L’obbligo di prestare soccorso sorge ogni volta che una persona è in pericolo; chi si astiene senza una giusta causa rischia la condanna per omissione.
A volte, il confine tra responsabilità morale e responsabilità penale si misura in pochi secondi: quelli necessari per decidere se fermarsi o proseguire. Nel 2024, un automobilista ha investito due giovani sulla Salaria, allontanandosi senza prestare aiuto. A Milano, una collaboratrice domestica ha ignorato per ore i malori di un’anziana assistita, con esiti fatali. Situazioni eterogenee, ma accomunate da un dovere disatteso: quello di prestare assistenza.
Ecco, allora, qual è il significato di omissione di soccorso e come funziona la normativa (e le pene eventuali) in Italia.
Cosa significa omissione di soccorso: definizione e reato
Il reato di omissione di soccorso riflette il principio di solidarietà (art. 2 Cost.), secondo cui ogni cittadino ha il dovere di aiutare chi è in pericolo, salvo che l’intervento comporti un rischio grave e attuale per l’agente.
L’art. 593 c.p. prevede che:
“chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o altra persona incapace di provvedere a sé stessa, omette di darne immediato avviso all’Autorità”
L’obbligo giuridico di prestare soccorso sorge se un soggetto, pur non avendo un obbligo di protezione (come quello che grava su medici, genitori, educatori), si trovi casualmente nella posizione di poter intervenire per scongiurare un pericolo attuale e grave per l’altrui incolumità. Non serve essere un medico o ottenere un risultato concreto: basta fare qualcosa per aiutare, anche solo chiamare il 112 o il 118.
L’obbligo di assistenza non richiede conoscenza o parentela con la persona in difficoltà, ma deriva dalla constatazione oggettiva dello stato di pericolo e dalla possibilità materiale di prestare aiuto.
E’ bene sottolineare che, il termine corretto è “omissione di soccorso” . Infatti, l’espressione “mancato soccorso”, talvolta utilizzata nel linguaggio comune e nella cronaca, non possiede una valenza giuridica.
Requisiti per la configurazione del reato: comportamento, coscienza, volontarietà
Il reato di omissione di soccorso presuppone la presenza di tre elementi:
- comportamento omissivo: il soggetto deve trovarsi in una situazione in cui è tenuto a intervenire, ma si astiene dall’agire. Non è richiesta una condotta attiva di aggressione al bene giuridico tutelato, bensì un’omissione ingiustificata dell’assistenza dovuta;
- coscienza della situazione di pericolo: l’agente deve essere consapevole del fatto che una persona è ferita o in pericolo. L’errore sullo stato di necessità altrui può escludere il dolo, ma non la responsabilità per colpa laddove si tratti di errore evitabile;
- volontarietà della condotta omissiva: il soggetto deve deliberatamente decidere di non prestare soccorso, pur potendo farlo senza grave rischio personale. La legge punisce anche chi ignora consapevolmente il pericolo, anche se non ha intenzioni malvagie o specifiche.
Il reato si configura a prescindere dalla finalità perseguita dal soggetto agente: anche l’omissione dettata da ragioni personali, da paura o da disinteresse è penalmente rilevante.
È punibile anche senza danno? Il principio giuridico spiegato
L’omissione di soccorso è un reato di pericolo concreto e non di danno. Ciò significa che la condotta omissiva è punibile anche se dalla mancata assistenza non derivano conseguenze ulteriori per la vittima. In altri termini, basta che l’omissione abbia esposto a un rischio concreto e attuale la vita o l’integrità fisica della persona in pericolo.
Inoltre, si deve sottolineare che la responsabilità può sussistere anche in presenza di concause sopravvenute o di interventi successivi di altri soggetti: l’omissione iniziale resta penalmente rilevante e non viene elisa dal successivo soccorso prestato da terzi.
Omissione di soccorso stradale e verso animali: le tipologie di reato
L’art. 189 del Codice della Strada, disciplina il comportamento dei conducenti in caso di incidente. In particolare, il conducente ha l’obbligo di fermarsi immediatamente per verificare le condizioni delle persone coinvolte e di prestare assistenza ai feriti.
