Omesso versamento delle imposte, ecco come si estingue il reato

Nadia Pascale

16 Giugno 2025 - 13:26

Il reato di omesso versamento delle imposte si estingue per i contribuenti che propongono un accordo di transazione. Ecco chi può ottenere questo beneficio.

Omesso versamento delle imposte, ecco come si estingue il reato

In caso di omesso versamento delle imposte, superati i limiti previsti dalla legge, si incorre in reato penale, ma in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella Ordinanza 44519 del 2024 è possibile evitare tale effetto con un accordo tra Fisco e contribuente.

Ecco in quali casi non ricorre reato penale, si estingue, anche se il debito per omesso versamento delle imposte supera i limiti del reato penale.

Mancato versamento di imposte e reato penale

Il nostro ordinamento prevede pene pesanti in caso di omesso versamento di imposte e ritenute. Ad esempio:

  • l’art. 10-bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa, entro il termine 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta le ritenute di ammontare superiore a 150.000 euro per ogni periodo di imposta;
  • l’articolo 10-ter dello stesso decreto, prevede la reclusione da sei mesi a due anni in caso mancato versamento dell’IVA per un importo superiore a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.

Vi sono però dei casi in cui è possibile far venire meno il rilievo penale. In particolare nell’ambito del Codice della crisi di impresa, la Corte di Cassazione ha stabilito che se il debitore propone un accordo con il Fisco per la riduzione delle imposte da versare, lo stesso deve essere accettato se da tale accordo di transazione emerge che, sebbene questo preveda la riduzione delle imposte da versare:

  • corrisponde agli interessi dei creditori;
  • è in grado di garantire continuità aziendale e, quindi, la conservazione dei posti di lavoro;
  • risponde a un maggiore interesse per l’Agenzia delle Entrate.

Qual è l’effetto di tale accordo ai fini penalistici?

In passato tale riduzione del debito, non veniva considerata come adempimento totale e restava in piedi il processo penale. Ne conseguiva che il contribuente da una parte otteneva il beneficio della riduzione del debito, ma dall’altro incorreva comunque nel rischio di condanna per il reato di omesso versamento delle imposte.

Con l’Ordinanza della Corte di Cassazione questo principio viene travolto, quindi, al sussistere delle condizioni per l’apertura del fascicolo penale, ad esempio per omesso versamento Iva per importi superiori a 250.000 euro, il PM mantiene il fascicolo aperto, non provvede fino al momento della omologa della transazione e nel momento in cui il debito (quello frutto di accordo, quindi ridotto) viene pagato il reato si estingue.
L’Ordinanza 44519 del 2024 della Cassazione sottolinea che

il raggiungimento di un accordo con l’Amministrazione finanziaria non può ritenersi produttivo di effetti solo in ambito amministrativo, essendo, invece, necessario verificare la sua incidenza anche nell’ambito penale, onde attribuirgli, in determinati casi, rilevanza nella determinazione dell’imposta evasa e, quindi, incidenza sul quantum del profitto del reato confiscabile

Se la transazione non viene accettata dal Fisco, ma il Tribunale ugualmente la omologa, gli effetti sono identici e, quindi, il reato penale si estingue al versamento del dovuto.

Ricordiamo che l’ambito di applicazione di tale procedura è quello del Codice della crisi di impresa, quindi siamo di fronte a imprese che sono oggettivamente in difficoltà e per le quali si vuole evitare il fallimento attraverso una ristrutturazione del debito, non solo quello fiscale.

Deve essere, infine, ricordato che per evitare abusi, la normativa preclude l’accesso alla transazione al contribuente che non ha versato le imposte per 5 esercizi consecutivi o se il debito fiscale è superiore all’80% del debito complessivo.

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