questo caso il mancato rispetto degli obblighi assunti comporta il ripristino del procedimento sanzionatorio con la sanzione originariamente prevista, incrementabile di un terzo entro il massimo edittale.