Riforma sanzioni TUF, il D.Lgs. 128/2026 spiegato in 4 punti

Ilena D’Errico

17 Agosto 2026 - 09:01

Il D.Lgs. 128/2026 ha riformato il TUF, in particolare per le sanzioni. Procedure più snelle e veloci per le autorità, multe più probabili per i soggetti finanziari. Eccolo spiegato in 4 punti.

Riforma sanzioni TUF, il D.Lgs. 128/2026 spiegato in 4 punti

Il D.Lgs. 128/2026 ha introdotto diverse novità nel Testo unico della finanza (TUF), la principale fonte normativa italiana sui mercati e gli intermediari finanziari. È il TUF che regola i mercati finanziari, le società quotate e il lavoro delle banche o dei broker e i servizi di investimento. Una parte consistente della riforma è dedicata al sistema e alle procedure sanzionatorie, ma non sono mancati gli interventi per garantire una normativa omogenea a livello europeo anche su altri elementi, come la revisione, il crowdfunding e la disciplina antiriciclaggio. Le nuove regole sono entrate in vigore il 7 agosto 2026, ma bisognerà attendere il 7 maggio 2027 per la soglia di rilevanza delle sanzioni, la nuova procedura sanzionatoria, il coordinamento tra le autorità e infine gli impegni e l’applicazione concordata. Di seguito i 4 punti principali.

Confisca pari al valore del profitto

Tra le novità più importanti introdotte dal D.Lgs. 128/2026 c’è senza dubbio il cambiamento della confisca, che la Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) dispone quando accerta abusi di mercato, come l’insider trading o la manipolazione del mercato, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste. Prima della riforma era prevista la confisca diretta, sempre in aggiunta alle multe, relativa agli specifici beni ottenuti mediante l’illecito. Una procedura che è coerente con le finalità della sanzione, ma estremamente lunga e complessa.

Ora, si passa alla confisca equivalente, che prescinde dagli effettivi beni guadagnati con l’azione illecita e riguarda “una somma di denaro pari al profitto dell’illecito”. Una soluzione decisamente più agevole e veloce da mettere in atto, che risponde meglio anche alle garanzie di trasparenza e controllo. D’altra parte, sarà possibile sostituire direttamente la confisca con una multa di pari importo, evitando così le lungaggini tecniche che la confisca in quanto tale prevede a differenza della sanzione. Ovviamente, chi commette violazioni sarà sanzionato più facilmente e velocemente.

Sanzioni amministrative solo per violazioni rilevanti

Il TUF contiene numerose violazioni formali o di lievissima entità, ma non tutte necessitano di un intervento punitivo. Sanzionare indistintamente ogni minima infrazione è estremamente difficile, oneroso, oltre che pressoché inutile. Così, la riforma ha deciso che le sanzioni amministrative saranno applicate esclusivamente alle violazioni rilevanti. Tale rilevanza dovrà essere valutata in base a criteri definiti dalla Banca d’Italia e dalla Consob, valutando le conseguenze dell’illecito, anche in termini di danni causati e profitti ottenuti.

Il D.Lgs. 128/2026 stabilisce però che sono sempre da considerarsi rilevanti le violazioni per cui la legge prevede una sanzione pecuniaria minima di 30.000 euro, che non necessitano di ulteriore valutazione di rilevanza. In aggiunta o in alternativa alla multa, l’autorità potrà ordinare di rimediare all’infrazione indicando procedure e termini, anche pubblicando una dichiarazione con le informazioni sulla violazione, lasciando al soggetto un tempo massimo entro cui ripristinare la situazione. In caso di mancato rispetto dell’ordine, tuttavia, potrà essere comminata la sanzione originaria aumentata fino a un terzo.

Ricorso unificato e calcolo delle sanzioni

Le regole per l’erogazione delle sanzioni e l’eventuale ricorso sono state uniformate, risolvendo le differenze tra le procedure della Consob e della Banca d’Italia, ma anche la frammentazione territoriale e, in generale, aumenta la trasparenza in favore dei soggetti sanzionati. In particolare:

  • l’autorità ha 180 giorni di tempo per contestare la violazione da quando ha raccolto le informazioni (che salgono a 360 verso i soggetti che hanno residenza o sede all’estero);
  • il giudice competente in caso di ricorso è sempre il Tar della Lombardia, con sede a Milano, a prescindere dal luogo della violazione e dalla sede del soggetto;
  • il soggetto sanzionato ha accesso a tutta la documentazione e gli atti dell’istruttoria, può presentare memorie difensive ed essere ascoltato, anche con un avvocato, in ogni fase;
  • per il principio del favor rei si applica la normativa più favorevole al soggetto sanzionato, in caso di cambiamento, se il provvedimento non è ancora definitivo;
  • il cumulo giuridico permette di sanzionare le infrazioni legate a un’unica condotta con la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo, evitando di sommarle;
  • Consob e Banca d’Italia sono obbligate alla reciproca informazione per evitare sanzioni eccessive in caso di competenza condivisa.

Strumenti risolutivi per evitare il contenzioso

La riforma restituisce regole chiare e omogenee anche sugli strumenti volti a evitare il contenzioso, in particolare:

  • entro 30 giorni dalla contestazione ricevuta è possibile proporre all’autorità dei rimedi (impegni), che se approvati diventano obbligatori ed evitano la sanzione;
  • è possibile negoziare l’applicazione della sanzione ricevendo una riduzione fino a un quinto del massimo edittale, ottenendo la possibilità di pagare a rate mensili (tra 3 e 30);
  • per le violazioni minori è possibile chiudere il procedimento pagando il doppio del minimo edittale previsto entro 30 giorni, a condizione di non avere già usufruito di questa possibilità negli ultimi 12 mesi.