L’art. 189, co. 7, CdS stabilisce che:
“il conducente che, in caso di incidente con danni alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni”.
L’obbligo di assistenza è configurato come un dovere attivo, il cui inadempimento integra una specifica ipotesi di reato diverso e autonomo rispetto all’omissione di soccorso, pur condividendone la ratio.
Se investo un animale e non mi fermo: cosa rischio?
L’art. 189, co. 9 bis, del Codice della Strada, prevede che:
“il conducente di un veicolo che investe un animale ha l’obbligo di fermarsi e di porre in essere ogni possibile azione utile a salvaguardarlo.”
La violazione di tale obbligo è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria che, può arrivare fino a circa 1.697 euro, oltre alle possibili sanzioni accessorie come la sospensione della patente nei casi più gravi (art. 202 bis CdS).
Anche se l’omissione di soccorso verso animali non configura un reato ai sensi dell’art. 593 c.p., il comportamento omissivo può integrare ipotesi di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) se la condotta determina un aggravamento delle condizioni di sofferenza dell’animale investito. In tal caso, la responsabilità del conducente diventa penale, con conseguenze ben più gravi, comprese la reclusione e la confisca del veicolo.
Quando si parla di omissione di soccorso in ambito sanitario o domestico
In ambito sanitario, medici, infermieri e operatori socio-sanitari sono titolari di un obbligo di assistenza derivante non solo dal comune dovere di solidarietà sociale, ma anche dall’obbligo contrattuale e deontologico di cura, la cosiddetta posizione di garanzia.
La mancata prestazione di assistenza, oltre a integrare l’omissione di soccorso ai sensi dell’art. 593 c.p., può configurare reati più gravi, come l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) o le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), a seconda delle conseguenze dell’omissione. Va sottolineato che, in tali contesti, il giudice valuta con particolare attenzione la concreta possibilità di intervento, la tempestività della chiamata ai soccorsi e la relazione preesistente tra le parti.
Le pene previste per il reato di omissione di soccorso
L’art. 593 c.p. stabilisce che:
- chi omette di dare avviso all’autorità ritrovando un minore di dieci anni o altra persona incapace di provvedere a sé stessa è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a 2.500 euro;
- alla stessa pena soggiace chi omette di prestare assistenza a una persona ferita o in pericolo.
Le pene si aggravano qualora dall’omissione derivi, la morte della persona soccorsa, con un aumento della pena (art. 593, 3° co., c.p.); una lesione personale grave o gravissima, che comporta parimenti un incremento della sanzione.
Oltre alle pene principali, il giudice può applicare pene accessorie, come l’interdizione dai pubblici uffici o l’interdizione temporanea dall’esercizio di una professione o di un’arte, laddove la gravità del fatto lo giustifichi (artt. 28 e 31 c.p.).
Le conseguenze su patente e punti
In caso di omissione di soccorso connessa a incidenti stradali, il Codice della Strada prevede:
- sospensione della patente di guida da uno a tre anni per chi omette di fermarsi dopo un incidente con danni a persone (art. 189, co. 7 e 8, CdS);
- in caso di incidente con soli danni materiali, la mancata fermata comporta comunque una decurtazione di 4 punti dalla patente;
Nel caso in cui il conducente, oltre a non fermarsi, ometta anche di prestare assistenza ai feriti, la sanzione si aggrava:
- sospensione obbligatoria della patente per almeno due anni, con possibile revoca nei casi più gravi (art. 222 C.d.S., modificato con il decreto legislativo n. 139/2024, vigente dal 2025);
- decurtazione di 10 punti dalla patente, come stabilito dal nuovo Regolamento attuativo entrato in vigore il 1° marzo 2025.
Le sanzioni previste per chi non soccorre un animale ferito
Chi investe un animale e omette di fermarsi e di attivare soccorsi rischia una sanzione amministrativa. Oltre alla sanzione pecuniaria, il conducente può subire:
- la sospensione della patente di guida nei casi più gravi, in base a quanto previsto dall’art. 202-bis C.d.S.;
- una possibile contestazione del reato di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) se l’omissione comporta aggravamento delle sofferenze o morte dell’animale.
La giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di soccorso verso animali si riferisce sia agli animali d’affezione (cani, gatti), sia agli animali da reddito (es. ovini, bovini) e persino alla fauna selvatica, in coerenza con la l. n. 157/1992 sulla tutela della fauna.
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Le conseguenze civili: risarcimento dei danni e rivalsa
Accanto alla responsabilità penale, l’omissione di soccorso genera conseguenze anche sul piano civile, sotto forma di obbligazione risarcitoria. Quindi, chi non soccorre può dover pagare i danni alla vittima o ai suoi familiari. Infatti, chi omette di prestare soccorso o contribuisce causalmente al danno altrui è obbligato (art. 2043 c.c.), a risarcire integralmente il danno. Il danno risarcibile comprende tanto il danno patrimoniale (spese mediche, perdita di reddito, ecc.) che il danno non patrimoniale (danno biologico, danno morale, danno esistenziale).
In caso di decesso della vittima, il diritto al risarcimento si trasmette agli eredi, mentre i prossimi congiunti possono agire autonomamente per il risarcimento del danno iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale).
Quando l’omissione di soccorso non è considerata reato
Sebbene il Codice Penale stabilisca l’obbligo di prestare assistenza a chi si trova in pericolo, non in ogni circostanza l’omissione di soccorso è penalmente rilevante. In alcuni casi, l’ordinamento esclude la punibilità, rispettando il bilanciamento tra il dovere di solidarietà e il diritto alla propria incolumità.
Casi di impossibilità materiale o pericolo grave
L’omissione di soccorso non è punibile se c’è una situazione di impossibilità materiale o di grave pericolo per il soccorritore. In tali ipotesi, il comportamento è giustificato per stato di necessità (art. 54 c.p.). Ciò accade quando l’intervento di soccorso comporterebbe un rischio concreto per l’integrità fisica o la vita del soccorritore; oppure se sussistono ostacoli insormontabili di natura oggettiva (inaccessibilità fisica del luogo in cui si trova la vittima).
È, quindi, escluso che l’obbligo di soccorso possa essere adempiuto a costo della propria vita o affrontando pericoli gravissimi e immediati. Inoltre, l’impossibilità può essere anche di tipo psicologico: uno stato di shock o panico grave e documentato può escludere la colpevolezza, purché dimostrato.
Esempi in cui l’omissione non è reato
A titolo esemplificativo, alcuni casi pratici di esclusione della rilevanza penale dell’omissione sono:
- incidente stradale in zona impervia, in cui il conducente non può fisicamente raggiungere i feriti senza esporsi a pericolo immediato (ad esempio, incendio, crollo imminente).
- situazione di aggressione in corso, in cui prestare assistenza significherebbe esporsi a rischio di morte o gravi lesioni senza alcuna protezione o possibilità concreta di aiuto.
- presenza di soccorritori qualificati già all’opera: se un medico o un’ambulanza è già intervenuta tempestivamente, il singolo cittadino non è obbligato a un ulteriore intervento.
- stato di shock grave documentato che impedisce al soggetto di comprendere la situazione o di agire razionalmente, escludendo l’elemento soggettivo del reato.
Rischi e aggravanti in caso di omissione di soccorso
Oltre all’aggravante derivante dall’evento lesivo, ci sono ulteriori fattori che possono incidere sulla pena applicabile:
- la presenza di una relazione di garanzia tra il soggetto agente e la persona in pericolo (es. obbligo professionale di cura in capo a medici, infermieri, educatori);
- la condotta omissiva in concorso con altri reati, ad esempio l’omissione di soccorso aggravata dalla commissione di un reato stradale grave come l’omicidio stradale (art. 589 bis c.p.), reato autonomo la cui disciplina è stata ulteriormente precisata dal decreto legislativo n. 139/2024.
In ambito stradale, l’art. 589 bis c.p., prevede che l’omicidio stradale sia punito più severamente qualora il conducente, dopo aver cagionato l’incidente, si dia alla fuga omettendo di prestare soccorso. Inoltre, qualora l’omissione sia posta in essere da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, l’aggravante della qualifica soggettiva comporta un ulteriore aumento di pena (art. 61, n. 9, c.p.).
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