Il disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati d’impresa ha ottenuto il via libera definitivo da parte del Senato. È legge: ecco cosa cambia.
La proposta di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, ha ottenuto anche il via libera del Senato (85 voti favorevoli, 21 no e 28 astenuti) dopo quello della Camera dei deputati dello scorso 26 febbraio.
Con l’approvazione in legge del ddl n. 1407 si conclude così un iter che parte da lontano, dall’iniziativa popolare promossa dalla Cisl capace di raccogliere oltre 400 mila firme trovando il sostegno poi della politica, in particolare del presidente della Commissione Lavoro della Camera Walter Rizzetto (con cui abbiamo già avuto modo di approfondire i dettagli di questa misura) che ha dato un importante contributo per il raggiungimento di questo risultato.
Ma andiamo con ordine: per quale motivo questa proposta di legge è così importante e, soprattutto, quali sono i vantaggi per i lavoratori? Come avremo modo di approfondire in questo articolo, si tratta di una vera e propria modernizzazione del rapporto tra dipendenti e azienda grazie all’introduzione di una serie di novità: in particolare, la disciplina della possibilità di partecipare agli utili dell’azienda, con annesso aumento in busta paga, come pure alle attività aziendali come ad esempio il consiglio di amministrazione.
Si tratta pertanto di una legge che attua pienamente quanto stabilito dall’articolo 46 della Costituzione nella parte in cui “la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.
Ma vediamo in che modo potrà cambiare la posizione del dipendente in azienda analizzando gli aspetti più importanti del ddl sulla partecipazione al lavoro.
Cosa si intende per partecipazione al lavoro
Con il ddl 1407 viene disciplinato ogni aspetto della partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese. Come spiegato dai promotori dell’iniziativa, il sindacato Cisl appunto, la partecipazione dei lavoratori alle imprese non è solamente un “vettore di sviluppo economico”, ma anche un “mezzo per la realizzazione di un progresso sociale”, un traguardo necessario ai fini del completamento della democrazia.
Ma in quale ambito si può parlare di partecipazione al lavoro? Il disegno di legge definisce quattro macro aree:
- gestionale, attraverso la definizione di forme di cogestione tanto nei consigli di sorveglianza quanto in quelli di amministrazione. Una novità che interesserà anche le società a partecipazione pubblica, in quanto nei CdA dovrà essere presente almeno un rappresentante dei lavoratori;
- finanziaria, introducendo così un nuovo meccanismo premiale che aumenta lo stipendio dei dipendenti. Nel dettaglio, la proposta di legge disciplina la distribuzione degli utili ai lavoratori. Più l’azienda produce, quindi, e maggiori saranno le opportunità di guadagno. In questo ambito rientrano anche altri aspetti come l’accesso contrattuale dei dipendenti ai piani di azionariato diffuso, come pure la possibilità che una parte di azionisti-lavoratori possa affidare i propri diritti di voto a specifici trust.
- organizzativa, con le imprese che potranno coinvolgere i lavoratori in progetti innovativi. Per queste ci saranno degli incentivi, come pure un meccanismo premiale riguarderà i lavoratori che si impegnano a contribuire all’innovazione e all’efficientamento dei processi produttivi.
- consultiva, fissate diverse ipotesi in cui è obbligatorio consultare in via preventiva le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali.
Questi quattro punti contribuiranno a garantire una serie di vantaggi, tanto per i lavoratori quanto per le aziende. Nel dettaglio:
- aumento dei salari
- qualità e stabilità del lavoro
- maggiore produttività e competitività
- più sostenibilità sociale
- zero delocalizzazioni
- più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- più investimenti
- una piena coesione sociale
- rientro delle imprese dall’estero
La struttura
Il testo (che trovate di seguito in allegato) della nuova legge sulla partecipazione dei lavoratori introduce rilevanti novità sul fronte del coinvolgimento diretto dei dipendenti nella gestione delle imprese.
Si tratta di una normativa che attua l’articolo 46 della Costituzione e mira a rafforzare la collaborazione tra lavoratori e datori di lavoro, promuovendo democrazia economica, sostenibilità e valorizzazione del lavoro. Vediamo in che modo.
Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza
Secondo quanto stabilito dall’articolo 3, nelle imprese che adottano il sistema di governance dualistico, con consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza, lo statuto può prevedere - se previsto dai contratti collettivi - la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza.
La nomina di questi rappresentanti segue procedure stabilite dalla contrattazione collettiva e deve rispettare i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente.
È inoltre possibile includere tra i membri del consiglio almeno un lavoratore che partecipi a piani di partecipazione finanziaria, offrendo così un canale diretto di rappresentanza a chi è coinvolto nella vita economica dell’impresa.
