Il Ddl Concorrenza mette un freno alle chiamate moleste: niente telemarketing senza il consenso dell’utente, altrimenti si violano i dati personali.
Niente telemarketing senza il consenso dell’utente: il freno alle chiamate moleste arriva dal Ddl Concorrenza e in particolare all’aggiornamento dell’Art. 120 del Codice per la protezione dei Dati Personali, contenuto nel Decreto 196/2003.
Le chiamate vocali moleste sono infatti effettuate dalle società di telemarketing e da qualunque azienda in cerca di nuovi clienti, che spesso si ritrovano costi telefonici e addebiti senza aver espresso il proprio consenso tramite contratto.
Il telemarketing selvaggio non può essere consentito, soprattutto perché fino all’emendamento proposto dal Ddl Concorrenza non vi era l’obbligo di identificazione da parte dell’addetto e ciò portava conseguentemente ad evitare anche la comunicazione dello scopo commerciale.
Il Ddl Concorrenza pone un freno alle chiamate moleste
Il Ddl Concorrenza frena le chiamate moleste e telemarking imponendo il consenso esplicito da parte dell’utente alla prosecuzione della conversazione, ma soprattutto l’iniziale identificazione dell’addetto che effettua la chiamata.
I dati obbligatori saranno proprio il nome del soggetto cui si viene a contatto, che sia un operatore di una azienda o una società terza che opera nel telemarketing. Inoltre dovrà essere garantita chiarezza nell’obiettivo della chiamata, mostrando immediatamente quale sia lo scopo commerciale del contatto.
Il cliente potrà allora dare il proprio consenso alla prosecuzione della chiamata e non incorrerà in violazioni, dato che sempre più spesso i consumatori si ritrovano a bloccare le telefonate pubblicitarie con applicazioni e filtri per le chiamate moleste.
Contratti e attivazione telefonica: le novità del Ddl Concorrenza
Il Ddl Concorrenza riconsidera anche alcune spese e modalità di contrattazione indirettamente connesse all’attività di telemarketing selvaggio effettuato da alcune aziende leader nel settore della telefonia e televisione.
Molto spesso ci si ritrova ad effettuare cambi di operatore proprio attraverso gli addetti delle chiamate moleste citate, che molto spesso evitano di riportare il costo di recesso o di trasferimento tra un operatore e l’altro, regalando spiacevoli sorprese ai consumatori.
Con il Ddl Concorrenza le spese dovranno essere comunicate al consumatore proprio nel momento della presentazione del prodotto, idea applicata anche ad altro contesto di notevole interesse esposto in questo approfondimento sul preventivo obbligatorio per i professionisti.
Stessa cosa varrà per i costi dei servizi in abbonamento offerti da terzi o dagli operatori stessi, che saranno obbligati non soltanto a richiedere il consenso per la stipula del contratto, ma a mostrarne tutti i costi di attivazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA