Notifica fiscale in arrivo nonostante la sospensione: quando è contestabile?

Rosaria Imparato

21 Settembre 2020 - 11:55

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Notifica fiscale in arrivo in questi giorni ai contribuenti nonostante il periodo di sospensione garantito dal decreto Rilancio: vediamo in quali casi è legittimo l’invio e quando invece il contribuente può contestare l’atto.

Notifica fiscale in arrivo nonostante la sospensione: quando è contestabile?

Notifica fiscale in arrivo in questi giorni nonostante il divieto del decreto Rilancio, ma attenzione: significa che si tratta di un atto urgente e indifferibile. Nella notifica però ci devono essere specificate le motivazioni di tale indifferibilità, altrimenti il contribuente può contestarla.

La normativa del decreto Rilancio infatti stabilisce che i provvedimenti impositivi in scadenza per la fine del 2020 devono essere emessi entro il suddetto termine, ma notificati a partire dal 2021: la ratio è quella di garantire qualche altro mese di sollievo economico, considerato il periodo di crisi economica in cui ci troviamo.

Fanno eccezione solo alcuni tipi di notifica, che possono essere inviate al contribuente durante questi ultimi mesi del 2020: se l’ufficio però non dimostra l’indifferibilità di tale atto scatta la nullità, secondo quanto stabilito dalla Cassazione.

Notifica fiscale in arrivo: quando è contestabile?

Ad alcuni contribuenti sono iniziate ad arrivare notifiche da parte del Fisco in questi giorni, nonostante il decreto Rilancio stabilisca con chiarezza all’articolo 157 che i provvedimenti impositivi in scadenza alla fine del 2020 vadano notificati a partire da gennaio 2021.

Ci sono però delle eccezioni per alcuni tipi di notifica, accumunate dal carattere dell’urgenza e dell’indifferibilità. In ogni caso però, secondo quanto stabilito precedentemente dalla Cassazione, va indicato espressamente il motivo dell’indifferibilità e urgenza nel corpo del provvedimento impositivo, come ricorda il Sole 24 Ore del 21 settembre 2020.

Nelle sentenze n. 27623/2018 e 32081/2019 della Cassazione infatti è stabilito:

“il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio.”

Qualora invece tale indicazione manchi nella notifica, il contribuente può procedere con la contestazione dell’atto: la nullità scatta se l’ufficio non riesce a dimostrare l’indifferibilità.

Notifica fiscale nonostante il periodo di sospensione? Ecco in quali casi

Il decreto Rilancio all’articolo 157 “Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali” stabilisce che i provvedimenti impositivi, quindi non solo gli atti di accertamento, in scadenza entro la fine del 2020 devono essere sì emessi entro tale termine ma notificati da gennaio 2021.

A fornire maggiori chiarimenti in merito è la circolare n. 25/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 20 agosto 2020. Nel documento di prassi viene specificato che la notifica degli atti anche durante il periodo di sospensione può ritenersi legittima nei seguenti casi:

  • comunicazioni o atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale;
  • comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per la tempestiva insinuazione nel passivo;
  • pericolo per la riscossione.

Con riferimento a quest’ultimo punto, le Entrate precisano che:

“le caratteristiche dell’indifferibilità e dell’urgenza sono riscontrabili anche in tutti i casi in cui il mancato invio della comunicazione o di notifica dell’atto non consenta di rispettare i termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, rischiando di compromettere il recupero delle somme dovute.”

Dunque, in questi casi di indifferibilità e urgenza l’Agenzia delle Entrate è legittimata a interrompere il periodo di sospensione, ma per evitare la contestazione deve esserci scritta nero su bianco la motivazione per cui tale notifica viene inviata.

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