Patent box, modifiche alla disciplina: cosa cambia con l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate

Chiara De Angelis

27 Febbraio 2023 - 16:03

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L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5 del 24 febbraio 2023 ha fornito dei chiarimenti sulla disciplina del Patent box. Ecco cosa cambia nello specifico.

Patent box, modifiche alla disciplina: cosa cambia con l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare del 24 febbraio 2023 n. 5, arrivata al termine della fase di consultazione con gli operatori del settore avviata il 18 gennaio scorso, l’Agenzia delle Entrate rende note le finalità della normativa e le caratteristiche del Patent Box introdotto dal Dl n. 146/2021.

Ad accompagnare la circolare anche la pubblicazione del provvedimento che ritocca il precedente documento del 15 febbraio 2022 per conformarlo all’attuale quadro normativo.

Vediamo subito cosa cambia con l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate e quali sono le modifiche più interessanti apportate alla disciplina.

Patent box, cosa prevede la nuova normativa

Si deve all’articolo 6 del decreto legge n. 146 del 2021 la modifica del regime fiscale del Patent box. Il provvedimento ha portato alla nascita di un nuovo regime agevolativo opzionale per quel che concerne l’uso nell’esercizio dell’attività di impresa di specifici beni immateriali da parte del titolare del diritto al loro sfruttamento economico.

Volendo essere più chiari, il nuovo regime Patent box previsto dalla normativa va a modificare la struttura del meccanismo agevolativo pur rimanendo fedele ai principi di base e ai requisiti sostanziali.

Nello specifico, il nuovo regime si sostanzia in una deduzione fiscale maggiorata del 110% delle spese sostenute in attività di ricerca e sviluppo riferibili a particolari beni immateriali impiegati nell’attività di impresa, da esporre in dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di riferimento.

In teoria, per chi si serve dell’opzione implicita nel Patent box, ai fini IRAP e dalle imposte sui redditi, la spesa in ricerca e sviluppo sostenuta in riferimento a brevetti industriali, software protetto da copyright, modelli, disegni, impiegati in maniera diretta o indiretta nello svolgimento della propria attività di impresa, sono maggiorati del 110%.

La comunicazione dell’opzione, da fare in sede di dichiarazione dei redditi come già anticipato, dura 5 anni, non può essere revocata ed è rinnovabile.

Patent box, cosa cambia con l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate già lo scorso gennaio ha lavorato e proposto al pubblico una bozza della circolare contenente alcune indicazioni e chiarimenti sul nuovo regime agevolato opzionale del Patent box.

Dalla consultazione pubblica con gli operatori del settore sono poi emerse alcune problematiche su cui l’Agenzia delle Entrate ha voluto tenere alta l’attenzione in vista della stesura e della pubblicazione della circolare definitiva.

Con l’ultima circolare del 24 febbraio (n. 5/E/2023) l’Ente ha posto fine ad una serie di criticità riguardanti la disciplina in vigore. La prima riguarda la condizione richiesta dalla normativa di sottoporre ad agevolazioni i beni “utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa”.

Nello specifico viene chiarito che con il termine “utilizzato” si fa riferimento ad un bene che non viene impiegato nei processi aziendali.

La nuova circolare agenziale presenta delle novità rispetto alla bozza anche per quel che concerne il coordinamento tra la disciplina del nuovo regime Patent box e quella del credito d’imposta in ricerca e sviluppo.

Per la precisione, l’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di cumulare la nuova deduzione fiscale con il tax credit ricerca e sviluppo previsto dalla Legge 160/2019.

La circolare n. 5/2023 chiarisce che il nuovo Patent box rientra a pieno titolo nelle sovvenzioni previste dalla normativa sul tax credit R&S. Pertanto, nel caso in cui in cui i costi ammessi al credito d’imposta venissero agevolati con la deduzione del 110%, si dovrà ricalcolare la base su cui è stato quantificato il credito.

Tale rivisitazione viene fatta assumendo l’importo ammesso al credito d’imposta al netto dell’Irap e dell’Irap riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiore al 110%.

Patent box, cos’è e come funziona il regime transitorio

Per il passaggio dalle vecchie alle nuove disposizioni chiarite nella circolare, l’Agenzia delle Entrate ha previsto un regime transitorio.

Nello specifico, quanti hanno esercitato o esercitano opzione per il vecchio Patent box, riferito a periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 22 ottobre 2022, in alternativa al regime opzionato, possono decidere di passare al nuovo regime agevolativo comunicandone l’intenzione all’Agenzia delle Entrate.

In questo caso il passaggio è permesso solo se non è stato ancora sottoscritto un accordo a conclusione della procedura pendente con l’Agenzia delle Entrate.

La volontà di aderire al nuovo regime viene formalizzata con la comunicazione della rinuncia alla procedura di accordo preventivo trasmessa tramite Pec o raccomandata (con ricevuta di ritorno) all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente.

Rimane comunque salva la possibilità di rimanere nel vecchio regime di Patent box, purché sia stata esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti l’anno 2021. Nel caso specifico, chi opta per la stipula di un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziari può porre fine a una procedura già avviata sotto il regime precedente.

Quando decorre il nuovo regime Patent box

A questo punto viene spontaneo chiedersi quando il nuovo regime troverà attuazione. Il nuovo Patent box può essere applicato dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021, vale a dire dal 22 ottobre 2021 in poi.

In verità la tempistica varia per categorie di utenti. Anche su questo punto l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate fa dei chiarimenti. Il nuovo Patent box si applica:

  • dal periodo d’imposta 2021 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

In più, non si potranno più esercitare le vecchie opzioni legate al precedente regime dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021.

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