Partecipazione al consiglio di amministrazione
Anche nelle società che adottano un sistema di governance ordinario, l’articolo 4 prevede la possibilità di coinvolgere i lavoratori nei processi decisionali. Gli statuti possono infatti consentire, sempre in presenza di una previsione nei contratti collettivi, la presenza di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione e, se presente, anche nel comitato per il controllo sulla gestione.
I rappresentanti sono eletti dai dipendenti secondo procedure contrattuali e devono possedere i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità richiesti dalla legge o dallo statuto della società. Una volta terminato il mandato, non possono ricoprire incarichi direttivi nella stessa impresa per un periodo di tre anni, salvo che non li avessero già ricoperti prima.
Partecipazione agli utili
Uno degli aspetti di maggiore interesse per i lavoratori - in quanto può avere riflessi direttamente sullo stipendio - riguarda la partecipazione agli utili.
Nel dettaglio, l’articolo 5 stabilisce che, per l’anno 2025, se un’impresa decide di distribuire almeno il 10% degli utili ai propri dipendenti, in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, l’importo riconosciuto ai lavoratori sarà soggetto a un’imposta sostitutiva agevolata. In particolare, l’agevolazione si applica fino a un massimo di 5.000 euro lordi per ciascun dipendente.
Si tratta di una misura volta a premiare i lavoratori in modo fiscalmente vantaggioso e, allo stesso tempo, a incentivare le imprese a riconoscere il valore del contributo dei dipendenti ai risultati aziendali.
Partecipazione finanziaria
L’articolo 6 completa il quadro economico introducendo la possibilità, per le imprese, di attivare piani di partecipazione finanziaria che includano i lavoratori nell’azionariato aziendale, anche attraverso l’assegnazione di azioni in sostituzione dei premi di risultato. Per il 2025, i dividendi derivanti da queste azioni, fino a un importo massimo di 1.500 euro annui, sono esenti per il 50% dall’imposta sui redditi.
In questo modo si incentiva una maggiore corresponsabilità dei lavoratori nella vita economica dell’impresa.
Partecipazione organizzativa
La legge introduce anche strumenti per il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione e nel miglioramento dell’attività aziendale.
Gli articoli 7 e 8 prevedono la possibilità di istituire commissioni paritetiche, con pari rappresentanza di impresa e lavoratori, con il compito di elaborare proposte per migliorare prodotti, processi produttivi, servizi e condizioni di lavoro.
Inoltre, all’interno dell’organigramma aziendale possono essere istituite figure dedicate alla formazione, al benessere lavorativo, alle politiche di conciliazione, al welfare e all’inclusione. Le imprese di dimensioni più ridotte, con meno di 35 dipendenti, possono inoltre attuare forme di partecipazione organizzativa anche tramite il supporto degli enti bilaterali.
Consultazione obbligatoria e preventiva
Un aspetto centrale della legge è rappresentato dall’introduzione di un diritto alla consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori su scelte aziendali rilevanti.
A tal proposito, li articoli 9 e 10 stabiliscono che la consultazione avvenga nell’ambito delle commissioni paritetiche e venga regolata nei tempi e nei modi dai contratti collettivi. Nel dettaglio, il datore di lavoro deve avviare la consultazione entro 5 giorni dalla richiesta e i rappresentanti dei lavoratori possono presentare un parere scritto, che viene allegato al verbale.
Entro 30 giorni dalla chiusura della procedura, invece, l’azienda è tenuta a riconvocare la commissione per illustrare le decisioni adottate e spiegare le eventuali divergenze rispetto ai suggerimenti ricevuti. Le consultazioni devono avvenire nel rispetto della riservatezza e possono riguardare ambiti quali la strategia aziendale, la situazione occupazionale, l’introduzione di tecnologie, la sostenibiità sociale e ambientale, l’organizzazione del lavoro e i programmi formativi.
Formazione dei rappresentanti
Per garantire l’efficacia di questi nuovi strumenti di partecipazione, l’articolo 12 prevede un obbligo formativo. I rappresentanti dei lavoratori che partecipano alle commissioni o agli organi societari devono ricevere almeno 10 ore di formazione ogni anno. I corsi possono essere finanziati tramite enti bilaterali, il Fondo Nuove Competenze e i fondi interprofessionali per la formazione continua.
Commissione nazionale permanente
L’articolo 13 istituisce presso il Ccnel una Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori. Questo organismo ha il compito di monitorare l’attuazione della legge, offrire pareri interpretativi, proporre correttivi in caso di violazioni, raccogliere buone pratiche e redigere una relazione biennale sullo stato della partecipazione nei luoghi di lavoro. Ai suoi membri non è previsto alcun compenso e le attività si svolgono senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
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